Art. 4. Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee 1. Le regioni, ai fini della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, adottano la procedura di cui al comma 2 e possono prevedere, nell'ambito delle attivita' di monitoraggio, il raggruppamento dei corpi idrici sotterranei secondo le modalita' riportate all'Allegato 4, punto 4.1. 2. Un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei sono considerati in buono stato chimico quando ricorra una delle seguenti condizioni : a) sono rispettate le condizioni riportate all'Allegato 3, Parte A, tabella 1; b) sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, gli standard di qualita' ed i valori soglia di cui all'Allegato 3, Parte A, tabelle 2 e 3, in ognuno dei siti individuati per il monitoraggio del corpo idrico sotterraneo o dei gruppi di corpi idrici sotterranei; c) lo standard di qualita' delle acque sotterranee o il valore soglia e' superato in uno o piu' siti di monitoraggio, che comunque rappresentino non oltre il 20 per cento dell'area totale o del volume del corpo idrico, per una o piu' sostanze ed un'appropriata indagine svolta in conformita' all'Allegato 5 conferma che: 1) sulla scorta della valutazione di cui all'Allegato 5, punto 3, non si ritiene che le concentrazioni di inquinanti che superano gli standard di qualita' o i valori soglia delle acque sotterranee definiti rappresentino un rischio ambientale significativo, tenendo conto dell'estensione del corpo idrico sotterraneo interessato; 2) le altre condizioni per la valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee riportate all'Allegato 3, Parte A, Tabella 1, sono soddisfatte in conformita' al punto 4 dell'Allegato 5; 3) i corpi idrici sotterranei utilizzati o che saranno utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, che forniscono in media oltre 10 m3/giorno o servono piu' di 50 persone, sono assoggettati ad una protezione tale che impedisca il peggioramento della loro qualita' o un aumento del livello di trattamento per la potabilizzazione necessaria a garantire i requisiti di qualita' di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31; 4) la capacita' del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo corpo del gruppo di corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi umani non e' stata danneggiata in maniera significativa dall'inquinamento. 3. I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da effettuare secondo i criteri riportati all'Allegato 4, al fine di acquisire i dati di monitoraggio rappresentativi per una conoscenza corretta e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee. 4. Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela, la classificazione dei corpi idrici sotterranei effettuata secondo la procedura di cui al comma 2, nonche', qualora ricorrano le condizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 2, la sintesi della valutazione dello stato chimico contenente anche una descrizione del metodo seguito nella valutazione finale, in considerazione dei superamenti degli standard di qualita' o dei valori soglia per le acque sotterranee nei singoli siti di monitoraggio. 5. Qualora un corpo idrico sotterraneo sia classificato in buono stato chimico in conformita' al comma 2, lettera c), al fine di proteggere gli ecosistemi acquatici, terrestri e gli usi legittimi delle acque sotterranee dipendenti dalla parte del corpo idrico sotterraneo rappresentata dal sito o dai siti di monitoraggio in cui e' stato superato lo standard di qualita' o il valore soglia, le regioni attuano programmi di misure contenenti almeno quelle indicate alla Parte Terza del decreto legislativo n.152 del 2006, nonche' altre misure derivanti da specifiche normative che possono essere messe in relazione alla tutela delle acque sotterranee.
Nota all'art. 4: - Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, reca: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O.». - Per il decreto legislativo n. 152 del 2006, Parte Terza, vedi note all'art. 2.