Art. 7.
Mancata assistenza da parte del gestore
e norme di qualita'
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro quarantamila il
gestore aeroportuale che non adempie agli obblighi di assistenza
indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Nel caso di subappalto
del servizio, la sanzione si applica unicamente al gestore.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro
diecimila il gestore aeroportuale che non fissa e rende pubbliche le
norme di qualita' per l'assistenza di cui all'allegato 1 al presente
decreto, ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo
di passeggeri inferiore a centocinquantamila.