Art. 15.


                       Situazione patrimoniale


  1.  Il  rendiconto  di  cui  all'articolo  14 e' accompagnato da un
documento  che  illustra  la  situazione patrimoniale del Fondo dalla
quale risultino alla fine dell'esercizio:
   a) nell'attivo:
    1) le immobilizzazioni finanziarie;
    2) i crediti verso i contribuenti;
    3) le disponibilita' liquide;
    4) i ratei e risconti attivi;
    5) le altre partite dell'attivo, da indicare analiticamente;
   b) nel passivo:
    1) il capitale netto;
    2) la riserva premi;
    3) la riserva sinistri,
    4) i ratei e risconti passivi;
    5) le altre partite del passivo, da indicare analiticamente.
  2.  La riserva premi costituita alla fine di ogni esercizio per far
fronte  agli  oneri  derivanti  dagli obblighi di risarcimento di cui
all'articolo  2,  e' pari all'intero ammontare dei contributi versati
dagli  aderenti  al Fondo in ciascun esercizio, compresi i rendimenti
finanziari relativi agli investimenti dei contributi stessi, al netto
dei  sinistri  dell'esercizio  pagati  o  riservati  e degli oneri di
qualsiasi  natura  sopportati  per la gestione e il funzionamento del
Fondo  stesso.  L'obbligo  di  accantonamento  a riserva cessa quando
l'ammontare  della riserva premi e' pari a quaranta volte l'ammontare
del   massimale   annuo   globale   per  tutti  i  sinistri  previsto
dall'articolo 110, comma 3, del Codice.
  3. La riserva sinistri e' costituita alla fine di ciascun esercizio
accantonando l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente
valutazione  effettuata  in  base  ad  elementi  obiettivi, risultino
necessarie   per  far  fronte  al  pagamento  dei  sinistri  avvenuti
nell'esercizio o in quelli precedenti e non ancora liquidati, nonche'
alle relative spese di liquidazione.
  4.  L'importo  dei  sinistri di un esercizio che eccede l'ammontare
dei  contributi dell'esercizio stesso e' imputato sull'accantonamento
della riserva premi costituito alla fine dell'esercizio precedente.
 
          Nota all'art. 15:
             -  Per  l'art.  110, comma 3 del «Codice», si veda nelle
          note dell'art. 1.