Art. 5.
Obbligo di informazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il
vettore aereo, un suo agente o l'operatore turistico che:
a) non mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e
almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le
norme di sicurezza che applica al trasporto di persone con
disabilita' e di persone a mobilita' ridotta, nonche' le eventuali
restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la
mobilita' a causa delle dimensioni dell'aeromobile;
b) non informa la persona con disabilita' o a mobilita' ridotta
delle ragioni in base alle quali si e' avvalso delle deroghe previste
dall'articolo 4, lettere a) e b), del regolamento e non risponde per
iscritto, entro cinque giorni lavorativi, ad una richiesta in tale
senso;
c) non trasmette almeno trentasei ore prima dell'ora di partenza,
purche' abbia ricevuto una notifica di assistenza almeno 48 ore prima
dell'ora stessa, le informazioni in merito a tale notifica di
assistenza ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito
nonche' al vettore aereo effettivo;
d) non comunica, non appena possibile dopo la partenza del volo,
al gestore dell'aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel
territorio di uno Stato membro al quale si applica il Trattato, il
numero di persone con disabilita' e di persone a mobilita' ridotta,
presenti su detto volo, che richiedono l'assistenza di cui
all'allegato 1 al presente decreto, specificando la natura
dell'assistenza necessaria.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila il
gestore aeroportuale che non adotta tutte le misure necessarie per
ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle
persone con disabilita' o a mobilita' ridotta presso tutti i punti
vendita presenti nel territorio degli Stati membri cui si applica il
Trattato, ivi compresa la vendita per telefono o via internet.