Art. 2. Soglie monetarie 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, sono importate in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, dall'accisa e dai dazi doganali le merci che i viaggiatori, provenienti da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa, portano con se' nel proprio bagaglio personale, a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il valore delle stesse merci non superi complessivamente 300,00 euro per viaggiatore. L'importo di cui al presente comma e' aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare. 2. Per i viaggiatori di eta' inferiore a quindici anni le soglie monetarie di cui al comma 1 sono ridotte a 150,00 euro per viaggiatore indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. 3. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1, il valore delle singole merci non puo' essere frazionato. 4. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1 non si tiene conto del valore del bagaglio personale di un viaggiatore che viene importato temporaneamente o reimportato a seguito di esportazione temporanea ne' del valore dei medicinali corrispondenti alle sue necessita' personali. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1 non si tiene conto, altresi', dei prodotti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2. 5. Non e' riscossa l'IVA e l'accisa per le merci importate da ciascun viaggiatore qualora l'importo delle imposte da esigere non superi, complessivamente, 10,00 euro; per quanto concerne i dazi doganali trova applicazione l'articolo 868 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993.