La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
aprovato;

                   Il Presidente della Repubblica

                              Promulga

  la seguente legge:

                               Art. 1.



  1.  La  Repubblica  riconosce  il  5 maggio come Giornata nazionale
contro   la   pedofilia   e  la  pedopornografia,  quale  momento  di
riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.
  2.  La  Giornata  nazionale  di  cui  al  comma 1 non determina gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
 
             Avvertenza:
             Il  testo  della  nota  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   Italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  della  disposizione di legge alla quale e' operato
          il  rinvio  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             - La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca «Disposizioni in
          materia  di  ricorrenze  festive»  ed  e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.