Art. 10.


                       Surrogazione del Fondo


  1.  Il Fondo che ha risarcito il danneggiato ai sensi dell'articolo
9,  e' surrogato secondo quanto stabilito dall'articolo 115, comma 5,
del codice, nei diritti del danneggiato verso il mediatore, fino alla
concorrenza dei pagamenti effettuati a favore del danneggiato stesso.
 
          Nota all'art. 10:
             -  Per  l'art.  115, comma 5 del «codice», si veda nelle
          note alle premesse.