Art. 2.



  1.  In  occasione  della  Giornata  nazionale di cui all'articolo 1
possono   essere   organizzate   iniziative  volte  a  sensibilizzare
l'opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.
  2.  In  occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 le
regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della
loro  autonomia  e  delle rispettive competenze, apposite iniziative,
anche  in  coordinamento  con  le  associazioni  e  con gli organismi
operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e
grado,   in  considerazione  del  compito  attribuito  alle  medesime
istituzioni scolastiche di formare i giovani affinche' contribuiscano
a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.
  3.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.