Art. 10.
Aggiornamento degli importi delle sanzioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di
cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono aggiornati mediante
applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al
consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio
precedente.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di
ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni
amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno
successivo.