Art. 8.

                       Modifica degli Allegati

  1.  Con  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  e del mare, sentiti il Ministero dello sviluppo economico
ed  il  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si
provvede  alla  modifica  degli  Allegati  tecnici di cui al presente
decreto  al fine di recepire modifiche relative a modalita' esecutive
e   a   caratteristiche  di  ordine  tecnico  intervenute  a  livello
comunitario.
  2.  Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 75,
comma  3,  del  decreto  legislativo n.152 del 2006, si provvede alla
modifica  degli  Allegati tecnici di cui al presente decreto, al fine
di   adeguarli   a  sopravvenute  esigenze  o  a  nuove  acquisizioni
scientifiche  e tecnologiche. Con i medesimi regolamenti si provvede,
sentiti  il  Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle
politiche   agricole  alimentari  e  forestali,  almeno  con  cadenza
biennale,   alla  revisione  della  tabella  3  dell'Allegato  3  per
adempiere alle finalita' di cui al comma 7 dell'articolo 3 ovvero per
stralciare  sostanze  individuate  nella medesima tabella nel caso in
cui  le  stesse  non costituiscono piu' un rischio per i corpi idrici
sotterranei.
  3.  Le  modifiche  degli  Allegati  tecnici  di cui al comma 2 sono
recepite  dalle autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo
n.  152  del  2006 nei piani di gestione dei bacini idrografici e nei
piani di tutela attraverso la revisione periodica degli stessi.
 
          Nota all'art. 8:
             - L'art. 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del
          2006, citato nelle premesse, cosi' recita:
             «Art. 75(Competenze). - Omissis.
             3  .  Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione
          della parte terza del presente decreto sono stabilite negli
          Allegati  al  decreto  stesso  e con uno o piu' regolamenti
          adottati  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente
          e   della  tutela  del  territorio  previa  intesa  con  la
          Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti
          possono  altresi' essere modificati gli Allegati alla parte
          terza  del  presente  decreto  per adeguarli a sopravvenute
          esigenze    o   a   nuove   acquisizioni   scientifiche   o
          tecnologiche.
             Omissis.».