Art. 8. Modifica degli Allegati 1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si provvede alla modifica degli Allegati tecnici di cui al presente decreto al fine di recepire modifiche relative a modalita' esecutive e a caratteristiche di ordine tecnico intervenute a livello comunitario. 2. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n.152 del 2006, si provvede alla modifica degli Allegati tecnici di cui al presente decreto, al fine di adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Con i medesimi regolamenti si provvede, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, almeno con cadenza biennale, alla revisione della tabella 3 dell'Allegato 3 per adempiere alle finalita' di cui al comma 7 dell'articolo 3 ovvero per stralciare sostanze individuate nella medesima tabella nel caso in cui le stesse non costituiscono piu' un rischio per i corpi idrici sotterranei. 3. Le modifiche degli Allegati tecnici di cui al comma 2 sono recepite dalle autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 nei piani di gestione dei bacini idrografici e nei piani di tutela attraverso la revisione periodica degli stessi.
Nota all'art. 8: - L'art. 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 75(Competenze). - Omissis. 3 . Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresi' essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche. Omissis.».