Art. 8.
         (Norma interpretativa in materia di vicedirigenza)

  1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e   successive   modificazioni,   si  interpreta  nel  senso  che  la
vicedirigenza  e'  disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito
della   contrattazione   collettiva   nazionale   del   comparto   di
riferimento,  che  ha facolta' di introdurre una specifica previsione
costitutiva  al  riguardo.  Il  personale  in  possesso dei requisiti
previsti   dal  predetto  articolo  puo'  essere  destinatario  della
disciplina  della  vicedirigenza  soltanto  a  seguito  dell'avvenuta
costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva
nazionale  del  comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti
dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente
legge.
 
          Note all'art. 8:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17-bis del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
             «Art.  17-bis  (Vicedirigenza).  -1.  La  contrattazione
          collettiva  del comparto Ministeri disciplina l'istituzione
          di  un'apposita  separata  area  della  vicedirigenza nella
          quale e' ricompreso il personale laureato appartenente alle
          posizioni  C2  e  C3,  che  abbia maturato complessivamente
          cinque  anni  di  anzianita'  in  dette  posizioni  o nelle
          corrispondenti   qualifiche   VIII   e  IX  del  precedente
          ordinamento.  In sede di prima applicazione la disposizione
          di  cui  al  presente  comma  si  estende  al personale non
          laureato  che, in possesso degli altri requisiti richiesti,
          sia   risultato  vincitore  di  procedure  concorsuali  per
          l'accesso  alla  ex  carriera  direttiva  anche speciale. I
          dirigenti  possono  delegare  ai vice dirigenti parte delle
          competenze di cui all'art. 17.
             2.  La  disposizione  di  cui al comma 1 si applica, ove
          compatibile,    al   personale   dipendente   dalle   altre
          amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, appartenente a
          posizioni  equivalenti  alle posizioni C2 e C3 del comparto
          Ministeri;  l'equivalenza  delle  posizioni e' definita con
          decreto  del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze. Restano
          salve  le  competenze  delle  regioni  e  degli enti locali
          secondo quanto stabilito dall'art. 27.».