Art. 12.
Mancato pagamento dei contributi
1. Decorsi inutilmente trenta giorni dal termine per il pagamento
dei contributi stabilito ai sensi dell'articolo 11, comma 2, il Fondo
da' notizia dell'inadempienza riscontrata all'ISVAP, che provvede per
quanto di sua competenza.
2. L'ISVAP comunica al Fondo i provvedimenti di cancellazione dal
registro adottati nei confronti dei mediatori inadempienti.