Art. 4.


                     Funzionamento del Comitato


  1.  Il  Comitato  nomina  il vicepresidente scegliendolo tra i suoi
componenti.
  2.  Il  presidente e i componenti del Comitato durano in carica tre
anni.
  3.  Le  funzioni  di  segretario  del  Comitato  sono  svolte da un
dipendente  della  CONSAP nominato dal Comitato su designazione della
CONSAP medesima.
  4.  Il Comitato e' convocato dal presidente in via ordinaria almeno
una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando necessario o su
richiesta di almeno tre suoi componenti.
  5.  Il Comitato delibera con la presenza di almeno quattro membri a
maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto
del presidente.
  6. I verbali sono riportati integralmente nel registro delle sedute
del  Comitato  e  sono  predisposti dal segretario e sottoscritti dal
presidente.
  7.  Con  il  decreto di nomina del Comitato si stabilisce la misura
del  compenso  annuale nonche' del gettone di presenza alle adunanze,
spettanti  al  Presidente  ed  ai  componenti; per i membri residenti
fuori  Roma  vengono  rimborsate  le  spese  documentate di viaggio e
soggiorno.