Art. 7.
(Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari
e responsabilita' dei dipendenti pubblici)
1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo e' finalizzato a modificare la disciplina delle sanzioni
disciplinari e della responsabilita' dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme speciali vigenti in
materia, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici
pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttivita' ed
assenteismo. Nell'ambito delle suddette norme sono individuate le
disposizioni inderogabili inserite di diritto nel contratto
collettivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile.
2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente
articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con
particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore
gravita', nonche' razionalizzare i tempi del procedimento
disciplinare, anche ridefinendo la natura e l'entita' dei relativi
termini e prevedendo strumenti per una sollecita ed efficace
acquisizione delle prove, oltre all'obbligo della comunicazione
immediata, per via telematica, della sentenza penale alle
amministrazioni interessate;
b) prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e
concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo
eventuali meccanismi di raccordo all'esito di quest'ultimo;
c) definire la tipologia delle infrazioni che, per la loro
gravita', comportano l'irrogazione della sanzione disciplinare del
licenziamento, ivi comprese quelle relative a casi di scarso
rendimento, di attestazioni non veritiere di presenze e di
presentazione di certificati medici non veritieri da parte di
pubblici dipendenti, prevedendo altresi', in relazione a queste due
ultime ipotesi di condotta, una fattispecie autonoma di reato, con
applicazione di una sanzione non inferiore a quella stabilita per il
delitto di cui all'articolo 640, secondo comma, del codice penale e
la procedibilita' d'ufficio;
d) prevedere meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli
medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente,
nonche' la responsabilita' disciplinare e, se pubblico dipendente, il
licenziamento per giusta causa del medico, nel caso in cui lo stesso
concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di
malattia ovvero violi i canoni di diligenza professionale
nell'accertamento della patologia;
e) prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del
risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a
titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la
mancata prestazione, nonche' del danno all'immagine subito
dall'amministrazione;
f) prevedere il divieto di attribuire aumenti retributivi di
qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati
individuati per grave inefficienza e improduttivita';
g) prevedere ipotesi di illecito disciplinare in relazione alla
condotta colposa del pubblico dipendente che abbia determinato la
condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni;
h) prevedere procedure e modalita' per il collocamento a
disposizione ed il licenziamento, nel rispetto del principio del
contraddittorio, del personale che abbia arrecato grave danno al
normale funzionamento degli uffici di appartenenza per inefficienza o
incompetenza professionale;
i) prevedere ipotesi di illecito disciplinare nei confronti dei
soggetti responsabili, per negligenza, del mancato esercizio o della
decadenza dell'azione disciplinare;
l) prevedere la responsabilita' erariale dei dirigenti degli
uffici in caso di mancata individuazione delle unita' in esubero;
m) ampliare i poteri disciplinari assegnati al dirigente
prevedendo, altresi', l'erogazione di sanzioni conservative quali,
tra le altre, la multa o la sospensione del rapporto di lavoro, nel
rispetto del principio del contraddittorio;
n) prevedere l'equipollenza tra la affissione del codice
disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione
nel sito web dell'amministrazione;
o) abolire i collegi arbitrali di disciplina vietando
espressamente di istituirli in sede di contrattazione collettiva;
p) prevedere l'obbligo, per il personale a contatto con il
pubblico, di indossare un cartellino identificativo ovvero di espone
sulla scrivania una targa indicante nome e cognome, con la
possibilita' di escludere da tale obbligo determinate categorie di
personale, in relazione alla specificita' di compiti ad esse
attribuiti.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 55 (Sanzioni disciplinari e responsabilita'). - 1.
Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, resta ferma la
disciplina attualmente vigente in materia di
responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile
per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si
applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi
primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma
1, e ferma restando la definizione dei doveri del
dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui
all'art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative
sanzioni e' definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione
del capo della struttura in cui il dipendente lavora,
contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il
procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le
sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura,
il capo della struttura in cui il dipendente lavora
provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del
rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva
contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che
viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi
inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la
difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei
successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione
applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu'
suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di
conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della
sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore
o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di
disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio
emette la sua decisione entro novanta giorni
dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma.
Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due
rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti
dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno
all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza.
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le
modalita' per la periodica designazione di dieci
rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti
dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque
presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione
richiede la nomina dei presidenti al presidente del
tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio
opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di
assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne
garantiscono l'imparzialita'.
9. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono
istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione
che ne regoli le modalita' di costituzione e di
funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai
precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della
scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico,
direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine
e grado e delle istituzioni educative statali si applicano
le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».
- Per il testo degli articoli 1339 e 1419 del Codice
civile, si veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 640 del Codice penale:
«Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri,
inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51
a euro 1.032.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della
multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un
altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno
dal servizio militare;
2) se il fatto e' commesso ingenerando nella persona
offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal
capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.».