Art. 6.
(Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica.
Modifica all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 1121 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo e' finalizzato a modificare la disciplina della dirigenza
pubblica, al fine di conseguire la migliore organizzazione del lavoro
e di assicurare il progressivo miglioramento della qualita' delle
prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di
gestione e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare
adeguati livelli di produttivita' del lavoro pubblico e di favorire
il riconoscimento di meriti e demeriti, e al fine di rafforzare il
principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo
spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione
amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della
giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto tra
organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo
da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico
degli organi di governo in ambito amministrativo.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) affermare la piena autonomia e responsabilita' del dirigente,
in qualita' di soggetto che esercita i poteri del datore di lavoro
pubblico, nella gestione delle risorse umane, attraverso il
riconoscimento in capo allo stesso della competenza con particolare
riferimento ai seguenti ambiti:
1) individuazione dei profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio al quale e'
preposto;
2) valutazione del personale e conseguente riconoscimento degli
incentivi alla produttivita';
3) utilizzo dell'istituto della mobilita' individuale di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad
assicurare la trasparenza delle scelte operate;
b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilita' del
dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di
omessa vigilanza sulla effettiva produttivita' delle risorse umane
assegnate e sull'efficienza della relativa struttura nonche',
all'esito dell'accertamento della predetta responsabilita', il
divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio;
c) prevedere la decadenza dal diritto al trattamento economico
accessorio nei confronti del dirigente il quale, senza giustificato
motivo, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti
dei dipendenti, nei casi in cui sarebbe stato dovuto;
d) limitare la responsabilita' civile dei dirigenti alle ipotesi
di dolo e di colpa grave, in relazione alla decisione di avviare il
procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della pubblica
amministrazione di appartenenza;
e) prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei dirigenti i
quali, pur consapevoli di atti posti in essere dai dipendenti
rilevanti ai fini della responsabilita' disciplinare, omettano di
avviare il procedimento disciplinare entro i termini di decadenza
previsti, ovvero in ordine a tali atti rendano valutazioni
irragionevoli o manifestamente infondate;
f) prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga
mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per
una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte a
mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il
regime vigente;
g) prevedere, inoltre, che il conferimento dell'incarico
dirigenziale generale ai vincitori delle procedure selettive di cui
alla lettera f) sia subordinato al compimento di un periodo di
formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di
uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o
internazionale, secondo modalita' determinate, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, da ciascuna amministrazione
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, tenuto anche conto delle disposizioni previste
nell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
stabilendo che, mediante intesa fra gli stessi soggetti
istituzionali, sia concordato un apposito programma per assicurare
un'adeguata offerta formativa ai fini dell'immediata applicazione
della disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in
vigore;
h) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli
incarichi dirigenziali, adeguando la relativa disciplina ai principi
di trasparenza e pubblicita' ed ai principi desumibili anche dalla
giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori,
escludendo la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto in caso
di mancato raggiungimento dei risultati valutati sulla base dei
criteri e degli obiettivi indicati al momento del conferimento
dell'incarico, secondo i sistemi di valutazione adottati
dall'amministrazione, e ridefinire, altresi', la disciplina relativa
al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica
amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo
comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa
vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui e'
possibile il conferimento degli incarichi medesimi;
i) ridefinire e ampliare, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, le competenze e la struttura del Comitato dei
garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, con particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei
criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi,
nonche' sull'effettiva adozione ed utilizzo dei sistemi di
valutazione al fine del conferimento o della mancata conferma degli
incarichi;
l) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli obiettivi
fissati mediante erogazione mirata del trattamento economico
accessorio ad un numero limitato di dirigenti nell'ambito delle
singole strutture cui puo' essere attribuita la misura massima del
trattamento medesimo in base ai risultati ottenuti nel procedimento
di valutazione di cui all'articolo 4;
m) rivedere la disciplina delle incompatibilita' per i dirigenti
pubblici e rafforzarne l' autonomia rispetto alle organizzazioni
rappresentative dei lavoratori e all'autorita' politica;
n) semplificare la disciplina della mobilita' nazionale e
internazionale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, al fine
di renderne piu' ampia l'applicazione e di valorizzare il relativo
periodo lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;
o) promuovere la mobilita' professionale e intercompartimentale
dei dirigenti, con particolare riferimento al personale dirigenziale
appartenente a ruoli che presentano situazioni di esubero;
p) prevedere che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la componente della retribuzione legata al risultato sia
fissata, nel medio periodo, per i dirigenti in una misura non
inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva, fatta
eccezione per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale;
q) stabilire il divieto di corrispondere l'indennita' di risultato
ai dirigenti qualora le amministrazioni di appartenenza, decorso il
periodo transitorio fissato dai decreti legislativi di cui al
presente articolo, non abbiano predisposto sistemi di valutazione dei
risultati coerenti con i principi contenuti nella presente legge.
3. Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, le parole: "dell'anzianita' massima contributiva di 40 anni"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'anzianita' massima di servizio
effettivo di 40 anni".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 72, comma 1, del decreto
legislativo 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e si riporta altresi' il
comma 11 dello stesso articolo cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in
servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le
Universita', le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli
enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere esonerato
dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data
di maturazione della anzianita' massima contributiva di 40
anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere
presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente,
entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro
l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianita'
contributivo richiesto e non e' revocabile. La disposizione
non si applica al personale della Scuola.
2.-10. (Omissis).
11. Nel caso di compimento dell'anzianita' massima di
servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente, le
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina
vigente in materia di decorrenze dei trattamenti
pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di
sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri,
sono definiti gli specifici criteri e le modalita'
applicative dei principi della disposizione di cui al
presente comma relativamente al personale dei comparti
sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive
peculiarieta' ordinamentali. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano a magistrati e professori
universitari.».
- Si riporta il testo degli articoli 22, 30 e 32 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 22 (Comitato dei garanti). - 1. I provvedimenti di
cui all'art. 21, comma 1, sono adottati previo conforme
parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il comitato e' presieduto da un magistrato della
Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione,
designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso
fanno parte un dirigente della prima fascia dei ruoli di
cui all'art. 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli
con le modalita' stabilite da apposito regolamento emanato
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un
esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei
settori dell'organizzazione amministrativa del lavoro
pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla
richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde
dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico
non e' rinnovabile.».
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e'
disposto previo consenso dell'amministrazione di
appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad
eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.».
«Art. 32 (Scambio di funzionari appartenenti a Paesi
diversi e temporaneo servizio all'estero). - 1. Anche al
fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze
amministrative, i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocita'
stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con
il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della
funzione pubblica, possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche
degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati
candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, nonche' presso gli
organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti
internazionali cui l'Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potra' essere a carico delle
amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o
essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in
tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o
da una organizzazione o ente internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo servizio
all'estero resta a tutti gli effetti dipendente
dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata
all'estero e' valutata ai fini dello sviluppo professionale
degli interessati.».