Art. 11.
Contributi annuali
1. Il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo, e'
determinato entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del
Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 115, comma
3, del Codice.
2. Il contributo e' versato al Fondo entro la data fissata nel
decreto di cui al comma 1. Entro lo stesso termine annuale i
mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni
acquisite nell'esercizio chiuso nell'anno solare precedente quello
del versamento. Il Fondo puo' chiedere ulteriori documentazioni
comprovanti le dichiarazioni acquisite e, ove occorre, segnalare al
Ministero dello sviluppo economico l'opportunita' di chiedere
all'ISVAP eventuali ulteriori verifiche.
Nota all'art. 11:
- Per l'art. 115, comma 3 del «Codice» si veda nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»:
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».