Art. 9.
Modalita' di intervento del Fondo
1. L'assicurato o l'impresa di assicurazione che abbiano subito un
danno dal mediatore e non siano stati risarciti dal mediatore stesso,
possono chiedere, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, il risarcimento al Fondo, allegando la documentazione
relativa ai fatti e alle circostanze che hanno determinato il danno,
nonche' la documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di
risarcimento al mediatore.
2. Il Fondo contatta, ove necessario, il mediatore e in ogni caso,
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di risarcimento di
cui al comma 1, trasmette agli assicuratori che hanno stipulato la
polizza la domanda di risarcimento stessa, comprensiva della
documentazione allegata.
3. Gli assicuratori sono tenuti a comunicare al Fondo entro trenta
giorni dal ricevimento della documentazione se il danno sia
risarcibile per effetto della polizza entro il limite del massimale
ovvero le ragioni per le quali eventualmente il danno e' in tutto o
in parte non risarcibile.
4. Nel caso in cui l'assicuratore comunichi che il danno e' in
tutto o in parte non risarcibile, ovvero anche quando non fornisca
alcuna comunicazione nel termine di cui al comma 3, il Fondo provvede
a risarcire il danneggiato entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione dell'assicuratore o dal giorno successivo alla scadenza
del termine di cui al comma 3.
5. Qualora l'assicuratore comunichi che il danno e' risarcibile per
effetto della polizza, il Fondo, entro e non oltre trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione dell'assicuratore, informa il
danneggiato di tale circostanza, allegando copia della risposta
dell'assicuratore.
6. Il danneggiato che, anche a causa dell'inattivita' del
mediatore, non sia stato indennizzato dagli assicuratori che hanno
stipulato la polizza entro sei mesi dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 5, rende nota tale circostanza al Fondo
che provvede al risarcimento entro novanta giorni dalla ricezione di
detta comunicazione.
7. Il Fondo trasmette copia della domanda di risarcimento di cui al
comma 1, comprensiva della documentazione allegata, all'ISVAP per gli
eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 329 e
seguenti del codice.
8. Il Fondo puo' agire in giudizio contro gli assicuratori per far
accertare il loro obbligo a risarcire il danno nei limiti del
massimale e puo' chiamarli in causa a norma dell'articolo 1917, comma
quarto, del codice civile.
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 329 e seguenti del
«Codice» - «Destinatari delle sanzioni disciplinari e
procedimento» e recitano come segue:
«Art. 329 (Intermediari e periti assicurativi). - 1. Gli
intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i
produttori diretti, i collaboratori e gli altri soggetti
ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di
riassicurazione, ed i periti assicurativi che
nell'esercizio della loro attivita', anche nei casi puniti
ai sensi dell'art. 324, violino le norme del presente
codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in
base alla gravita' dell'infrazione e tenuto conto
dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta
di biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve
manchevolezza. La censura e' disposta per fatti di
particolare gravita'. La radiazione e' disposta per fatti
di eccezionale gravita' e determina l'immediata risoluzione
dei rapporti di intermediazione.
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati
all'interessato mediante lettera raccomandata e sono
comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha
incarichi in corso di esecuzione.
Art. 330 (Destinatari delle sanzioni disciplinari). - 1.
Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle
persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari,
compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari
dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, o
nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della
violazione.
2. Nel caso di esercizio dell'attivita' in forma
societaria la radiazione comporta altresi' la cancellazione
della societa' nei casi di particolare gravita' o di
sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare.
Art. 331 (Procedura di applicazione delle sanzioni
disciplinari). - 1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni
disciplinari l'ISVAP, nel termine di centoventi giorni
dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di
centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede
alla contestazione degli addebiti nei confronti dei
possibili responsabili della violazione e trasmette i
relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti
disciplinari.
2. I destinatari possono proporre, nel termine di
sessanta giorni, reclamo avverso la contestazione degli
addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di
garanzia sui procedimenti disciplinari.
3. Il Collegio di garanzia e' istituito presso l'ISVAP
ed e' composto da un magistrato con qualifica non inferiore
a consigliere della corte di cassazione o equiparato, anche
a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente
universitario di ruolo, e da due componenti esperti in
materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le
associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha
durata quadriennale ed e' rinnovabile una sola volta. Il
Collegio di garanzia puo' essere costituito in piu'
sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi
componenti, qualora l'ISVAP lo ritenga necessario per
garantire condizioni di efficienza e tempestivita' nella
definizione dei procedimenti disciplinari. L'ISVAP nomina
il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla
procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi
del giusto procedimento e determina il regime delle
incompatibilita' ed il compenso dei componenti, che e'
posto a carico dell'Istituto.
4. A seguito dell'esercizio della facolta' di reclamo di
cui al comma, 2 ovvero decorso inutilmente il relativo
termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze
istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone
l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche
con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.
Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di
garanzia puo' disporre l'archiviazione della contestazione
o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se,
invece, ritiene provata la violazione, trasmette al
Presidente dell'ISVAP la proposta motivata di
determinazione della sanzione disciplinare.
5. Il Presidente dell'ISVAP, ricevuta la proposta
formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione
disciplinare con decreto, che viene successivamente
comunicato alle parti del procedimento.
6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i
provvedimenti che applicano la sanzione disciplinare sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. L'ISVAP provvede alla difesa in giudizio
con propri legali.
7. I provvedimenti che infliggono la sanzione
disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici
amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che
decidono i ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell'ISVAP.».
- Si riporta il testo dell'art. 1917, comma quarto, del
codice civile:
«4. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, puo'
chiamare in causa l'assicuratore [c.p.c. 32, 106, 269].».