Art. 9.
(Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL)
1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e'
inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (ulteriori attribuzioni). - 1. In attuazione di
quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL:
a) redige una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui
livelli e la qualita' dei servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;
b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli
accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare
riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo
livello, predisponendo una relazione annuale sullo stato della
contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con
riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;
c) promuove e organizza lo svolgimento di una conferenza annuale
sull'attivita' compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la
partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e
sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di
studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione
e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche
amministrazioni e sui problemi emergenti".
2. Il CNEL provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Nota all'art. 9:
- La legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro) , pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1987, n. 3 e' stata
modificata dalla presente legge mediante l'aggiunta
dell'art. 10-bis.ยป.