Art. 4.

Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee

  1.  Le regioni, ai fini della valutazione dello stato chimico delle
acque  sotterranee, adottano la procedura di cui al comma 2 e possono
prevedere,   nell'ambito   delle   attivita'   di   monitoraggio,  il
raggruppamento  dei  corpi  idrici  sotterranei  secondo le modalita'
riportate all'Allegato 4, punto 4.1.
  2.   Un  corpo  o  un  gruppo  di  corpi  idrici  sotterranei  sono
considerati  in buono stato chimico quando ricorra una delle seguenti
condizioni :
   a)  sono  rispettate le condizioni riportate all'Allegato 3, Parte
A, tabella 1;
   b)   sono  rispettati,  per  ciascuna  sostanza  controllata,  gli
standard  di qualita' ed i valori soglia di cui all'Allegato 3, Parte
A,  tabelle 2 e 3, in ognuno dei siti individuati per il monitoraggio
del   corpo   idrico   sotterraneo  o  dei  gruppi  di  corpi  idrici
sotterranei;
   c)  lo  standard  di  qualita' delle acque sotterranee o il valore
soglia  e'  superato in uno o piu' siti di monitoraggio, che comunque
rappresentino non oltre il 20 per cento dell'area totale o del volume
del  corpo idrico, per una o piu' sostanze ed un'appropriata indagine
svolta in conformita' all'Allegato 5 conferma che:
    1) sulla scorta della valutazione di cui all'Allegato 5, punto 3,
non  si  ritiene che le concentrazioni di inquinanti che superano gli
standard  di  qualita'  o  i  valori  soglia  delle acque sotterranee
definiti  rappresentino  un rischio ambientale significativo, tenendo
conto dell'estensione del corpo idrico sotterraneo interessato;
    2) le altre condizioni per la valutazione del buono stato chimico
delle acque sotterranee riportate all'Allegato 3, Parte A, Tabella 1,
sono soddisfatte in conformita' al punto 4 dell'Allegato 5;
    3) i corpi idrici sotterranei utilizzati o che saranno utilizzati
per  l'estrazione di acque destinate al consumo umano, che forniscono
in  media  oltre  10  m3/giorno  o  servono  piu' di 50 persone, sono
assoggettati  ad  una  protezione tale che impedisca il peggioramento
della  loro  qualita'  o un aumento del livello di trattamento per la
potabilizzazione  necessaria  a  garantire i requisiti di qualita' di
cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
    4)  la  capacita'  del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo
corpo  del  gruppo  di  corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi
umani   non   e'   stata   danneggiata   in   maniera   significativa
dall'inquinamento.
  3.  I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da
effettuare  secondo  i  criteri  riportati all'Allegato 4, al fine di
acquisire  i  dati di monitoraggio rappresentativi per una conoscenza
corretta e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee.
  4.  Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152
del  2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei
piani  di  tutela,  la  classificazione  dei corpi idrici sotterranei
effettuata  secondo  la procedura di cui al comma 2, nonche', qualora
ricorrano  le condizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 2,
la sintesi della valutazione dello stato chimico contenente anche una
descrizione   del   metodo   seguito  nella  valutazione  finale,  in
considerazione  dei  superamenti  degli  standard  di  qualita' o dei
valori   soglia   per  le  acque  sotterranee  nei  singoli  siti  di
monitoraggio.
  5.  Qualora  un  corpo idrico sotterraneo sia classificato in buono
stato  chimico  in  conformita'  al  comma  2, lettera c), al fine di
proteggere  gli  ecosistemi  acquatici, terrestri e gli usi legittimi
delle  acque  sotterranee  dipendenti  dalla  parte  del corpo idrico
sotterraneo  rappresentata dal sito o dai siti di monitoraggio in cui
e'  stato  superato  lo  standard  di qualita' o il valore soglia, le
regioni attuano programmi di misure contenenti almeno quelle indicate
alla  Parte  Terza  del  decreto  legislativo n.152 del 2006, nonche'
altre  misure  derivanti  da  specifiche normative che possono essere
messe in relazione alla tutela delle acque sotterranee.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, reca:
          «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita'
          delle  acque  destinate  al consumo umano. Pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O.».
             -  Per  il  decreto  legislativo  n. 152 del 2006, Parte
          Terza, vedi note all'art. 2.