Art. 2.
                          Soglie monetarie

  1.  Fatto  salvo quanto disposto dall'articolo 3, sono importate in
esenzione  dall'imposta  sul  valore aggiunto, dall'accisa e dai dazi
doganali  le merci che i viaggiatori, provenienti da Paesi terzi o da
un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia
di IVA o di accisa, portano con se' nel proprio bagaglio personale, a
condizione  che si tratti di importazioni di natura non commerciale e
che  il  valore delle stesse merci non superi complessivamente 300,00
euro per viaggiatore. L'importo di cui al presente comma e' aumentato
a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare.
  2.  Per  i  viaggiatori di eta' inferiore a quindici anni le soglie
monetarie  di  cui  al  comma  1  sono  ridotte  a  150,00  euro  per
viaggiatore indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato.
  3. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1, il
valore delle singole merci non puo' essere frazionato.
  4. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1 non
si  tiene  conto  del valore del bagaglio personale di un viaggiatore
che  viene  importato  temporaneamente  o  reimportato  a  seguito di
esportazione  temporanea ne' del valore dei medicinali corrispondenti
alle  sue  necessita'  personali.  Ai  fini  del calcolo delle soglie
monetarie  di  cui  al  comma  1  non  si  tiene conto, altresi', dei
prodotti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
  5.  Non  e'  riscossa  l'IVA  e  l'accisa per le merci importate da
ciascun  viaggiatore  qualora  l'importo delle imposte da esigere non
superi,  complessivamente,  10,00  euro;  per  quanto concerne i dazi
doganali  trova  applicazione l'articolo 868 del regolamento (CEE) n.
2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993.