Art. 8.


                Obblighi di formazione del personale


  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  sono  soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro
diecimila il vettore aereo e il gestore aeroportuale che:
   a)  non garantiscono personale, compreso quello alle dipendenze di
un   subappaltatore,   adeguato   alle  esigenze  delle  persone  con
disabilita' o a mobilita' ridotta;
   b)  non  provvedono  affinche'  tutto  il  personale che lavora in
aeroporto  a  diretto  contatto  con i viaggiatori, abbia frequentato
corsi  di  formazione finalizzata alla conoscenza delle problematiche
afferenti  alla  disabilita'  in modo di essere idoneo all'assistenza
alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta;
   c) non garantiscono che tutti i nuovi dipendenti frequentino corsi
di  formazione sulla disabilita' e che tutto il personale segua corsi
di aggiornamento in materia.