Art. 6.
Designazione di punti di arrivo e di partenza
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro ventimila il
gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo
e di partenza per le persone con disabilita' o a mobilita' ridotta,
sia all'interno che all'esterno dei terminal, mettendo a loro
disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base
sull'aeroporto.