Art. 3. Prodotti particolari 1. Relativamente ai prodotti del tabacco e ai prodotti alcolici, l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali e' accordata entro i limiti dei quantitativi massimi indicati nella tabella A allegata al presente regolamento. 2. Relativamente ai prodotti carburanti, l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali e' accordata limitatamente ai quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile avente capacita' massima di 10,0 litri. 3. I viaggiatori di eta' inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella A.