Art. 7. Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di prevenire o di limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee e di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n.152 del 2006, le regioni assicurano che il programma di misure stabilito conformemente all'articolo 116 del medesimo decreto legislativo comprenda: a) tutte le misure necessarie a prevenire scarichi ed immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze pericolose di cui articolo 74, comma 2, lettera ee), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni individuano le sostanze pericolose tenendo conto, in particolare, di quelle appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti tra quelle dell'Allegato 8, alla Parte Terza, punti da 1 a 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) tutte le misure necessarie per limitare gli scarichi e le immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze non considerate pericolose di cui al citato Allegato 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e di altri inquinanti non pericolosi, al fine di evitare un deterioramento ed una significativa e duratura tendenza all'aumento della concentrazione di inquinanti nelle acque sotterranee. Nell'individuazione delle misure si tiene conto delle migliori pratiche ambientali e delle migliori tecniche disponibili. 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e' riportato all'Allegato 2 del presente decreto un elenco indicativo minimo di sostanze pericolose. 3. Fatti salvi eventuali requisiti piu' rigorosi fissati dalla normativa nazionale o regionale di settore, le regioni possono escludere dalle misure di cui al comma 1 gli scarichi e le immissioni indirette di inquinanti che sono: a) considerate essere in quantita' e concentrazioni cosi' piccole da precludere qualsiasi attuale o futuro pericolo di deterioramento della qualita' delle acque sotterranee riceventi; b) le conseguenze di incidenti o di circostanze naturali eccezionali che non possano ragionevolmente essere previsti, evitati o attenuati; c) considerate come tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza ricorrere a misure che aumenterebbero i rischi per la salute umana o la qualita' dell'ambiente nel suo complesso o a misure sproporzionatamente onerose per rimuovere quantita' di inquinanti da terreni o sottosuoli contaminati o altrimenti controllare la loro percolazione negli stessi; d) il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi, tra l'altro, a mitigare gli effetti di inondazioni e siccita' e ai fini della gestione delle acque e delle vie navigabili, anche a livello internazionale; tali attivita', che comprendono ad esempio, le escavazioni, il dragaggio, il trasferimento ed il deposito di sedimenti in acqua superficiale, sono condotte in conformita' alla normativa vigente, purche' dette immissioni non compromettano il raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 4. Le regioni possono ricorrere alle esenzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 solo se e' in atto un efficiente monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 4. 5. Le regioni, qualora ricorrano alle esenzioni di cui al comma 3, informano tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Il comma 3 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e' sostituito dal seguente: «3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unita' dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalita' dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualita' e quantita', da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.».
Nota all'art. 7: - L'art. 103 del decreto legislativo n. 152 del 2006, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 103 (Scarichi sul suolo). - 1 . E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'art. 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilita' tecnica o l'eccessiva onerosita', a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purche' gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'art. 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonche' dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purche' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilita' dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformita' alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'art. 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.». - Il testo vigente dell'art. 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee). - 1 . E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita' competente, dopo indagine preventiva, puo' autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. "3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le Regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unita' dotate delle stesse caratteristiche che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalita' dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanzepericolose diverse, per qualita' e quantita', da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possono raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi". 4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorita' competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, puo' autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purche' i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 5. Per le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalita' previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purche' la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare e' progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unita' geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non piu' produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unita' geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalita' previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacita' del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalita' e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 e' autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acquee per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico e' revocata.». - Per gli articoli 76 e 77, del decreto legislativo n. 152, vedi note all'art. 1. - L'art. 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 116 (Programmi di misure). - 1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di tutela di cui all'art. 121 con i programmi di misure costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per l'approvazione all'Autorita' di bacino. Qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Autorita' di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalita' per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni.». - Per l'art. 74, comma 2, lettera ee), del decreto legislativo n. 152 del 2006, vedi note all'art. 2. - L'Allegato 8, punti da 1 a 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, citato nelle premesse, cosi' recitano: «Allegato 8 Elenco indicativo dei principali inquinanti 1 . Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico 2. Composti organofosforici 3 . Composti organostannici 4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui e' dimostrata la cancerogenicita' o mutagenicita' e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso 5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili 6. Cianuri 7. Metalli e relativi composti 8. Arsenico e relativi composti 9. Biocidi e prodotti fitosanitari Omissis.».