Art. 4. Disposizioni particolari per i residenti delle zone di frontiera 1. Per le importazioni di merci effettuate dalle persone che hanno la loro residenza nelle zone di frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa verso l'Unione europea, le soglie monetarie di cui all'articolo 2, comma 1, sono ridotte a 50,00 euro. 2. Per i soggetti di cui al comma 1, l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali sui prodotti del tabacco e sui prodotti alcolici, e' accordata entro i limiti dei quantitativi massimi ridotti indicati nella tabella B allegata al presente regolamento. Per i medesimi soggetti l'esenzione dall'IVA, dall'accisa e dai dazi doganali sui prodotti carburanti e' accordata limitatamente ai soli quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto. 3. I soggetti di cui al comma 1, di eta' inferiore a diciasette anni, sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella B.