Art. 3.
                        Prodotti particolari

  1.  Relativamente  ai  prodotti del tabacco e ai prodotti alcolici,
l'esenzione  dall'IVA,  dall'accisa  e dai dazi doganali e' accordata
entro  i  limiti  dei  quantitativi  massimi indicati nella tabella A
allegata al presente regolamento.
  2.  Relativamente  ai  prodotti  carburanti,  l'esenzione dall'IVA,
dall'accisa  e  dai  dazi  doganali  e'  accordata  limitatamente  ai
quantitativi  contenuti  nel  serbatoio normale di qualsiasi mezzo di
trasporto   oltre   al   carburante  eventualmente  contenuto  in  un
recipiente portatile avente capacita' massima di 10,0 litri.
  3.  I  viaggiatori  di  eta'  inferiore  a  17  anni  sono  esclusi
dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella A.