Art. 2.
Organismo responsabile dell'applicazione
delle disposizioni
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' responsabile
dell'accertamento delle violazioni ed irroga le sanzioni previste
agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689, per le finalita' di cui all'articolo 16 del
regolamento.
Nota all'art. 2:
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle
note alle premesse.