Art. 9. 
 
 
                  Modalita' di intervento del Fondo 
 
 
  1. L'assicurato o l'impresa di assicurazione che abbiano subito  un
danno dal mediatore e non siano stati risarciti dal mediatore stesso,
possono  chiedere,  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso   di
ricevimento, il risarcimento al Fondo,  allegando  la  documentazione
relativa ai fatti e alle circostanze che hanno determinato il  danno,
nonche'  la  documentazione  comprovante  l'avvenuta   richiesta   di
risarcimento al mediatore. 
  2. Il Fondo contatta, ove necessario, il mediatore e in ogni  caso,
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di risarcimento  di
cui al comma 1, trasmette agli assicuratori che  hanno  stipulato  la
polizza  la  domanda  di  risarcimento  stessa,   comprensiva   della
documentazione allegata. 
  3. Gli assicuratori sono tenuti a comunicare al Fondo entro  trenta
giorni  dal  ricevimento  della  documentazione  se  il   danno   sia
risarcibile per effetto della polizza entro il limite  del  massimale
ovvero le ragioni per le quali eventualmente il danno e' in  tutto  o
in parte non risarcibile. 
  4. Nel caso in cui l'assicuratore comunichi  che  il  danno  e'  in
tutto o in parte non risarcibile, ovvero anche  quando  non  fornisca
alcuna comunicazione nel termine di cui al comma 3, il Fondo provvede
a risarcire il danneggiato entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione dell'assicuratore o dal giorno successivo alla scadenza
del termine di cui al comma 3. 
  5. Qualora l'assicuratore comunichi che il danno e' risarcibile per
effetto della polizza, il Fondo, entro  e  non  oltre  trenta  giorni
dalla ricezione della  comunicazione  dell'assicuratore,  informa  il
danneggiato di  tale  circostanza,  allegando  copia  della  risposta
dell'assicuratore. 
  6.  Il  danneggiato  che,  anche  a  causa   dell'inattivita'   del
mediatore, non sia stato indennizzato dagli  assicuratori  che  hanno
stipulato  la  polizza  entro  sei   mesi   dalla   ricezione   della
comunicazione di cui al comma 5, rende nota tale circostanza al Fondo
che provvede al risarcimento entro novanta giorni dalla ricezione  di
detta comunicazione. 
  7. Il Fondo trasmette copia della domanda di risarcimento di cui al
comma 1, comprensiva della documentazione allegata, all'ISVAP per gli
eventuali provvedimenti di competenza ai sensi  dell'articolo  329  e
seguenti del codice. 
  8. Il Fondo puo' agire in giudizio contro gli assicuratori per  far
accertare il loro  obbligo  a  risarcire  il  danno  nei  limiti  del
massimale e puo' chiamarli in causa a norma dell'articolo 1917, comma
quarto, del codice civile. 
 
          Nota all'art. 9: 
             - Si riporta il testo degli articoli 329 e seguenti  del
          «Codice»  -  «Destinatari  delle  sanzioni  disciplinari  e
          procedimento» e recitano come segue: 
             «Art. 329 (Intermediari e periti assicurativi). - 1. Gli
          intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i
          produttori diretti, i collaboratori e  gli  altri  soggetti
          ausiliari  dell'intermediario   di   assicurazione   o   di
          riassicurazione,   ed    i    periti    assicurativi    che
          nell'esercizio della loro attivita', anche nei casi  puniti
          ai sensi dell'art.  324,  violino  le  norme  del  presente
          codice o le relative norme di attuazione, sono  puniti,  in
          base  alla  gravita'   dell'infrazione   e   tenuto   conto
          dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: 
              a) richiamo; 
              b) censura; 
              c) radiazione. 
             2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta
          di  biasimo  motivato,  e'  disposto  per  fatti  di  lieve
          manchevolezza.  La  censura  e'  disposta  per   fatti   di
          particolare gravita'. La radiazione e' disposta  per  fatti
          di eccezionale gravita' e determina l'immediata risoluzione
          dei rapporti di intermediazione. 
             3.  I   provvedimenti   disciplinari   sono   notificati
          all'interessato  mediante  lettera  raccomandata   e   sono
          comunicati  alle  imprese  con  le  quali  il  medesimo  ha
          incarichi in corso di esecuzione. 
             Art. 330 (Destinatari delle sanzioni disciplinari). - 1.
          Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle
          persone fisiche iscritte nel registro  degli  intermediari,
          compresi i collaboratori e  gli  altri  soggetti  ausiliari
          dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, o
          nel ruolo dei periti di  assicurazione  responsabili  della
          violazione. 
             2.  Nel  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in   forma
          societaria la radiazione comporta altresi' la cancellazione
          della societa'  nei  casi  di  particolare  gravita'  o  di
          sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare. 
             Art.  331  (Procedura  di  applicazione  delle  sanzioni
          disciplinari). - 1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni
          disciplinari l'ISVAP,  nel  termine  di  centoventi  giorni
          dall'accertamento dell'infrazione, ovvero  nel  termine  di
          centottanta per i soggetti residenti  all'estero,  provvede
          alla  contestazione  degli  addebiti  nei   confronti   dei
          possibili  responsabili  della  violazione  e  trasmette  i
          relativi atti al  Collegio  di  garanzia  sui  procedimenti
          disciplinari. 
             2.  I  destinatari  possono  proporre,  nel  termine  di
          sessanta giorni, reclamo  avverso  la  contestazione  degli
          addebiti e chiedere l'audizione  dinnanzi  al  Collegio  di
          garanzia sui procedimenti disciplinari. 
             3. Il Collegio di garanzia e' istituito  presso  l'ISVAP
          ed e' composto da un magistrato con qualifica non inferiore
          a consigliere della corte di cassazione o equiparato, anche
          a riposo, con funzioni di presidente ovvero da  un  docente
          universitario di ruolo, e  da  due  componenti  esperti  in
          materia assicurativa, questi ultimi  designati  sentite  le
          associazioni maggiormente rappresentative.  Il  mandato  ha
          durata quadriennale ed e' rinnovabile una  sola  volta.  Il
          Collegio  di  garanzia  puo'  essere  costituito  in   piu'
          sezioni, con corrispondente incremento del numero dei  suoi
          componenti,  qualora  l'ISVAP  lo  ritenga  necessario  per
          garantire condizioni di efficienza  e  tempestivita'  nella
          definizione dei procedimenti disciplinari.  L'ISVAP  nomina
          il  Collegio  di  garanzia,  stabilisce  le   norme   sulla
          procedura dinnanzi al Collegio nel  rispetto  dei  principi
          del  giusto  procedimento  e  determina  il  regime   delle
          incompatibilita' ed il  compenso  dei  componenti,  che  e'
          posto a carico dell'Istituto. 
             4. A seguito dell'esercizio della facolta' di reclamo di
          cui al comma, 2  ovvero  decorso  inutilmente  il  relativo
          termine, il Collegio di garanzia acquisisce  le  risultanze
          istruttorie,  esamina  gli  scritti  difensivi  e   dispone
          l'audizione, alla quale le parti possono partecipare  anche
          con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. 
             Se non ritiene provata la  violazione,  il  Collegio  di
          garanzia puo' disporre l'archiviazione della  contestazione
          o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se,
          invece,  ritiene  provata  la  violazione,   trasmette   al
          Presidente   dell'ISVAP    la    proposta    motivata    di
          determinazione della sanzione disciplinare. 
             5.  Il  Presidente  dell'ISVAP,  ricevuta  la   proposta
          formulata dal Collegio  di  garanzia,  decide  la  sanzione
          disciplinare  con  decreto,   che   viene   successivamente
          comunicato alle parti del procedimento. 
             6.  Le  controversie  relative  ai  ricorsi  avverso   i
          provvedimenti che applicano la sanzione  disciplinare  sono
          devolute   alla   giurisdizione   esclusiva   del   giudice
          amministrativo. L'ISVAP provvede alla  difesa  in  giudizio
          con propri legali. 
             7.  I   provvedimenti   che   infliggono   la   sanzione
          disciplinare della  radiazione,  le  sentenze  dei  giudici
          amministrativi che decidono  i  ricorsi  e  i  decreti  che
          decidono  i  ricorsi  straordinari  al   Presidente   della
          Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell'ISVAP.». 
             - Si riporta il testo dell'art. 1917, comma quarto,  del
          codice civile: 
             «4.  L'assicurato,  convenuto  dal   danneggiato,   puo'
          chiamare in causa l'assicuratore [c.p.c. 32, 106, 269].».