Art. 2.


                        Ordine di esecuzione


  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla Convenzione ed al
Protocollo  di  cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro
entrata    in   vigore,   in   conformita'   con   quanto   previsto,
rispettivamente,  dall'articolo  45 della Convenzione e dall'articolo
13 del Protocollo medesimi.