Art. 8.
(Norma interpretativa in materia di vicedirigenza)
1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la
vicedirigenza e' disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito
della contrattazione collettiva nazionale del comparto di
riferimento, che ha facolta' di introdurre una specifica previsione
costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti
previsti dal predetto articolo puo' essere destinatario della
disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta
costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva
nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti
dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 17-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 17-bis (Vicedirigenza). -1. La contrattazione
collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione
di un'apposita separata area della vicedirigenza nella
quale e' ricompreso il personale laureato appartenente alle
posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente
cinque anni di anzianita' in dette posizioni o nelle
corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente
ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione
di cui al presente comma si estende al personale non
laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti,
sia risultato vincitore di procedure concorsuali per
l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I
dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle
competenze di cui all'art. 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove
compatibile, al personale dipendente dalle altre
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, appartenente a
posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto
Ministeri; l'equivalenza delle posizioni e' definita con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano
salve le competenze delle regioni e degli enti locali
secondo quanto stabilito dall'art. 27.».