Art. 3.
(Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva
e integrativa e funzionalita' delle amministrazioni pubbliche)
1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo e' finalizzato a modificare la disciplina della
contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire
una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto
della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonche',
sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma
determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione
collettiva.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) precisare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della
presente legge, gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro
pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e
alla legge, fermo restando che e' riservata alla contrattazione
collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;
b) fare in ogni caso salvo quanto previsto dagli articoli 2,
comma 2, secondo periodo, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni;
c) prevedere meccanismi di monitoraggio sull'effettivita' e
congruenza della ripartizione delle materie attribuite alla
regolazione della legge o dei contratti collettivi;
d) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, in caso di
nullita' delle clausole contrattuali per violazione di norme
imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva;
e) individuare criteri per la fissazione di vincoli alla
contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei
vincoli di bilancio, anche mediante limiti massimi di spesa ovvero
limiti minimi e massimi di spesa;
f) prevedere, ai fini dell'accertamento dei costi della
contrattazione integrativa, uno schema standardizzato di relazione
tecnica recante i contenuti minimi necessari per la valutazione degli
organi di controllo sulla compatibilita' economico-finanziaria,
nonche' adeguate forme di pubblicizzazione ai fini della valutazione,
da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa
sul funzionamento evidenziando le richieste e le previsioni di
interesse per la collettivita';
g) potenziare le amministrazioni interessate al controllo
attraverso il trasferimento di personale in mobilita' ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
h) riordinare le procedure di contrattazione collettiva nazionale,
in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle
specificita' sussistenti nel settore pubblico, nonche' quelle della
contrattazione integrativa e riformare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle
competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia,
secondo i seguenti criteri:
1) rafforzamento dell'indipendenza dell'ARAN dalle organizzazioni
sindacali anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e
delle incompatibilita' dei componenti dei relativi organi, con
particolare riferimento ai periodi antecedenti e, successivi allo
svolgimento dell'incarico, e del personale dell'Agenzia;
2) potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli
enti locali;
3) ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di
settore, rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell'ARAN;
4) riduzione del numero dei comparti
e delle aree di contrattazione, ferma restando la competenza della
contrattazione collettiva per l'individuazione della relativa
composizione, anche con riferimento alle aziende ed enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni;
5) modificazione, in coerenza con il settore privato, della durata
dei contratti al fine di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e di
far coincidere il periodo di regolamentazione giuridica con quello di
regolamentazione economica;
6) rafforzamento del regime dei vigenti controlli sui contratti
collettivi integrativi, in particolare prevedendo specifiche
responsabilita' della parte contraente pubblica e degli organismi
deputati al controllo sulla compatibilita' dei costi;
7) semplificazione del procedimento di contrattazione anche
attraverso l'eliminazione di quei controlli che non sono strettamente
funzionali a verificare la compatibilita' dei costi degli accordi
collettivi;
i) introdurre norme di raccordo per armonizzare con gli interventi
di cui alla lettera h) i procedimenti negoziali, di contrattazione e
di concertazione di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12
maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217,
e 15 febbraio 2006, n. 63;
l) prevedere che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei
vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, sulle materie e
nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono,
con possibilita' di ambito territoriale e di riferimento a piu'
amministrazioni;
m) prevedere l'imputabilita' della spesa per il personale rispetto
ai servizi erogati e definire le modalita' di pubblicita' degli atti
riguardanti la spesa per il personale e dei contratti attraverso gli
istituti e gli strumenti previsti dal codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
n) prevedere, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro
a termine, a consulenze e a collaborazioni, disposizioni dirette ad
agevolare i processi di mobilita', anche volontaria, finalizzati a
garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza da
parte delle amministrazioni che presentino carenza di organico;
o) prevedere, al fine di favorire i processi di mobilita'
intercompartimentale del personale delle pubbliche amministrazioni,
criteri per la definizione mediante regolamento di una tabella di
comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti
collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), si veda nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonche' i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate
dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle
leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed
integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di
impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale
volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di
diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali.
1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale
della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato
dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421.».
- Si riporta il testo dell'art. 1339 del Codice civile:
«Art. 1339 (Inserzione automatica di clausole). - Le
clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla
legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.».
- Si riporta il testo dell'art. 1419, del Codice civile:
«Art. 1419 (Nullita' parziale). - La nullita' parziale
di un contratto o la nullita' di singole clausole importa
la nullita' dell'intero contratto, se risulta che i
contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del
suo contenuto che e' colpita dalla nullita'.
La nullita' di singole clausole non importa la nullita'
del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di
diritto da norme imperative.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Ulteriori disposizioni in
materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e
di snellimento dei procedimenti di decisione e di
controllo):
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Si riporta il testo dell'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n.
138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al
titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti
enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti
sono regolati da contratti collettivi ed individuali in
base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2,
all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette
aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono
rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei
contratti collettivi che li riguardano. Il potere di
indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed
enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la
esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai
sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell'art. 47.».
- Si riporta il testo dell'art. 112 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
«Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di
alcuni aspetti del rapporto di impiego). - I seguenti
aspetti del rapporto di impiego del personale della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento
negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e
dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale
diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti
giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti
sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei
criteri indicati nei commi seguenti;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente
articolo si considerano rappresentative del personale
diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una
rappresentativita' non inferiore al cinque per cento,
calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato.
La delegazione sindacale e' individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
modalita':
a) la procedura negoziale e' avviata dal Ministro per
la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della
scadenza dei termini di cui al primo comma del presente
articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
di un'ipotesi di accordo;
b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
c) l'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio;
d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri,
verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le
eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale
si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del
presente articolo, in relazione alla specificita' ed
unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in
tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del
trattamento economico del personale della carriera
diplomatica. Il trattamento economico e' onnicomprensivo,
con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale,
ed e' articolato in una componente stipendiale di base,
nonche' in altre due componenti, correlate la prima alle
posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle
responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La componente stipendiale di base verra' determinata
tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato
rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno
dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
funzionari diplomatici durante il servizio prestato in
Italia, sulla base dei livelli di responsabilita' e di
rilevanza degli incarichi assegnati, e' effettuata con
decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le
organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del
presente articolo. La componente del trattamento economico
correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli
incarichi e alle responsabilita' esercitati, verra'
attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al
primo comma del presente articolo, a tutto il personale
della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato
rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
e gli incarichi del livello piu' elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai
risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi
disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verra'
attribuita tenendo conto della efficacia, della
tempestivita' e della produttivita' del lavoro svolto dai
funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui
al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
individuazione delle modalita' per la valutazione dei
risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di
posizione e di risultato, e' costituito un apposito fondo,
nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie,
diverse da quelle destinate allo stipendio di base,
individuate a tale scopo tramite il procedimento
negoziale.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10
della legge 28 luglio 1999, n. 266», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 2000, n. 127, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25 ottobre 2005, n. 249, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante
«Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a
norma della legge 27 luglio 2005, n. 154», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento
ordinario.