Art. 7.

Misure  per  prevenire  o  limitare le immissioni di inquinanti nelle
                          acque sotterranee

  1.  Ferme  restando  le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104
del  decreto  legislativo  n. 152 del 2006, al fine di prevenire o di
limitare  le  immissioni  di  inquinanti nelle acque sotterranee e di
perseguire  gli  obiettivi  di  cui agli articoli 76 e 77 del decreto
legislativo n.152 del 2006, le regioni assicurano che il programma di
misure  stabilito conformemente all'articolo 116 del medesimo decreto
legislativo comprenda:
   a)  tutte  le misure necessarie a prevenire scarichi ed immissioni
indirette  nelle  acque  sotterranee  di  sostanze  pericolose di cui
articolo 74, comma 2, lettera ee), del decreto legislativo n. 152 del
2006. Le regioni individuano le sostanze pericolose tenendo conto, in
particolare,  di  quelle  appartenenti  alle  famiglie o ai gruppi di
inquinanti tra quelle dell'Allegato 8, alla Parte Terza, punti da 1 a
9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
   b)  tutte  le  misure  necessarie  per  limitare gli scarichi e le
immissioni   indirette   nelle  acque  sotterranee  di  sostanze  non
considerate  pericolose  di  cui  al  citato  Allegato  8 del decreto
legislativo  n. 152 del 2006 e di altri inquinanti non pericolosi, al
fine  di  evitare  un  deterioramento ed una significativa e duratura
tendenza  all'aumento  della concentrazione di inquinanti nelle acque
sotterranee.  Nell'individuazione  delle  misure si tiene conto delle
migliori pratiche ambientali e delle migliori tecniche disponibili.
  2.  Ai  fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere
a) e b) del comma 1, e' riportato all'Allegato 2 del presente decreto
un elenco indicativo minimo di sostanze pericolose.
  3.  Fatti  salvi  eventuali  requisiti  piu' rigorosi fissati dalla
normativa  nazionale  o  regionale  di  settore,  le  regioni possono
escludere dalle misure di cui al comma 1 gli scarichi e le immissioni
indirette di inquinanti che sono:
   a)  considerate essere in quantita' e concentrazioni cosi' piccole
da  precludere  qualsiasi attuale o futuro pericolo di deterioramento
della qualita' delle acque sotterranee riceventi;
   b)   le   conseguenze  di  incidenti  o  di  circostanze  naturali
eccezionali  che non possano ragionevolmente essere previsti, evitati
o attenuati;
   c)  considerate  come  tecnicamente  impossibili  da  prevenire  o
limitare  senza ricorrere a misure che aumenterebbero i rischi per la
salute umana o la qualita' dell'ambiente nel suo complesso o a misure
sproporzionatamente  onerose per rimuovere quantita' di inquinanti da
terreni  o  sottosuoli  contaminati  o altrimenti controllare la loro
percolazione negli stessi;
   d)  il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi,
tra  l'altro,  a  mitigare gli effetti di inondazioni e siccita' e ai
fini  della  gestione  delle  acque  e  delle vie navigabili, anche a
livello  internazionale;  tali attivita', che comprendono ad esempio,
le  escavazioni,  il  dragaggio,  il  trasferimento ed il deposito di
sedimenti  in  acqua  superficiale, sono condotte in conformita' alla
normativa  vigente,  purche'  dette  immissioni  non compromettano il
raggiungimento  degli  obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e
77 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  4.  Le regioni possono ricorrere alle esenzioni di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 3 solo se e' in atto un efficiente monitoraggio
delle acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 4.
  5.  Le regioni, qualora ricorrano alle esenzioni di cui al comma 3,
informano  tempestivamente  il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
  6.  Il comma 3 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del
2006 e' sostituito dal seguente:
  «3.  In  deroga  a  quanto  previsto al comma 1, per i giacimenti a
mare,  il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  d'intesa  con  il  Ministero dello sviluppo economico e, per i
giacimenti  a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello
sviluppo   economico   in   materia  di  ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi  liquidi  e  gassosi,  le  regioni possono autorizzare lo
scarico  di  acque  risultanti  dall'estrazione  di idrocarburi nelle
unita'  geologiche  profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati
estratti  ovvero  in  unita'  dotate delle stesse caratteristiche che
contengano,  o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalita'
dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o
altre  sostanze  pericolose  diverse,  per  qualita'  e quantita', da
quelle  derivanti  dalla  separazione  degli idrocarburi. Le relative
autorizzazioni  sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni
tecniche  necessarie  a garantire che le acque di scarico non possano
raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.».
 
          Nota all'art. 7:
             -  L'art.  103  del decreto legislativo n. 152 del 2006,
          citato nelle premesse, cosi' recita:
             «Art.  103  (Scarichi  sul  suolo).  - 1 . E' vietato lo
          scarico   sul   suolo   o  negli  strati  superficiali  del
          sottosuolo, fatta eccezione:
              a) per i casi previsti dall'art. 100, comma 3;
              b)  per  gli scaricatori di piena a servizio delle reti
          fognarie;
              c)   per   gli   scarichi  di  acque  reflue  urbane  e
          industriali  per  i  quali  sia  accertata l'impossibilita'
          tecnica  o  l'eccessiva  onerosita',  a fronte dei benefici
          ambientali  conseguibili,  a  recapitare  in  corpi  idrici
          superficiali,  purche' gli stessi siano conformi ai criteri
          ed  ai  valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle
          regioni   ai   sensi   dell'art.   101,   comma   2.   Sino
          all'emanazione  di  nuove  norme  regionali  si applicano i
          valori  limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5
          alla parte terza del presente decreto;
              d)   per   gli  scarichi  di  acque  provenienti  dalla
          lavorazione  di  rocce  naturali  nonche' dagli impianti di
          lavaggio delle sostanze minerali, purche' i relativi fanghi
          siano  costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali
          e  non  comportino  danneggiamento  delle falde acquifere o
          instabilita' dei suoli;
              e)  per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in
          reti fognarie separate;
              f)  per  le  acque  derivanti dallo sfioro dei serbatoi
          idrici,   dalle   operazioni  di  manutenzione  delle  reti
          idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
             2.  Al  di  fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli
          scarichi  sul  suolo esistenti devono essere convogliati in
          corpi   idrici   superficiali,   in  reti  fognarie  ovvero
          destinati  al  riutilizzo  in conformita' alle prescrizioni
          fissate con il decreto di cui all'art. 99, comma 1. In caso
          di    mancata    ottemperanza   agli   obblighi   indicati,
          l'autorizzazione  allo  scarico  si  considera  a tutti gli
          effetti revocata.
             3.  Gli  scarichi  di  cui  alla  lettera c) del comma 1
          devono   essere   conformi   ai   limiti  della  Tabella  4
          dell'Allegato  5  alla  parte  terza  del presente decreto.
          Resta  comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle
          sostanze  indicate  al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte
          terza del presente decreto.».
             - Il testo vigente dell'art. 104 del decreto legislativo
          n.   152  del  2006,  citato  nelle  premesse,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita:
             «Art.   104  (Scarichi  nel  sottosuolo  e  nelle  acque
          sotterranee).  -  1  .  E' vietato lo scarico diretto nelle
          acque sotterranee e nel sottosuolo.
             2.  In  deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita'
          competente,  dopo indagine preventiva, puo' autorizzare gli
          scarichi  nella  stessa  falda  delle  acque utilizzate per
          scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o
          cave  o delle acque pompate nel corso di determinati lavori
          di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di
          scambio termico.
             "3.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma 1, per i
          giacimenti  a  mare,  il  Ministero  dell'ambiente  e della
          tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero
          dello  sviluppo economico e per i giacimenti a terra, ferme
          restando   le   competenze  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico   in   materia   di  ricerca  e  coltivazione  di
          idrocarburi   liquidi   e   gassosi,   le  Regioni  possono
          autorizzare  lo scarico di acque risultanti dall'estrazione
          di  idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da cui gli
          stessi  idrocarburi  sono  stati  estratti ovvero in unita'
          dotate   delle  stesse  caratteristiche  che  contengano  o
          abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalita' dello
          scarico.  Lo  scarico  non  deve  contenere  altre acque di
          scarico  o altre sostanzepericolose diverse, per qualita' e
          quantita',  da  quelle  derivanti  dalla  separazione degli
          idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con
          la  prescrizione  delle  precauzioni  tecniche necessarie a
          garantire  che  le acque di scarico non possono raggiungere
          altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi".
             4.  In  deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita'
          competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla
          verifica    dell'assenza   di   sostanze   estranee,   puo'
          autorizzare  gli  scarichi  nella  stessa falda delle acque
          utilizzate  per  il lavaggio e la lavorazione degli inerti,
          purche'  i  relativi fanghi siano costituiti esclusivamente
          da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti
          danneggiamento  alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia
          regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente
          per   territorio,   a   spese   del   soggetto  richiedente
          l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e
          qualitative  dei  fanghi e l'assenza di possibili danni per
          la   falda,   esprimendosi   con  parere  vincolante  sulla
          richiesta di autorizzazione allo scarico.
             5.   Per   le   attivita'   di  prospezione,  ricerca  e
          coltivazione  di  idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo
          scarico  delle  acque  diretto  in  mare avviene secondo le
          modalita'  previste  dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  con  proprio  decreto,  purche' la
          concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo
          scarico diretto a mare e' progressivamente sostituito dalla
          iniezione  o reiniezione in unita' geologiche profonde, non
          appena  disponibili  pozzi  non  piu'  produttivi ed idonei
          all'iniezione  o  reiniezione, e deve avvenire comunque nel
          rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
             6.   Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio,  in  sede  di  autorizzazione  allo  scarico in
          unita'  geologiche  profonde  di  cui al comma 3, autorizza
          anche  lo  scarico  diretto  a  mare,  secondo le modalita'
          previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
              a)  per  la  frazione  di  acqua  eccedente, qualora la
          capacita'   del  pozzo  iniettore  o  reiniettore  non  sia
          sufficiente  a  garantire  la  ricezione  di  tutta l'acqua
          risultante dall'estrazione di idrocarburi;
              b)  per  il  tempo  necessario  allo  svolgimento della
          manutenzione,  ordinaria e straordinaria, volta a garantire
          la   corretta   funzionalita'   e   sicurezza  del  sistema
          costituito  dal  pozzo  e  dall'impianto  di iniezione o di
          reiniezione.
             7.  Lo  scarico  diretto  in  mare delle acque di cui ai
          commi 5 e 6 e' autorizzato previa presentazione di un piano
          di  monitoraggio  volto  a verificare l'assenza di pericoli
          per le acquee per gli ecosistemi acquatici.
             8.  Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5
          e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee,
          esistenti   e   debitamente   autorizzati,   devono  essere
          convogliati  in corpi idrici superficiali ovvero destinati,
          ove    possibile,    al    riciclo,    al    riutilizzo   o
          all'utilizzazione    agronomica.   In   caso   di   mancata
          ottemperanza  agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo
          scarico e' revocata.».
             -  Per  gli articoli 76 e 77, del decreto legislativo n.
          152, vedi note all'art. 1.
             -  L'art.  116  del decreto legislativo n. 152 del 2006,
          citato nelle premesse, cosi' recita:
             «Art.  116  (Programmi  di  misure).  -  1.  Le regioni,
          nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di
          tutela  di  cui  all'art. 121  con  i  programmi  di misure
          costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla
          parte  terza  del presente decreto e, ove necessarie, dalle
          misure  supplementari  di  cui  al  medesimo Allegato; tali
          programmi  di  misure  sono  sottoposti  per l'approvazione
          all'Autorita'  di  bacino.  Qualora le misure non risultino
          sufficienti  a  garantire il raggiungimento degli obiettivi
          previsti,  l'Autorita'  di  bacino  ne individua le cause e
          indica  alle  regioni  le  modalita'  per  il  riesame  dei
          programmi,   invitandole   ad   apportare   le   necessarie
          modifiche,   fermo  restando  il  limite  costituito  dalle
          risorse  disponibili.  Le  misure  di  base e supplementari
          devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di
          inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I
          programmi  sono  approvati  entro  il 2009 ed attuati dalle
          regioni  entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire
          entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni.».
             -  Per  l'art.  74,  comma  2,  lettera ee), del decreto
          legislativo n. 152 del 2006, vedi note all'art. 2.
             -  L'Allegato 8, punti da 1 a 9, del decreto legislativo
          n. 152 del 2006, citato nelle premesse, cosi' recitano:
                                                          «Allegato 8

                  Elenco indicativo dei principali inquinanti

             1 . Composti organoalogenati e sostanze che possano dare
          origine a tali composti nell'ambiente acquatico
             2. Composti organofosforici
             3 . Composti organostannici
             4.  Sostanze  e  preparati,  o  i  relativi  prodotti di
          decomposizione,  di cui e' dimostrata la cancerogenicita' o
          mutagenicita'  e  che  possono  avere  ripercussioni  sulle
          funzioni  steroidea,  tiroidea,  riproduttiva  o  su  altre
          funzioni   endocrine  connesse  nell'ambiente  acquatico  o
          attraverso di esso
             5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche
          persistenti e bioaccumulabili
             6. Cianuri
             7. Metalli e relativi composti
             8. Arsenico e relativi composti
             9. Biocidi e prodotti fitosanitari
             Omissis.».