Art. 14.


                       Rendiconto finanziario


  1.  Il rendiconto finanziario del Fondo, deliberato dal Comitato ai
sensi   dell'articolo   5   entro   novanta   giorni  dalla  chiusura
dell'esercizio, comprende le seguenti voci:
   a) in entrata:
    1)   contributi   degli   aderenti   al   Fondo   di   competenza
dell'esercizio;
    2) interessi su titoli;
    3) interessi attivi diversi;
    4) somme recuperate in dipendenza di azioni di surroga;
    5) altre entrate, da indicare analiticamente;
   b) in uscita:
    1)  somme  corrisposte  per i risarcimenti ai sensi dell'articolo
115 del codice e relative spese di liquidazione;
    2) spese di funzionamento;
    3) oneri patrimoniali e finanziari;
    4) altre uscite, da indicare analiticamente.
  2. Al rendiconto e' allegata una relazione, approvata dal Comitato,
che illustra le singole voci del rendiconto.
  3.  Entro  dieci  giorni  dalla  delibera di approvazione di cui al
comma  1,  il  Comitato  trasmette  il  rendiconto alla CONSAP che lo
approva  nei  successivi trenta giorni. Il rendiconto approvato dalla
CONSAP  e'  trasmesso  entro dieci giorni al Ministero dello sviluppo
economico.
 
          Nota all'art. 14:
             -  Per  l'art.  115 del «Codice» si veda nelle note alle
          premesse.