Art. 4.
Funzionamento del Comitato
1. Il Comitato nomina il vicepresidente scegliendolo tra i suoi
componenti.
2. Il presidente e i componenti del Comitato durano in carica tre
anni.
3. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un
dipendente della CONSAP nominato dal Comitato su designazione della
CONSAP medesima.
4. Il Comitato e' convocato dal presidente in via ordinaria almeno
una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando necessario o su
richiesta di almeno tre suoi componenti.
5. Il Comitato delibera con la presenza di almeno quattro membri a
maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto
del presidente.
6. I verbali sono riportati integralmente nel registro delle sedute
del Comitato e sono predisposti dal segretario e sottoscritti dal
presidente.
7. Con il decreto di nomina del Comitato si stabilisce la misura
del compenso annuale nonche' del gettone di presenza alle adunanze,
spettanti al Presidente ed ai componenti; per i membri residenti
fuori Roma vengono rimborsate le spese documentate di viaggio e
soggiorno.