Art. 4.
(Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del
personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva.
Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni
pubbliche)
1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo e' finalizzato a modificare ed integrare la disciplina del
sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard
qualitativi ed economici dell'intero procedimento di produzione del
servizio reso all'utenza tramite la valorizzazione del risultato
ottenuto dalle singole strutture, a prevedere mezzi di tutela
giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni
e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli
standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme
preposte al loro operato, nonche' a prevedere l'obbligo per le
amministrazioni, i cui indicatori di efficienza o produttivita' si
discostino in misura significativa, secondo parametri deliberati
dall'organismo centrale di cui al comma 2, lettera f), dai valori
medi dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe
rientranti nel 25 per cento delle amministrazioni con i rendimenti
piu' alti, di fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui
alla lettera b) del medesimo comma 2, l'obiettivo di allineamento
entro un termine ragionevole ai parametri deliberati dal citato
organismo centrale e, infine, a prevedere l'attivazione di canali di
comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione
di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) individuare sistemi di valutazione delle amministrazioni
pubbliche diretti a rilevare, anche mediante ricognizione e utilizzo
delle fonti informative anche interattive esistenti in materia,
nonche' con il coinvolgimento degli utenti, la corrispondenza dei
servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualita',
rilevati anche a livello internazionale;
b) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di
predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che l'amministrazione
si pone per ciascun anno e di rilevare, in via consuntiva, quanta
parte degli obiettivi dell'anno precedente e' stata effettivamente
conseguita, assicurandone la pubblicita' per i cittadini, anche al
fine di realizzare un sistema di indicatori di produttivita' e di
misuratori della qualita' del rendimento del personale, correlato al
rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura;
c) prevedere l'organizzazione di confronti pubblici annuali sul
funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna
amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori
e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di
informazione, e la diffusione dei relativi contenuti mediante
adeguate forme di pubblicita', anche in modalita' telematica;
d) promuovere la confrontabilita' tra le prestazioni omogenee
delle pubbliche amministrazioni anche al fine di consentire la
comparazione delle attivita' e dell'andamento gestionale nelle
diverse sedi territoriali ove si esercita la pubblica funzione,
stabilendo annualmente a tal fine indicatori di andamento gestionale,
comuni alle diverse amministrazioni pubbliche o stabiliti per gruppi
omogenei di esse, da adottare all'interno degli strumenti di
programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione
dei risultati;
e) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche secondo i
seguenti criteri:
1) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente;
2) estensione della valutazione anche ai comportamenti
organizzativi dei dirigenti;
3) definizione di requisiti di elevata professionalita' ed
esperienza dei componenti degli organismi di valutazione;
4) assicurazione della piena indipendenza e autonomia del
processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie e degli
standard definiti dall'organismo di cui alla lettera f);
5) assicurazione della piena autonomia della valutazione, svolta
dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni e
responsabilita';
f) prevedere, nell'ambito del riordino dell' ARAN di cui
all'articolo 3, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente,
di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con
altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare,
coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni
di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle
lettere a) e b), di assicurare la comparabilita' e la visibilita'
degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il
Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attivita'
svolta. I componenti, in numero non superiore a cinque, sono scelti
tra persone di elevata professionalita', anche estranee
all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in
conflitto con le funzioni dell'organismo, con comprovate competenze
in Italia o all'estero nelle materie attinenti la definizione dei
sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel rispetto
del principio della rappresentanza di genere, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo, per un periodo di sei anni e previo parere
favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a
maggioranza dei due terzi dei componenti;
g) prevedere che i sindaci e i presidenti delle province nominino
i componenti dei nuclei di valutazione cui e' affidato il compito di
effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e le
metodologie stabiliti dall'organismo di cui alla lettera f), e che
provvedano a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali
conformemente all'esito della valutazione;
h) assicurare la totale accessibilita' dei dati relativi ai
servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicita' e
la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da
ciascuna pubblica amministrazione anche attraverso:
1) la disponibilita' immediata mediante la rete internet di tutti i
dati sui quali si basano le valutazioni, affinche' possano essere
oggetto di autonoma analisi ed elaborazione;
2) il confronto periodico tra valutazioni operate dall'interno
delle amministrazioni e valutazioni operate dall'esterno, ad opera
delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e
di ogni altro osservatore qualificato;
3) l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le
associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma
per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche
attraverso i siti web delle pubbliche amministrazioni, definito in
conformita' agli obiettivi di cui al comma 1;
i) prevedere l'ampliamento dei poteri ispettivi con riferimento
alle verifiche ispettive integrate di cui all'articolo 60, commi 5 e
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
l) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei
confronti delle amministrazioni, nonche' dei concessionari di servizi
pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di
regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai
relativi settori, se dalla violazione di standard qualitativi ed
economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi,
dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o
sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione
di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi
giuridicamente rilevanti per una pluralita' di utenti o consumatori,
nel rispetto dei seguenti criteri:
1) consentire la proposizione dell'azione anche ad associazioni o
comitati a tutela degli interessi dei propri associati;
2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di merito
del giudice amministrativo;
3) prevedere come condizione di ammissibilita' che il ricorso sia
preceduto da una diffida all'amministrazione o al concessionario ad
assumere, entro un termine fissato dai decreti legislativi, le
iniziative utili alla soddisfazione degli interessati; in
particolare, prevedere che, a seguito della diffida, si instauri un
procedimento volto a responsabilizzare progressivamente il dirigente
competente e, in relazione alla tipologia degli enti, l'organo di
indirizzo, l'organo esecutivo o l'organo di vertice, a che le misure
idonee siano assunte nel termine predetto;
4) prevedere che, all'esito del giudizio, il giudice ordini
all'amministrazione o al concessionario di porre in essere le misure
idonee a porre rimedio alle violazioni, alle omissioni o ai mancati
adempimenti di cui all'alinea della presente lettera e, nei casi di
perdurante inadempimento, disponga la nomina di un commissario, con
esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la
disciplina vigente;
5) prevedere che la sentenza definitiva comporti l'obbligo di
attivare le procedure relative all'accertamento di eventuali
responsabilita' disciplinari o dirigenziali;
6) prevedere forme di idonea pubblicita' del procedimento
giurisdizionale e della sua conclusione;
7) prevedere strumenti e procedure idonei ad evitare che l'azione
di cui all'alinea della presente lettera nei confronti dei
concessionari di servizi pubblici possa essere Proposta o proseguita,
nel caso in cui un'autorita' indipendente o comunque un organismo con
funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato
sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza.
3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera
f), e' autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per l'anno
2009 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, compresi i
compensi ai componenti. E' altresi' autorizzata la spesa massima di 4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per finanziare, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, progetti
sperimentali e innovativi volti a:
a) diffondere e uniformare le metodologie della valutazione tra le
amministrazioni centrali e gli enti territoriali, anche tramite la
definizione di modelli da pubblicare sulla rete internet:
b) sviluppare i processi di formazione del personale preposto alle
funzioni di controllo e valutazione;
c) sviluppare metodologie di valutazione della funzione di
controllo della soddisfazione dei cittadini;
d) migliorare la trasparenza delle procedure di valutazione
mediante la realizzazione e lo sviluppo di un apposito sito internet.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 227, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di
organizzazione dell'organismo di cui al comma 2, lettera , f), e
fissati i compensi per i componenti. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo, ad eccezione del comma 2, lettera f), e del comma 3,
secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
6. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione.
7. Ai fini del comma 6 la trasparenza e' intesa come accessibilita'
totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
internet delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali
e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell'attivita' di misurazione e
valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo
di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di
buon andamento e imparzialita'.
8. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni iniziativa utile a
promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e
nella propria attivita'.
9. All'articolo 1, comma 1, del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le notizie concernenti lo
svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione
pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione
della riservatezza personale".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 60 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 60 (Controllo del costo del lavoro). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce
un modello di rilevazione della consistenza del personale,
in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi
compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti
dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a
preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica elabora, altresi', un conto annuale che evidenzi
anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni
statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il
tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto
annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate
secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e'
accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni
pubbliche espongono i risultati della gestione del
personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata
presentazione del conto e della relativa relazione
determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si
riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'art. 30,
comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste
dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero
dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle
province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni,
comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che
producono servizi di pubblica utilita' nonche' gli enti e
le aziende di cui all'art. 70, comma 4, sono tenuti a
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il
costo annuo del personale comunque utilizzato, in
conformita' alle procedure definite dal Ministero del
tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della
funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al
Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie
destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso
d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce altresi' in ordine a specifiche materie, settori
ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, anche su espressa richiesta del
Ministro per la funzione pubblica, dispone visite
ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
coordinate anche con altri analoghi servizi, per la
valutazione e la verifica delle spese, con particolare
riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
decentrati, denunciando alla Corte dei conti le
irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite
presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli
enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello
svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi
ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato esercitano presso le predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'art. 2, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'art. 27,
comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate
di cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato per la
funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del
Ministro per la funzione pubblica. L'ispettorato stesso si
avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti
tra ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori
ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze,
funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione
di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e
nell'ambito di personale di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il
quale si applicano l'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e l'art. 56, settimo comma, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla
razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la
conformita' dell'azione amministrativa ai principi di
imparzialita' e buon andamento, l'efficacia dell'attivita'
amministrativa, con particolare riferimento alle riforme
volte alla semplificazione delle procedure, e l'osservanza
delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei
rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di
lavoro. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse,
in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e
ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, l'ispettorato si
avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 53.
L'ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a
segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti
circa presunte irregolarita', ritardi o inadempienze delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, puo' richiedere
chiarimenti e riscontri in relazione ai quali
l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere,
anche per via telematica, entro quindici giorni. A
conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche
svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di
valutazione, ai fini dell'individuazione delle
responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari di
cui all'art. 55, per l'amministrazione medesima. Gli
ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano
le condizioni, di denunciare alla procura generale della
Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 227, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«227. Ai fini di quanto disposto dall'art. 17-bis, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, per il personale del comparto
Ministeri e' stanziata la somma di 15 milioni di euro per
l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2007.».
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione si veda
nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali):
«Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali). -
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali
che lo riguardano.».