Art. 11. 
 
 
                         Contributi annuali 
 
 
  1. Il contributo  a  carico  dei  singoli  aderenti  al  Fondo,  e'
determinato entro il 31  maggio  di  ciascun  anno  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo  115,  comma
3, del Codice. 
  2. Il contributo e' versato al Fondo  entro  la  data  fissata  nel
decreto di cui  al  comma  1.  Entro  lo  stesso  termine  annuale  i
mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di  atto
di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le  provvigioni
acquisite nell'esercizio chiuso nell'anno  solare  precedente  quello
del versamento.  Il  Fondo  puo'  chiedere  ulteriori  documentazioni
comprovanti le dichiarazioni acquisite e, ove occorre,  segnalare  al
Ministero  dello  sviluppo  economico  l'opportunita'   di   chiedere
all'ISVAP eventuali ulteriori verifiche. 
 
          Nota all'art. 11: 
             - Per l'art. 115, comma 3 del  «Codice»  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
             - Si riporta il  testo  dell'art.  47  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
          recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa»: 
             «Art. 47 (R)  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R). 
             2. La  dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R). 
             3. Fatte salve le eccezioni espressamente  previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R). 
             4. Salvo il caso in cui la legge  preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».