Art. 4.
  Disposizioni particolari per i residenti delle zone di frontiera

  1.  Per le importazioni di merci effettuate dalle persone che hanno
la loro residenza nelle zone di frontiera, dai lavoratori frontalieri
e  dal  personale  dei  mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da
Paesi  terzi  o  da  un  territorio  in cui non si applicano le norme
comunitarie  in materia di IVA o di accisa verso l'Unione europea, le
soglie monetarie di cui all'articolo 2, comma 1, sono ridotte a 50,00
euro.
  2.  Per  i  soggetti  di  cui  al  comma  1,  l'esenzione dall'IVA,
dall'accisa  e  dai  dazi  doganali  sui  prodotti  del tabacco e sui
prodotti  alcolici,  e'  accordata  entro  i  limiti dei quantitativi
massimi  ridotti  indicati  nella  tabella  B  allegata  al  presente
regolamento.   Per   i   medesimi   soggetti   l'esenzione  dall'IVA,
dall'accisa  e dai dazi doganali sui prodotti carburanti e' accordata
limitatamente ai soli quantitativi contenuti nel serbatoio normale di
qualsiasi mezzo di trasporto.
  3.  I  soggetti  di  cui al comma 1, di eta' inferiore a diciasette
anni,  sono  esclusi  dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati
nella tabella B.