Art. 8.
Obblighi di formazione del personale
1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro
diecimila il vettore aereo e il gestore aeroportuale che:
a) non garantiscono personale, compreso quello alle dipendenze di
un subappaltatore, adeguato alle esigenze delle persone con
disabilita' o a mobilita' ridotta;
b) non provvedono affinche' tutto il personale che lavora in
aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori, abbia frequentato
corsi di formazione finalizzata alla conoscenza delle problematiche
afferenti alla disabilita' in modo di essere idoneo all'assistenza
alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta;
c) non garantiscono che tutti i nuovi dipendenti frequentino corsi
di formazione sulla disabilita' e che tutto il personale segua corsi
di aggiornamento in materia.