Art. 4.
Corresponsione dell'elargizione
1. L'elargizione di cui all'articolo 2, comma 1, e' corrisposta ai
soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, fino ad esaurimento
delle risorse disponibili, secondo un piano di riparto che tenga
conto del numero dei beneficiari inseriti nella graduatoria di cui
all'articolo 3, qualora gli stessi non abbiano gia' beneficiato, per
la medesima percentuale di invalidita', del corrispondente beneficio
previsto dalle leggi citate all'articolo 2, commi 79 e 105, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 1, commi 562, 563 e
564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'articolo 34 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Nel caso in cui venga accertata
ai sensi del presente regolamento, una percentuale di invalidita'
maggiore rispetto a quella gia' riconosciuta ai sensi delle citate
norme, la stessa elargizione e' determinata per la differenza e la
differenza e' inserita nel piano di riparto.
2. Ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 1, la
Direzione generale si puo' avvalere della graduatoria di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
7 luglio 2006, n. 243.
3. In ogni caso, la misura pro capite dell'elargizione in favore
degli invalidi e dei superstiti aventi titolo non puo' superare
l'importo massimo della speciale elargizione in favore degli
invalidi, come disciplinata dall'articolo 5, commi 1 e 5, della legge
3 agosto 2004, n. 206.
4. L'importo dell'elargizione corrisposta secondo il piano di
riparto di cui al comma 1 e' portato in detrazione fino alla
concorrenza dello stesso beneficio eventualmente spettante ai sensi
delle norme di cui allo stesso comma 1, come perequato per le vittime
del dovere e gli equiparati dall'articolo 34 del citato decreto-legge
n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222
del 2007.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 562, 563 e 564,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento
ordinario della Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2005, n.
302:
«Art. 1 (Comma 562). - Al fine della progressiva
estensione dei benefici gia' previsti in favore delle
vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le
vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e
564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10
milioni di euro a decorrere dal 2006.».
«Art. 1 (Comma 563). - Per vittime del dovere devono
intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti
pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita'
permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento
delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni
riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in
contesti di impiego internazionale non aventi,
necessariamente, caratteristiche di ostilita'.».
«Art. 1 (Comma 564). - Sono equiparati ai soggetti di
cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita'
permanentemente invalidanti o alle quali consegua il
decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque
natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e
che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per
le particolari condizioni ambientali od operative.».
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale», convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222.».
«Art. 34 (Estensione dei benefici riconosciuti in favore
delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto
2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni
criminose e alle vittime della criminalita' organizzata,
nonche' ai loro familiari superstiti. Ulteriori
disposizioni a favore delle vittime del terrorismo). - 1.
Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di
cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalita'
organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono
corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e
5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno
compensate le somme gia' percepite. L'onere recato dal
presente comma e' valutato in 173 milioni di euro per
l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2
milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, informando
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non
appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata
per le loro idee e per il loro impegno morale, il
Presidente della Repubblica concede la onorificenza di
«vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia
ricordo in oro.
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e' conferita
alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai
parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione
dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di
decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado,
presentano domanda alla prefettura di residenza o al
Ministero dell'interno, anche per il tramite delle
associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o
ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la
vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene
conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per
ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e
da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma
2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento
dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda,
sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal
segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal
sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono
ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose
compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva,
rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in
luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«la retribuzione pensionabile va rideterminata
incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: «1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata
applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo
ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di
contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e'
determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di
decorrenza della pensione».
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e'
la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3
della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e' valutato
in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di
euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di
forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte
di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui
alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri
iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo
rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il
predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati
nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206
del 2004.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243,
recante «Regolamento concernente termini e modalita' di
corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed
ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva
estensione dei benefici gia' previsti in favore delle
vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma
dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.».
«Art. 3 (Termini e modalita' delle procedure). - 1. Le
procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili
a domanda degli interessati. Le domande possono essere
presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle
amministrazioni di appartenenza delle vittime.
2. Le amministrazioni riceventi procedono alla
definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con
riguardo alla situazione in essere dei componenti il nucleo
dei familiari superstiti, secondo l'ordine cronologico di
accadimento degli eventi, a cominciare dal piu' remoto nel
tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005. Analogamente,
procedono alla definizione delle posizioni riguardanti gli
eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006. In
mancanza della domanda si puo' procedere d'ufficio secondo
identico criterio.
3. Le posizioni degli interessati, come definite al
comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede a
formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo
anno di applicazione del presente regolamento ed entro il
30 marzo ed il 30 settembre per gli anni successivi, una
graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo
l'ordine cronologico di accadimento degli eventi indicato
al comma 2.».