Art. 10.

                  Disposizioni transitorie e finali

  1.  Nei  casi  di deroga di cui agli articoli 103 e 104 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e nell'esercizio di attivita' che possono
comportare   immissioni   indirette   nelle   acque   sotterranee  di
inquinanti,  il  rilascio  ed  il  rinnovo  delle autorizzazioni allo
scarico  sul  suolo,  nel  sottosuolo  e nelle acque sotterranee, nel
periodo  compreso  tra  la  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto e il 22 dicembre 2013, tengono conto delle disposizioni degli
articoli 3, 4 e 5.
  2.  Le  regioni trasmettono le informazioni relative all'attuazione
del  presente  decreto  e, in particolare, l'elenco delle sostanze di
cui al comma 6 dell'articolo 3, secondo tempi e modalita' individuati
dalla specifica normativa vigente.
  3.  Per  le  regioni  a  statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ferme restando per queste ultime le disposizioni
di  cui all'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del
2006,  si  applicano le norme dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione.
 
          Nota all'art. 10:
             - Per gli articoli 103 e 104, del decreto legislativo n.
          152 del 2006, vedi note all'art. 7.
             -  L' art. 176, comma 3 , del decreto legislativo n. 152
          del 2006, citato nelle premesse, cosi' recita:
             «Art. 176 (Norma finale). - Omissis.
             3  .  Per  le acque appartenenti al demanio idrico delle
          province  autonome  di Trento e di Bolzano restano ferme le
          competenze   in   materia   di  utilizzazione  delle  acque
          pubbliche  ed in materia di opere idrauliche previste dallo
          statuto  speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle
          relative norme di attuazione.