Art. 14.
Rendiconto finanziario
1. Il rendiconto finanziario del Fondo, deliberato dal Comitato ai
sensi dell'articolo 5 entro novanta giorni dalla chiusura
dell'esercizio, comprende le seguenti voci:
a) in entrata:
1) contributi degli aderenti al Fondo di competenza
dell'esercizio;
2) interessi su titoli;
3) interessi attivi diversi;
4) somme recuperate in dipendenza di azioni di surroga;
5) altre entrate, da indicare analiticamente;
b) in uscita:
1) somme corrisposte per i risarcimenti ai sensi dell'articolo
115 del codice e relative spese di liquidazione;
2) spese di funzionamento;
3) oneri patrimoniali e finanziari;
4) altre uscite, da indicare analiticamente.
2. Al rendiconto e' allegata una relazione, approvata dal Comitato,
che illustra le singole voci del rendiconto.
3. Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione di cui al
comma 1, il Comitato trasmette il rendiconto alla CONSAP che lo
approva nei successivi trenta giorni. Il rendiconto approvato dalla
CONSAP e' trasmesso entro dieci giorni al Ministero dello sviluppo
economico.
Nota all'art. 14:
- Per l'art. 115 del «Codice» si veda nelle note alle
premesse.