Art. 2. 
 
 
                   Limiti di intervento del Fondo 
 
 
  1. Il risarcimento del danno patrimoniale garantito  dal  Fondo  e'
limitato in ogni caso  alle  somme  corrispondenti  all'ammontare  di
copertura della polizza. La garanzia del Fondo ha ruolo sussidiario e
interviene per il mancato indennizzo previsto dalla polizza.