Art. 3. 
 
 
Istituzione  dell'Osservatorio  nazionale  sulla   condizione   delle
                       persone con disabilita' 
 
 
  1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con
disabilita', in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione  di
cui all'articolo 1, nonche'  dei  principi  indicati  nella  legge  5
febbraio 1992, n. 104, e' istituito, presso il Ministero del  lavoro,
della salute e  delle  politiche  sociali,  l'Osservatorio  nazionale
sulla condizione delle persone con disabilita', di seguito denominato
«Osservatorio». 
  2. L'Osservatorio e' presieduto  dal  Ministro  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali. I componenti dell'Osservatorio sono
nominati, in numero  non  superiore  a  quaranta,  nel  rispetto  del
principio di pari opportunita' tra donne e uomini. 
  3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche  sociali,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione,
l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che
siano  rappresentate  le  amministrazioni  centrali  coinvolte  nella
definizione e nell'attuazione di politiche in  favore  delle  persone
con disabilita', le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza,  l'Istituto
nazionale di statistica,  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative dei  lavoratori,  dei  pensionati  e  dei  datori  di
lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative  delle
persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative del terzo
settore operanti  nel  campo  della  disabilita'.  L'Osservatorio  e'
integrato,  nella  sua  composizione,  con  esperti   di   comprovata
esperienza nel campo della disabilita', designati  dal  Ministro  del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  in  numero  non
superiore a cinque. 
  4. L'Osservatorio dura in carica tre anni.  Tre  mesi  prima  della
scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione
sull'attivita' svolta al Ministro del lavoro, della  salute  e  delle
politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  ai  fini  della  valutazione  congiunta  della  perdurante
utilita' dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un
ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali.  Gli
eventuali successivi decreti di  proroga  sono  adottati  secondo  la
medesima procedura. 
  5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: 
   a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1
ed elaborare il rapporto dettagliato sulle  misure  adottate  di  cui
all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato
interministeriale dei diritti umani; 
   b) predisporre un programma di azione biennale per  la  promozione
dei diritti  e  l'integrazione  delle  persone  con  disabilita',  in
attuazione della legislazione nazionale e internazionale; 
   c) promuovere la raccolta di dati  statistici  che  illustrino  la
condizione delle persone con disabilita', anche con riferimento  alle
diverse situazioni territoriali; 
   d) predisporre  la  relazione  sullo  stato  di  attuazione  delle
politiche sulla disabilita', di cui all'articolo 41, comma  8,  della
legge 5 febbraio 1992, n.  104,  come  modificato  dal  comma  8  del
presente articolo; 
   e) promuovere la realizzazione di studi  e  ricerche  che  possano
contribuire ad individuare aree  prioritarie  verso  cui  indirizzare
azioni e interventi per la promozione dei diritti delle  persone  con
disabilita'. 
  6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato uno stanziamento
annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009  al  2014.  Al  relativo
onere    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma  8,  della
legge 8 novembre 2000, n. 328. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
le parole: «entro il 15 aprile di ogni anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile».