Art. 3.

    Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee

  1.  Ai  fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o di
un  gruppo  di  corpi  idrici  sotterranei,  le  regioni adottano gli
standard   di   qualita'  ambientale  ed  i  valori  soglia  indicati
rispettivamente dalle tabelle 2 e 3 della Parte A dell'Allegato 3.
  2.  I valori soglia e gli standard di qualita' di cui al comma 1 si
applicano  limitatamente alle sostanze, ai gruppi di sostanze ed agli
indicatori   di   inquinamento   che,  a  seguito  dell'attivita'  di
caratterizzazione  effettuata  ai  sensi  dell'Allegato  1,  Parte B,
risultino   determinare   il  rischio  di  non  raggiungimento  degli
obiettivi  ambientali  di  cui  agli  articoli  76  e  77 del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
  3.  I valori soglia di cui all'Allegato 3, Parte A, Tabella 3, sono
definiti  a livello nazionale secondo i criteri riportati allo stesso
Allegato  3,  Parte  A.2.  La  fissazione di detti valori, necessaria
all'identificazione  del  buono  stato  chimico  per alcune sostanze,
tiene   conto  della  protezione  del  corpo  idrico  sotterraneo  in
relazione  all'impatto  e  al  rapporto tra acque sotterranee e acque
superficiali,  acque sotterranee ed ecosistemi terrestri ed acquatici
ad    esse    connessi   e   delle   conoscenze   tossicologiche   ed
ecotossicologiche.
  4.   Qualora   un   corpo  idrico  sotterraneo  sia  designato  per
l'estrazione  di  acqua destinata al consumo umano, restano valide le
disposizioni di cui all'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo
n. 152 del 2006.
  5.  Per  i  corpi idrici sotterranei condivisi tra l'Italia e uno o
piu'  Stati  membri  della Unione europea ovvero uno o piu' Paesi non
appartenenti  all'Unione  europea, la fissazione dei valori soglia e'
soggetta  a  un  coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del territorio e del mare, le Regioni interessate e gli Stati
confinanti.
  6.  Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152
del  2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei
piani  di  tutela  di  cui  agli  articoli  117  e  121  del  decreto
legislativo  n.  152  del  2006  gli standard di qualita' ed i valori
soglia  di  cui all'Allegato 3 come obiettivo da raggiungere entro il
22  dicembre 2015, nonche' l'elenco delle sostanze rilevate nei corpi
idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza.
  7.  Le  regioni,  per  le sostanze presenti nelle acque sotterranee
ricadenti   nel  territorio  di  propria  competenza  non  ricomprese
nell'Allegato  3, richiedono la fissazione dei relativi valori soglia
al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
che   li   definisce  sulla  base  delle  conoscenze  scientifiche  e
tecnologiche disponibili, avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a
carico   della  finanza  pubblica,  dell'Istituto  superiore  per  la
protezione  e  la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore
di sanita' (ISS) e del Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto di
ricerca sulle acque (CNR-IRSA).
 
          Nota all'art. 3:
             -  Per  gli articoli 76 e 77, del decreto legislativo n.
          152 del 2006, vedi note all'art. 1.
             - L'art. 82, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del
          2006, citato nelle premesse, cosi' recita:
             «Art.  82  (Acque  utilizzate  per l'estrazione di acqua
          potabile). - Omissis.
             3.  Per  i  corpi  idrici  di cui al comma i deve essere
          conseguito l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e
          seguenti.».
             -  Gli  articoli  117 e 121 , del decreto legislativo n.
          152 del 2006, cosi' recitano:
             «Art.  117  (Piani  di  gestione  e  registro delle aree
          protette).  -  1.  Per  ciascun  distretto  idrografico  e'
          adottato    un   Piano   di   gestione,   che   rappresenta
          articolazione  interna  del Piano di bacino distrettuale di
          cui  all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto
          piano  stralcio  del  Piano  di  bacino  e viene adottato e
          approvato  secondo  le procedure stabilite per quest'ultimo
          dall'art.  66.  Le  Autorita'  di  bacino,  ai  fini  della
          predisposizione  dei Piani di gestione, devono garantire la
          partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti
          nello specifico settore.
             2.  Il  Piano  di  gestione  e'  composto dagli elementi
          indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del
          presente decreto.
             3.  L'Autorita' di bacino, sentite le Autorita' d'ambito
          del  servizio  idrico  integrato, istituisce entro sei mesi
          dall'entrata  in  vigore  della  presente norma, sulla base
          delle  informazioni  trasmesse  dalle  regioni, un registro
          delle  aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza
          del  presente decreto, designate dalle autorita' competenti
          ai sensi della normativa vigente.».
             «Art.  121  (Piani di tutela della acque). - 1. Il Piano
          di  tutela  delle  acque costituisce uno specifico piano di
          settore  ed  e' articolato secondo i contenuti elencati nel
          presente  articolo,  nonche' secondo le specifiche indicate
          nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente
          decreto.
             2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorita' di bacino, nel
          contesto  delle  attivita'  di  pianificazione  o  mediante
          appositi  atti  di  indirizzo  e  coordinamento, sentite le
          province e le Autorita' d'ambito, definiscono gli obiettivi
          su  scala  di  distretto  cui  devono  attenersi i piani di
          tutela  delle acque, nonche' le priorita' degli interventi.
          Entro  il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province
          e  previa  adozione delle eventuali misure di salvaguardia,
          adottano  il Piano di tutela delle acquee lo trasmettono al
          Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
          nonche'   alle  competenti  Autorita'  di  bacino,  per  le
          verifiche di competenza.
             3.  Il  Piano  di tutela contiene, oltre agli interventi
          volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli
          obiettivi  di cui alla parte terza del presente decreto, le
          misure  necessarie  alla  tutela qualitativa e quantitativa
          del sistema idrico.
             4. Per le finalita' di cui al comma 1 il Piano di tutela
          contiene in particolare:
              a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;
              b)   l'individuazione   degli   obiettivi  di  qualita'
          ambientale e per specifica destinazione;
              c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e
          delle  aree  richiedenti  specifiche  misure di prevenzione
          dall'inquinamento e di risanamento;
              d)  le  misure di tutela qualitative e quantitative tra
          loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
              e)   l'indicazione   della   cadenza   temporale  degli
          interventi e delle relative priorita';
              f)   il  programma  di  verifica  dell'efficacia  degli
          interventi previsti;
              g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
              g-bis)  i  dati  in  possesso delle autorita' e agenzie
          competenti  rispetto  al  monitoraggio delle acque di falda
          delle  aree  interessate  e delle acque potabili dei comuni
          interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la
          rete  di  monitoraggio  esistente, da pubblicare in modo da
          renderli disponibili per i cittadini;
              h)  l'analisi  economica  di  cui  all'Allegato 10 alla
          parte  terza  del  presente decreto e le misure previste al
          fine  di  dare attuazione alle disposizioni di cui all'art.
          119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
              i)  le  risorse  finanziarie  previste  a  legislazione
          vigente.
             5.  Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano
          di  tutela le Autorita' di bacino verificano la conformita'
          del  piano  agli  atti  di  pianificazione  o  agli atti di
          indirizzo  e  coordinamento  di  cui al comma 2, esprimendo
          parere  vincolante.  Il  Piano di tutela e' approvato dalle
          regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il
          31   dicembre   2008.   Le   successive   revisioni  e  gli
          aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.».