Art. 3.
Negata prenotazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il
vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico, che rifiuta
per motivi di disabilita' o di mobilita' ridotta di accettare una
prenotazione per un volo, fatte salve le deroghe previste
dall'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.