Art. 2.

                             Definizioni

  1.   Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano,  oltre  alle
definizioni  di  cui agli articoli 54 e 74 del decreto legislativo n.
152 del 2006, le seguenti definizioni:
   a)  standard  di qualita' delle acque sotterranee: uno standard di
qualita'   ambientale,   definito  a  livello  comunitario,  come  la
concentrazione   di  un  determinato  inquinante,  di  un  gruppo  di
inquinanti  o  un  indicatore di inquinamento nelle acque sotterranee
che  non  dovrebbe  essere  superato  al fine di proteggere la salute
umana e l'ambiente;
   b)  valore  soglia: lo standard di qualita' ambientale delle acque
sotterranee   stabilito   a   livello  nazionale  conformemente  alle
disposizioni  dell'articolo  3, comma 3; valori soglia possono essere
definiti   dalle  regioni  limitatamente  alle  sostanze  di  origine
naturale sulla base del valore di fondo;
   c)  buono  stato  chimico:  lo  stato  chimico  di un corpo idrico
sotterraneo  che  risponde alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4
ed all'Allegato 3, Parte A;
   d)  buono stato quantitativo: stato definito all'Allegato 3, Parte
B;
   e)     tendenza     significativa     e    duratura    all'aumento
dell'inquinamento:  qualsiasi  aumento  significativo,  dal  punto di
vista ambientale e statistico, della concentrazione di un inquinante,
di  un  gruppo di inquinanti o di un indicatore di inquinamento delle
acque  sotterranee  per  il  quale  e'  individuata  come  necessaria
l'inversione di tendenza in conformita' all'articolo 5;
   f)   scarico   nelle   acque   sotterranee:  lo  scarico  definito
all'articolo 74, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo n. 152
del  2006,  come  modificato  dall'articolo  2,  comma 5, del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
   g)  immissione  indiretta  nelle  acque sotterranee: l'immissione,
risultante   dall'attivita'   umana,   di   inquinanti   nelle  acque
sotterranee attraverso il suolo o il sottosuolo;
   h) concentrazione di fondo: la concentrazione di una sostanza o il
valore di un indicatore in un corpo idrico sotterraneo corrispondente
all'assenza   di   alterazioni  antropogeniche  o  alla  presenza  di
alterazioni estremamente limitate rispetto a condizioni inalterate;
   i)  livello  di  base: il valore medio misurato almeno durante gli
anni   di  riferimento  2007  e  2008  sulla  base  di  programmi  di
monitoraggio  attuati  ai  sensi del punto B.4 dell'Allegato 1, della
Parte  Terza  del  decreto  legislativo n. 152 del 2006 o, in caso di
sostanze  individuate  dopo  tali  anni  di  riferimento,  durante un
periodo  rappresentativo  di  due  anni di monitoraggio effettuato in
conformita' all'Allegato 4;
   l)  corpi idrici sotterranei a rischio: sono i corpi idrici le cui
condizioni  qualitative  e/o  quantitative  possono  pregiudicare  il
raggiungimento  ovvero  il mantenimento degli obiettivi ambientali di
cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
   m)  acquifero:  uno  o  piu'  strati sotterranei di roccia o altri
strati geologici di permeabilita' sufficiente da consentire un flusso
significativo  di  acque  sotterranee  o  l'estrazione  di  quantita'
significative di acque sotterranee.
 
          Nota all'art. 2:
             - L'art. 54 del decreto legislativo n. 152, citato nelle
          premesse, cosi' recita:
             «Art.  54  (Definizioni).  -  1.  Ai fini della presente
          sezione si intende per:
              a)  suolo:  il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli
          abitati e le opere infrastrutturali;
              b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e
          sotterranee come di seguito specificate;
              c)  acque  superficiali: le acque interne, ad eccezione
          delle  sole acque sotterranee, le acque di transizione e le
          acque   costiere,  tranne  per  quanto  riguarda  lo  stato
          chimico,  in relazione al quale sono incluse anche le acque
          territoriali;
              d)  acque  sotterranee:  tutte  le acque che si trovano
          sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a
          contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
              e)  acque interne: tutte le acque superficiali correnti
          o  stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della
          linea  di  base  che  serve  da riferimento per definire il
          limite delle acque territoriali;
              f)   fiume:   un   corpo   idrico  interno  che  scorre
          prevalentemente   in   superficie,   ma   che  puo'  essere
          parzialmente sotterraneo;
              g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
              h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in
          prossimita'  della  foce di un fiume, che sono parzialmente
          di  natura  salma  a  causa della loro vicinanza alle acque
          costiere,  ma  sostanzialmente  influenzati  dai  flussi di
          acqua dolce;
              i)   acque  costiere:  le  acque  superficiali  situate
          all'interno  rispetto  a una retta immaginaria distante, in
          ogni  suo  punto,  un  miglio  nautico sul lato esterno dal
          punto  piu'  vicino  della  linea  di  base  che  serve  da
          riferimento    per   definire   il   limite   delle   acque
          territoriali,  e  che  si  estendono  eventualmente fino al
          limite esterno delle acque di transizione;
              l)  corpo  idrico  superficiale: un elemento distinto e
          significativo  di  acque  superficiali,  quale  un lago, un
          bacino  artificiale,  un torrente, un fiume o canale, parte
          di  un  torrente,  fiume  o  canale,  nonche'  di  acque di
          transizione o un tratto di acque costiere;
              m)   corpo   idrico   artificiale:   un   corpo  idrico
          superficiale creato da un'attivita' umana;
              n)  corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico
          superficiale  la  cui  natura,  a  seguito  di  alterazioni
          fisiche  dovute  a  un'attivita'  umana, e' sostanzialmente
          modificata;
              o)  corpo  idrico  sotterraneo:  un  volume distinto di
          acque sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere;
              p)  falda  acquifera:  uno o piu' strati sotterranei di
          roccia   o   altri   strati   geologici   di   porosita'  e
          permeabilita'   sufficiente   da   consentire   un   flusso
          significativo   di  acque  sotterranee  o  l'estrazione  di
          quantita' significative di acque sotterranee;
              q)  reticolo  idrografico: l'insieme degli elementi che
          costituiscono   il  sistema  drenante  alveato  del  bacino
          idrografico;
              r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono
          tutte   le  acque  superficiali  attraverso  una  serie  di
          torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare
          in un'unica foce, a estuario o delta;
              s)  sottobacino  o  sub-bacino: il territorio nel quale
          scorrono  tutte  le acque superficiali attraverso una serie
          di  torrenti,  fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in
          un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o
          la confluenza di un fiume;
              t)  distretto  idrografico:  area  di  terra e di mare,
          costituita  da  uno  o  piu' bacini idrografici limitrofi e
          dalle   rispettive   acque   sotterranee   e  costiere  che
          costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini
          idrografici;
              u)  difesa  del  suolo:  il  complesso  delle azioni ed
          attivita'   riferibili   alla  tutela  e  salvaguardia  del
          territorio,  dei  fiumi,  dei  canali  e  collettori, degli
          specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle
          acque   sotterranee,   nonche'   del  territorio  a  questi
          connessi,   aventi  le  finalita'  di  ridurre  il  rischio
          idraulico,  stabilizzare  i fenomeni di dissesto geologico,
          ottimizzare  l'uso  e  la  gestione  del patrimonio idrico,
          valorizzare  le caratteristiche ambientali e paesaggistiche
          collegate;
              v)    dissesto   idrogeologico:   la   condizione   che
          caratterizza   aree  ove  processi  naturali  o  antropici,
          relativi  alla  dinamica  dei corpi idrici, del suolo o dei
          versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;
              z)   opera  idraulica:  l'insieme  degli  elementi  che
          costituiscono   il  sistema  drenante  alveato  del  bacino
          idrografico.».
             - Il testo vigente dell'art. 74, del decreto legislativo
          n.  152,  del  2006,  citato  nelle  premesse,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto (v. art. 9), cosi' recita:
             «Art.  74  (Definizioni).  -  1.  Ai fini della presente
          sezione si intende per:
              a)    abitante    equivalente:   il   carico   organico
          biodegradabile  avente una richiesta biochimica di ossigeno
          a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
              b)  acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono
          vivere  pesci  appartenenti  ai  ciprinidi (Cyprinidae) o a
          specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;
              c)   acque  costiere:  le  acque  superficiali  situate
          all'interno  rispetto  a una retta immaginaria distante, in
          ogni  suo  punto,  un  miglio  nautico sul lato esterno dal
          punto  piu'  vicino  della  linea  di  base  che  serve  da
          riferimento per definire il limite delle acque territoriali
          e  che  si  estendono  eventualmente fino al limite esterno
          delle acque di transizione;
              d)  acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono
          vivere  pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli
          e i coregoni;
              e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e
          le  acque  costiere  alla  foce  di  un fiume, i cui limiti
          esterni  verso  il  mare  sono  definiti  con  decreto  del
          Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio; in
          via  transitoria  tali  limiti  sono  fissati a cinquecento
          metri dalla linea di costa;
              f)  acque  dolci:  le acque che si presentano in natura
          con  una  concentrazione di sali tale da essere considerate
          appropriate  per  l'estrazione  e il trattamento al fine di
          produrre acqua potabile;
              g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da
          insediamenti  di tipo residenziale e da servizi e derivanti
          prevalentemente   dal  metabolismo  umano  e  da  attivita'
          domestiche;
              h)  "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque
          reflue  scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono
          attivita'  commerciali  o  di  produzione  di beni, diverse
          dalle  acque  reflue domestiche e dalle acque meteoriche di
          dilavamento;
              "i)  acquifero: uno o piu' strati sotterranei di roccia
          o  altri  strati  geologici di permeabilita' sufficiente da
          consentire  un  flusso significativo di acque sotterranee o
          l'estrazione    di   quantita'   significative   di   acque
          sotterranee";
              l)  acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al
          di   sotto  della  superficie  del  suolo,  nella  zona  di
          saturazione  e  in  diretto  contatto  con  il  suolo  e il
          sottosuolo;
              m)  acque  termali:  le  acque minerali naturali di cui
          all'art.  2,  comma  1,  lettera a), della legge 24 ottobre
          2000,  n. 323, utilizzate per le finalita' consentite dalla
          stessa legge;
              n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le
          attivita'  produttive,  sono  concentrate in misura tale da
          rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in
          rapporto  anche  ai  benefici  ambientali  conseguibili, la
          raccolta  e  il  convogliamento  delle  acque reflue urbane
          verso  un  sistema  di  trattamento  o  verso  un  punto di
          recapito finale;
              o)  applicazione  al terreno: l'apporto di materiale al
          terreno  mediante  spandimento  e/o  mescolamento  con  gli
          strati superficiali, iniezione, interramento;
              p)  utilizzazione  agronomica: la gestione di effluenti
          di   allevamento,  acque  di  vegetazione  residuate  dalla
          lavorazione   delle  olive,  acque  reflue  provenienti  da
          aziende  agricole  e piccole aziende agro-alimentari, dalla
          loro  produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al
          loro    utilizzo   irriguo   o   fertirriguo,   finalizzati
          all'utilizzo  delle  sostanze  nutritive  e  ammendanti nei
          medesimi contenute;
              q)  autorita'  d'ambito:  la  forma di cooperazione tra
          comuni  e province per l'organizzazione del servizio idrico
          integrato;
              r)  gestore  del servizio idrico integrato: il soggetto
          che  gestisce  il  servizio  idrico  integrato in un ambito
          territoriale  ottimale  ovvero  il  gestore  esistente  del
          servizio pubblico soltanto fino alla piena operativita' del
          servizio idrico integrato;
              s)  bestiame:  tutti  gli  animali  allevati  per uso o
          profitto;
              t)  composto  azotato:  qualsiasi  sostanza  contenente
          azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;
              u)  concimi  chimici:  qualsiasi fertilizzante prodotto
          mediante procedimento industriale;
              v)  effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame
          o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche
          sotto  forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui
          provenienti da attivita' di piscicoltura;
              z)   eutrofizzazione:   arricchimento  delle  acque  di
          nutrienti,  in  particolare modo di composti dell'azoto e/o
          del  fosforo,  che  provoca  una  abnorme proliferazione di
          alghe  e/o  di forme superiori di vita vegetale, producendo
          la  perturbazione  dell'equilibrio degli organismi presenti
          nell'acqua e della qualita' delle acque interessate;
              aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla
          legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o
          piu'   composti   azotati,   compresi   gli   effluenti  di
          allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi,
          sparse   sul   terreno  per  stimolare  la  crescita  della
          vegetazione;
              bb)  fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati,
          provenienti  dagli  impianti  di  trattamento  delle  acque
          reflue urbane;
              cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a
          seguito  di  attivita'  umana,  di  sostanze  o  di  calore
          nell'aria,  nell'acqua  o  nel  terreno che possono nuocere
          alla   salute   umana  o  alla  qualita'  degli  ecosistemi
          acquatici   o  degli  ecosistemi  terrestri  che  dipendono
          direttamente    da   ecosistemi   acquatici,   perturbando,
          deturpando  o  deteriorando  i  valori  ricreativi  o altri
          legittimi usi dell'ambiente;
              dd)  "rete  fognaria":  un  sistema  di condotte per la
          raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
              ee)  fognatura separata: la rete fognaria costituita da
          due  canalizzazioni,  la  prima  delle  quali  adibita alla
          raccolta  ed  al convogliamento delle sole acque meteoriche
          di  dilavamento,  e  dotata  o  meno  di dispositivi per la
          raccolta  e  la separazione delle acque di prima pioggia, e
          la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle
          acque  reflue  urbane  unitamente  alle  eventuali acque di
          prima pioggia;
              ff)    scarico:    qualsiasi    immissione   effettuata
          esclusivamente  tramite un sistema stabile di collettamento
          che  collega  senza  soluzione  di  continuita' il ciclo di
          produzione   del   refluo  con  il  corpo  ricettore  acque
          superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
          indipendentemente   dalla  loro  natura  inquinante,  anche
          sottoposte  a  preventivo  trattamento di depurazione. Sono
          esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114;
              gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti
          da uno scarico;
              hh)  scarichi  esistenti:  gli scarichi di acque reflue
          urbane  che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio
          e   conformi  al  regime  autorizzativo  previgente  e  gli
          scarichi  di impianti di trattamento di acque reflue urbane
          per  i  quali  alla stessa data erano gia' state completate
          tutte   le  procedure  relative  alle  gare  di  appalto  e
          all'affidamento  dei  lavori, nonche' gli scarichi di acque
          reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in
          esercizio  e  conformi al previgente regime autorizzativo e
          gli  scarichi di acque reflue industriali che alla data del
          13 giugno 1999 erano in esercizio e gia' autorizzati;
              ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque
          reflue  urbane  mediante  un  processo ovvero un sistema di
          smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformita'
          dei   corpi  idrici  recettori  ai  relativi  obiettivi  di
          qualita'  ovvero sia conforme alle disposizioni della parte
          terza del presente decreto;
              ll)  trattamento  primario:  il trattamento delle acque
          reflue  che  comporti  la sedimentazione dei solidi sospesi
          mediante  processi  fisici  e/o chimico-fisici e/o altri, a
          seguito  dei  quali prima dello scarico il BOD5 delle acque
          in  trattamento  sia  ridotto  almeno del 20 per cento ed i
          solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
              mm)  trattamento secondario: il trattamento delle acque
          reflue  mediante  un  processo  che  in  genere comporta il
          trattamento  biologico  con  sedimentazione  secondaria,  o
          mediante  altro processo in cui vengano comunque rispettati
          i  requisiti  di  cui  alla  tabella 1 dell'Allegato 5 alla
          parte terza del presente decreto;
              nn)   stabilimento   industriale,  stabilimento:  tutta
          l'area  sottoposta  al controllo di un unico gestore, nella
          quale  si  svolgono attivita' commerciali o industriali che
          comportano    la    produzione,   la   trasformazione   e/o
          l'utilizzazione  delle  sostanze di cui all'Allegato 8 alla
          parte  terza  del  presente decreto, ovvero qualsiasi altro
          processo  produttivo  che  comporti  la  presenza  di  tali
          sostanze nello scarico;
              oo)    valore    limite   di   emissione:   limite   di
          accettabilita' di una sostanza inquinante con tenuta in uno
          scarico,  misurata  in  concentrazione, oppure in massa per
          unita'  di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa
          per  unita'  di tempo; i valori limite di emissione possono
          essere  fissati  anche  per  determinati gruppi, famiglie o
          categorie  di  sostanze. I valori limite di emissione delle
          sostanze  si  applicano  di  norma nel punto di fuoriuscita
          delle    emissioni   dall'impianto,   senza   tener   conto
          dell'eventuale  diluizione;  l'effetto  di  una stazione di
          depurazione   di   acque   reflue   puo'  essere  preso  in
          considerazione  nella  determinazione  dei valori limite di
          emissione  dell'impianto,  a  condizione  di  garantire  un
          livello  equivalente  di  protezione  dell'ambiente nel suo
          insieme  e  di  non  portare  carichi  inquinanti  maggiori
          nell'ambiente;
              pp)  zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano
          direttamente  o  indirettamente composti azotati di origine
          agricola  o  zootecnica  in  acque  gia'  inquinate  o  che
          potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
             2.  Ai  fini  della  presente sezione si intende inoltre
          per:
              a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di
          quelle  sotterranee,  le  acque  di  transizione e le acque
          costiere,  tranne  per quanto riguarda lo stato chimico, in
          relazione   al   quale   sono   incluse   anche   le  acque
          territoriali;
              b)  acque interne: tutte le acque superficiali correnti
          o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della
          linea  di  base  che  serve  da riferimento per definire il
          limite delle acque territoriali;
              c)   fiume:   un   corpo   idrico  interno  che  scorre
          prevalentemente   in   superficie   ma   che   puo'  essere
          parzialmente sotterraneo;
              d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
              e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in
          prossimita'  della  foce di un fiume, che sono parzialmente
          di  natura  salma  a  causa della loro vicinanza alle acque
          costiere,  ma  sostanzialmente  influenzate  dai  flussi di
          acqua dolce;
              f)   corpo   idrico   artificiale:   un   corpo  idrico
          superficiale creato da un'attivita' umana;
              g)  corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico
          superficiale  la  cui  natura,  a  seguito  di  alterazioni
          fisiche  dovute  a  un'attivita'  umana, e' sostanzialmente
          modificata,   come   risulta   dalla  designazione  fattane
          dall'autorita'  competente  in base alle disposizioni degli
          articoli 118 e 120;
              h)  corpo  idrico  superficiale: un elemento distinto e
          significativo  di  acque  superficiali,  quale  un lago, un
          bacino  artificiale,  un torrente, fiume o canale, parte di
          un  torrente,  fiume  o  canale,  acque di transizione o un
          tratto di acque costiere;
              i)  falda  acquifera:  uno o piu' strati sotterranei di
          roccia   o   altri   strati   geologici   di   porosita'  e
          permeabilita'   sufficiente   da   consentire   un   flusso
          significativo   di  acque  sotterranee  o  l'estrazione  di
          quantita' significative di acque sotterranee;
              l)  corpo  idrico  sotterraneo:  un  volume distinto di
          acque sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere;
              m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono
          tutte   le  acque  superficiali  attraverso  una  serie  di
          torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare
          in un'unica foce, a estuario o delta;
              n)  sotto-bacino  idrografico:  il territorio nel quale
          scorrono  tutte  le acque superficiali attraverso una serie
          di  torrenti,  fiumi  e  laghi  per  sfociare  in  un punto
          specifico  di  un  corso  d'acqua,  di  solito un lago o la
          confluenza di un fiume;
              o)  distretto  idrografico:  l'area di terra e di mare,
          costituita  da  uno  o  piu' bacini idrografici limitrofi e
          dalle   rispettive   acque   sotterranee   e  costiere  che
          costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini
          idrografici;
              p)   stato   delle  acque  superficiali:  l'espressione
          complessiva  dello  stato  di un corpo idrico superficiale,
          determinato dal valore piu' basso del suo stato ecologico e
          chimico;
              q)  buono  stato  delle  acque  superficiali:  lo stato
          raggiunto  da  un  corpo idrico superficiale qualora il suo
          stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello
          chimico, possa essere definito almeno "buono";
              r)   stato   delle   acque  sotterranee:  l'espressione
          complessiva  dello  stato  di  un corpo idrico sotterraneo,
          determinato   dal   valore   piu'   basso   del  suo  stato
          quantitativo e chimico;
              s)  buono  stato  delle  acque  sotterranee:  lo  stato
          raggiunto  da  un  corpo  idrico sotterraneo qualora il suo
          stato,  tanto  sotto  il  profilo quantitativo quanto sotto
          quello chimico, possa essere definito almeno "buono";
              t)  stato ecologico: l'espressione della qualita' della
          struttura  e  del  funzionamento degli ecosistemi acquatici
          associati  alle  acque  superficiali,  classificato a norma
          dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
              u)  buono  stato ecologico: lo stato di un corpo idrico
          superficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte
          terza del presente decreto;
              v)  buon  potenziale  ecologico:  lo  stato di un corpo
          idrico   artificiale   o   fortemente   modificato,   cosi'
          classificato   in   base   alle   disposizioni   pertinenti
          dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
              z)  buono  stato  chimico  delle acque superficiali: lo
          stato   chimico  richiesto  per  conseguire  gli  obiettivi
          ambientali   per   le  acque  superficiali  o  fissati  dal
          presento,  ossia  lo  stallo  raggiunto  da un corpo idrico
          superficiale  nel  quale la concentrazione degli inquinanti
          noti  supera  gli  standard  di qualita' ambientali fissati
          dall'Allegato  1  alla  parte  terza  del presente decreto,
          Tabella  1/A  ed  ai  sensi  della parte terza del presente
          decreto;
              aa)  buono  stato  chimico  delle acque sotterranee: lo
          stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a
          tutte le condizioni di cui alla tabella B.3.2 dell'Allegato
          1 alla parte terza del presente decreto;
              bb)  stato quantitativo: l'espressione del grado in cui
          un  corpo  idrico  sotterraneo  e' modificato da estrazioni
          dirette e indirette;
              cc)   risorse   idriche   sotterranee  disponibili:  il
          risultato  della  velocita'  annua  media  di  ravvenamento
          globale  a  lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno
          la  velocita'  annua  media  a  lungo  termine  del  flusso
          necessario   per  raggiungere  gli  obiettivi  di  qualita'
          ecologica  per  le  acque  superficiali  connesse,  di  cui
          all'art.   76,   al   fine   di  evitare  un  impoverimento
          significativo  dello stato ecologico di tali acque, nonche'
          danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;
              dd)  buono  stato  quantitativo:  stato  definito nella
          tabella B.1.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
          decreto;
              ee)  sostanze  pericolose:  le  sostanze  o  gruppi  di
          sostanze  tossiche,  persistenti e bio-accumulabili e altre
          sostanze   o   gruppi   di   sostanze  che  danno  adito  a
          preoccupazioni analoghe;
              ff)   sostanze   prioritarie   e   sostanze  pericolose
          prioritarie:   le  sostanze  individuate  con  disposizioni
          comunitarie   ai   sensi   dell'art.   16  della  direttiva
          2000/60/CE;
              gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare,
          in  particolare  quelle elencate nell'Allegato 8 alla parte
          terza del presente decreto;
              hh)   immissione   diretta   nelle  acque  sotterranee:
          l'immissione  di  inquinanti  nelle acque sotterranee senza
          infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;
              ii)  obiettivi  ambientali:  gli  obiettivi fissati dal
          titolo II della parte terza del presente decreto;
              ll)  standard di qualita' ambientale: la concentrazione
          di  un  particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle
          acque,  nei  sedimenti  e  nel  biota  che  non deve essere
          superata per tutelare la salute umana e l'ambiente;
              mm)  approccio  combinato:  l'insieme dei controlli, da
          istituire  o  realizzare,  salvo  diversa indicazione delle
          normative  di  seguito  citate,  entro il 22 dicembre 2012,
          riguardanti  tutti  gli  scarichi nelle acque superficiali,
          comprendenti  i  controlli  sulle  emissioni  basati  sulle
          migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti valori
          limite  di  emissione e, in caso di impatti diffusi, quelli
          comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali;
          tali controlli sono quelli stabiliti:
               1)  nel  decreto  legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
          sulla     prevenzione     e    la    riduzione    integrate
          dell'inquinamento;
               2)  nella  parte terza del presente decreto in materia
          di  acque  reflue  urbane,  nitrati  provenienti  da  fonti
          agricole,  sostanze che presentano rischi significativi per
          l'ambiente  acquatico  o  attraverso  l'ambiente acquatico,
          inclusi  i rischi per le acque destinate alla produzione di
          acqua  potabile  e  di  scarichi  di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP,
          aldrin,   dieldrin,   endrin,   HCB,   HCBD,   cloroformio,
          tetracloruro  di  carbonio,  EDC,  tricloroetilene,  TCB  e
          percloroetilene;
              nn)   acque   destinate  al  consumo  umano:  le  acque
          disciplinate  dal  decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n.
          31;
              oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle
          famiglie,  agli  enti  pubblici  o  a  qualsiasi  attivita'
          economica:
               1)  estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e
          distribuzione di acque superficiali o sotterranee;
               2)  strutture  per  la raccolta e il trattamento delle
          acque  reflue,  che  successivamente  scaricano nelle acque
          superficiali;
              pp)  utilizzo  delle acque: i servizi idrici unitamente
          agli altri usi risultanti dall'attivita' conoscitiva di cui
          all'art. 118 che incidono in modo significativo sullo stato
          delle  acque.  Tale nozione si applica ai fini dell'analisi
          economica  di  cui  all'Allegato  10  alla  parte terza del
          presente decreto;
              qq)  [valori  limite di emissione: la massa espressa in
          rapporto    a    determinati    parametri   specifici,   la
          concentrazione  e/o  il  livello  di  un'emissione  che non
          devono  essere  superati  in uno o piu' periodi di tempo. I
          valori limite di emissione possono essere fissati anche per
          determinati  gruppi,  famiglie  o  categorie di sostanze. I
          valori  limite  di emissione delle sostanze si applicano di
          norma    nel   punto   di   fuoriuscita   delle   emissioni
          dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;
          per  gli  scarichi  indiretti  nell'acqua, l'effetto di una
          stazione  di  depurazione di acque reflue puo' essere preso
          in considerazione nella determinazione dei valori limite di
          emissione  dell'impianto,  a  condizione  di  garantire  un
          livello  equivalente  di  protezione  dell'ambiente nel suo
          insieme  e  di  non  portare  a carichi inquinanti maggiori
          nell'ambiente].  Lettera  abrogata  dall'art.  2,  comma 7,
          decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
              rr)   controlli   delle   emissioni:  i  controlli  che
          comportano  una  limitazione  specifica delle emissioni, ad
          esempio  un  valore  limite  delle  emissioni,  oppure  che
          definiscono  altrimenti  limiti o condizioni in merito agli
          effetti,   alla   natura  o  ad  altre  caratteristiche  di
          un'emissione  o  condizioni operative che influiscono sulle
          emissioni;
              ss)  costi  ambientali:  i  costi  legati  ai danni che
          l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente,
          agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente;
              tt)   costi   della  risorsa:  i  costi  delle  mancate
          opportunita'  imposte  ad altri utenti in conseguenza dello
          sfruttamento  intensivo  delle  risorse  al di la' del loro
          livello di ripristino e ricambio naturale;
              uu)  impianto:  l'unita' tecnica permanente in cui sono
          svolte  una  o  piu'  attivita'  di  cui all'Allegato I del
          decreto  legislativo  18  febbraio 2005, n. 59, e qualsiasi
          altra attivita' accessoria, che siano tecnicamente connesse
          con  le  attivita'  svolte  in  uno  stabilimento e possono
          influire  sulle  emissioni e sull'inquinamento; nel caso di
          attivita'  non  rientranti  nel  campo  di applicazione del
          decreto legislativo i 8 febbraio 2005, n. 59, l'impianto si
          identifica nello stabilimento. Nel caso di attivita' di cui
          all'Allegato   I   del   predetto  decreto,  l'impianto  si
          identifica  con  il  complesso assoggettato alla disciplina
          della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento.
             -  L'art. 2, comma 5, del decreto legislativo l6 gennaio
          2008,  n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio
          2008, n. 24, S.O., cosi' recita:
             «Art. 2 (Modifiche alle Parti terza e quarta del decreto
          legis1ativo 3 aprile 2006, n. 152). - Omissis.
             5.   All'art.  74,  comma 1,  lettera  ff),  le  parole:
          "qualsiasi  immissione  di acque reflue in" sono sostituite
          dalle    seguenti:    "qualsiasi    immissione   effettuata
          esclusivamente  tramite un sistema stabile di collettamento
          che  collega  senza  soluzione  di  continuita' il ciclo di
          produzione del refluo con il corpo ricettore".
             Omissis».
             - L'allegato 1, Parte Terza B.4, del decreto legislativo
          n. 152 del 2006, citato nella premesse, reca:

                                 «Parte Terza

                                                           Allegato 1

             Monitoraggio  e  classificazione delle acque in funzione
          degli obiettivi di qualita' ambientale.
             B.4.   Monitoraggio  dello  stato  chimico  delle  acque
          sotterranee».
             -  Per  gli articoli 76 e 77, del decreto legislativo n.
          152 del 2006, vedi note all'art. 1.