Art. 3. Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee 1. Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei, le regioni adottano gli standard di qualita' ambientale ed i valori soglia indicati rispettivamente dalle tabelle 2 e 3 della Parte A dell'Allegato 3. 2. I valori soglia e gli standard di qualita' di cui al comma 1 si applicano limitatamente alle sostanze, ai gruppi di sostanze ed agli indicatori di inquinamento che, a seguito dell'attivita' di caratterizzazione effettuata ai sensi dell'Allegato 1, Parte B, risultino determinare il rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 3. I valori soglia di cui all'Allegato 3, Parte A, Tabella 3, sono definiti a livello nazionale secondo i criteri riportati allo stesso Allegato 3, Parte A.2. La fissazione di detti valori, necessaria all'identificazione del buono stato chimico per alcune sostanze, tiene conto della protezione del corpo idrico sotterraneo in relazione all'impatto e al rapporto tra acque sotterranee e acque superficiali, acque sotterranee ed ecosistemi terrestri ed acquatici ad esse connessi e delle conoscenze tossicologiche ed ecotossicologiche. 4. Qualora un corpo idrico sotterraneo sia designato per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, restano valide le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 5. Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra l'Italia e uno o piu' Stati membri della Unione europea ovvero uno o piu' Paesi non appartenenti all'Unione europea, la fissazione dei valori soglia e' soggetta a un coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni interessate e gli Stati confinanti. 6. Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela di cui agli articoli 117 e 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006 gli standard di qualita' ed i valori soglia di cui all'Allegato 3 come obiettivo da raggiungere entro il 22 dicembre 2015, nonche' l'elenco delle sostanze rilevate nei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza. 7. Le regioni, per le sostanze presenti nelle acque sotterranee ricadenti nel territorio di propria competenza non ricomprese nell'Allegato 3, richiedono la fissazione dei relativi valori soglia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che li definisce sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) e del Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto di ricerca sulle acque (CNR-IRSA).
Nota all'art. 3: - Per gli articoli 76 e 77, del decreto legislativo n. 152 del 2006, vedi note all'art. 1. - L'art. 82, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 82 (Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile). - Omissis. 3. Per i corpi idrici di cui al comma i deve essere conseguito l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.». - Gli articoli 117 e 121 , del decreto legislativo n. 152 del 2006, cosi' recitano: «Art. 117 (Piani di gestione e registro delle aree protette). - 1. Per ciascun distretto idrografico e' adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore. 2. Il Piano di gestione e' composto dagli elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto. 3. L'Autorita' di bacino, sentite le Autorita' d'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorita' competenti ai sensi della normativa vigente.». «Art. 121 (Piani di tutela della acque). - 1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed e' articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonche' secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto. 2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorita' di bacino, nel contesto delle attivita' di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorita' d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonche' le priorita' degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acquee lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonche' alle competenti Autorita' di bacino, per le verifiche di competenza. 3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 4. Per le finalita' di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare: a) i risultati dell'attivita' conoscitiva; b) l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione; c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorita'; f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti; g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici; g-bis) i dati in possesso delle autorita' e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini; h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici; i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente. 5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorita' di bacino verificano la conformita' del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela e' approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.».