Art. 11.
Istituzione fondo speciale
1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un fondo speciale per le iniziative di ricerca e di
informazione a favore dei passeggeri con disabilita' o a mobilita'
ridotta, da finanziarsi con le entrate derivanti dall'applicazione
delle sanzioni previste dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le pari
opportunita', sono definite le modalita' di destinazione al fondo
speciale e di impiego delle predette entrate.