Art. 5.

Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle
concentrazioni  di  inquinanti e determinazione dei punti di partenza
                    per le inversioni di tendenza

  1.  Le  autorita'  di  Bacino, le regioni e le province autonome di
Trento  e di Bolzano, sulla base dei dati derivati dalle attivita' di
monitoraggio,  individuano, conformemente all'Allegato 6, Parte A, le
tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di
inquinanti,  di  gruppi di inquinanti e di indicatori di inquinamento
rilevate  nei corpi o nei gruppi di corpi idrici sotterranei che sono
stati identificati a rischio e determinano:
   a)  i  punti  di  partenza  per le inversioni di tendenza come una
percentuale  del  livello  degli  standard  di  qualita' e dei valori
soglia  delle acque sotterranee indicati all'Allegato 3, in base alla
tendenza  individuata  e  al  rischio  ambientale  ad essa associato,
conformemente all'Allegato 6, Parte B, punto 1;
   b) le priorita' di intervento.
  2.  Sulla  base degli atti emanati in attuazione delle disposizioni
di  cui  al  comma 1, le regioni, al fine di ridurre progressivamente
l'inquinamento,   di   prevenire   il   deterioramento   delle  acque
sotterranee  e  di  invertire  le  tendenze che presentano un rischio
significativo  di  danno per la qualita' degli ecosistemi acquatici o
degli  ecosistemi  terrestri,  per  la  salute  umana  o  per gli usi
legittimi,  reali  o potenziali, dell'ambiente acquatico, individuano
ed  applicano,  ove  necessario,  misure  piu'  restrittive di quelle
indicate alla Parte Terza del decreto legislativo n.152 del 2006.
  3.  Le autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152
del  2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei
piani  di tutela, nell'ambito della revisione periodica degli stessi,
le  misure  adottate,  indicando  altresi'  una  sintesi  in  cui  si
evidenziano:
   a)  la  metodologia  utilizzata per la valutazione di tendenza nei
singoli  siti  di  monitoraggio  di un corpo idrico o di un gruppo di
corpi  idrici  sotterranei  sulla  base  della quale gli stessi corpi
idrici  sono  soggetti  ad  una  tendenza  significativa  e  duratura
all'aumento  della concentrazione di un inquinante o ad un'inversione
di tale tendenza;
   b)  i  criteri  su cui si e' basata la determinazione dei punti di
partenza di cui al comma 1.
  4.  Le  regioni,  qualora  necessario per determinare l'impatto dei
pennacchi  di  inquinamento  riscontrati nei corpi idrici sotterranei
che   possono  compromettere  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
qualita'  di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152
del  2006 e, in particolare, i pennacchi risultanti da fonti puntuali
e   da   aree   contaminate,   svolgono  controlli  supplementari  di
valutazioni  di  tendenza  per gli inquinanti individuati, al fine di
verificare  che  i  pennacchi  non  si  espandano,  non provochino un
deterioramento  dello  stato  chimico del corpo o del gruppo di corpi
idrici sotterranei e non rappresentino un rischio per la salute umana
e  per  l'ambiente. I risultati di tali valutazioni sono sintetizzati
nei piani di gestione dei bacini idrografici e nei piani di tutela.
 
          Nota all'art. 5:
             -  Per  il  decreto  legislativo  n. 152 del 2006, Parte
          Terza, vedi note all'art. 2.
             -  Per  gli  articoli 76 e 77 del decreto legislativo n.
          152 del 2006, vedi note all'art. 1.