IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'articolo 1, commi da 58 a 61, della legge 24 dicembre 2007,
n.    244   recanti   disposizioni   per   la   razionalizzazione   e
semplificazione  del  processo  di  determinazione  del  reddito  dei
soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di
cui  al  regolamento  (CE)  n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 luglio 2002;
  Visto,  in  particolare, il comma 60 dell'articolo 1 della medesima
legge  n. 244 del 2007 che demanda l'emanazione delle disposizioni di
attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59
ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto  il  decreto  legislativo  28  febbraio  2005, n. 38, recante
esercizio  delle  opzioni  previste  dall'articolo  5 del regolamento
(CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di' Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 gennaio 2009;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  n.  400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-3909/UCL, del 17 marzo 2009;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1.   Ai   fini   dell'applicazione   della   disciplina   contenuta
nell'articolo  1,  commi da 58 a 61, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 e nel presente regolamento, si intendono per:
   a)  IAS: i principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE)  n.  1606  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio
2002;
   b)  soggetti  IAS: i soggetti che redigono il bilancio d'esercizio
in  base  ai  principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE)  n.  1606  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio
2002;
   c) finanziaria 2008: la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   d)  testo  unico:  il  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'articolo   10,   comma   3   del   testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
          (GUUE).
          Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 58 a 61,
          della  legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2008»:
             «58. In attesa del riordino della disciplina del reddito
          d'impresa,   conseguente   al  completo  recepimento  delle
          direttive   2001/65/CE   del   Parlamento   europeo  e  del
          Consiglio,   del   27  settembre  2001,  e  2003/51/CE  del
          Parlamento  europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al
          fine  di  razionalizzare  e  semplificare  il  processo  di
          determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione
          dei principi contabili internazionali di cui al regolamento
          (CE)  n.  1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  19 luglio 2002, tenendo conto delle specificita' delle
          imprese  del settore bancario e finanziario, al testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a)  all'articolo  83,  comma 1, le parole: «aumentato o
          diminuito  dei  componenti  che  per  effetto  dei principi
          contabili   internazionali  sono  imputati  direttamente  a
          patrimonio»  sono  soppresse  ed  e'  aggiunto, in fine, il
          seguente  periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio
          in  base  ai  principi  contabili  internazionali di cui al
          regolamento  (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  19  luglio  2002, valgono, anche in deroga
          alle  disposizioni  dei  successivi articoli della presente
          sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale
          e  classificazione  in  bilancio previsti da detti principi
          contabili»;
              b)  all'articolo  85,  il  comma  3  e'  sostituito dai
          seguenti:
             «3.  I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1
          costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti
          come tali nel bilancio.
             3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono
          il bilancio in base ai principi contabili internazionali di
          cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio,  del  19  luglio  2002,  si  considerano
          immobilizzazioni   finanziarie   gli  strumenti  finanziari
          diversi da quelli detenuti per la negoziazione»;
              c)  all'articolo  87,  comma  1, lettera a), la parola:
          «diciottesimo» e' sostituita dalla seguente: «dodicesimo»;
              d)  all'articolo  89,  dopo  il  comma 2 e' inserito il
          seguente:
             «2-bis.  In  deroga  al  comma  2,  per  i  soggetti che
          redigono   il   bilancio  in  base  ai  principi  contabili
          internazionali  di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
          utili  distribuiti  relativi  ad  azioni, quote e strumenti
          finanziari   similari   alle   azioni   detenuti   per   la
          negoziazione  concorrono  per il loro intero ammontare alla
          formazione   del   reddito   nell'esercizio   in  cui  sono
          percepiti»;
              e)  all'articolo  94,  dopo  il  comma 4 e' inserito il
          seguente:
             «4-bis.  In  deroga  al  comma  4,  per  i  soggetti che
          redigono   il   bilancio  in  base  ai  principi  contabili
          internazionali  di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
          Parlamento  europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
          valutazione  dei  beni  indicati nell'articolo 85, comma 1,
          lettere  c),  d)  ed  e),  operata  in  base  alla corretta
          applicazione  di tali principi assume rilievo anche ai fini
          fiscali»;
              f) all'articolo 101:
               1) il comma 1-bis e' abrogato;
               2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
             «2-bis.  In  deroga  al  comma  2,  per  i  soggetti che
          redigono   il   bilancio  in  base  ai  principi  contabili
          internazionali  di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
          Parlamento  europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
          valutazione  dei  beni  indicati nell'articolo 85, comma 1,
          lettere  c),  d) ed e), che si considerano immobilizzazioni
          finanziarie  ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva
          secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis»;
              g)  all'articolo  103,  dopo  il comma 3 e' inserito il
          seguente:
             «3-bis.  Per i soggetti che redigono il bilancio in base
          ai  principi contabili internazionali di cui al regolamento
          (CE)  n.  1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  19  luglio  2002,  la  deduzione  del costo dei marchi
          d'impresa   e   dell'avviamento   e'  ammessa  alle  stesse
          condizioni  e  con  gli  stessi limiti annuali previsti dai
          commi  1  e  3,  a  prescindere  dall'imputazione  al conto
          economico»;
              h) all'articolo 109, dopo il comma 3-quater e' inserito
          il seguente:
             «3-quinquies.  I  commi  3-bis,  3-ter e 3-quater non si
          applicano  ai  soggetti che redigono il bilancio in base ai
          principi  contabili  internazionali  di  cui al regolamento
          (CE)  n.  1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 19 luglio 2002»;
              i)  all'articolo  110,  dopo il comma 1 sono inseriti i
          seguenti:
             «1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d)
          ed  e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio
          in  base  ai  principi  contabili  internazionali di cui al
          regolamento  (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 19 luglio 2002:
              a)  i  maggiori  o  i  minori  valori dei beni indicati
          nell'articolo  85,  comma 1, lettera e), che si considerano
          immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
          stesso  articolo,  imputati  a conto economico in base alla
          corretta  applicazione  di  tali principi, assumono rilievo
          anche ai fini fiscali;
              b)  la  lettera  d)  del comma 1 si applica solo per le
          azioni,  le  quote e gli strumenti finanziari similari alle
          azioni  che  si considerano immobilizzazioni finanziarie ai
          sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
              c)  per  le azioni, le quote e gli strumenti finanziari
          similari  alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a
          quello  indicato  nell'articolo  87,  comma  1, lettera a),
          aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo
          articolo  87,  il  costo  e'  ridotto  dei  relativi  utili
          percepiti  durante  il  periodo  di  possesso  per la quota
          esclusa dalla formazione del reddito.
             1-ter.  Per  i soggetti che redigono il bilancio in base
          ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al citato
          regolamento  (CE)  n.  1606/2002,  i  componenti positivi e
          negativi  che  derivano  dalla valutazione, operata in base
          alla   corretta   applicazione   di  tali  principi,  delle
          passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali»;
              l)  all'articolo  112,  dopo  il comma 3 e' inserito il
          seguente:
             «3-bis.  In  deroga  al  comma  3,  per  i  soggetti che
          redigono   il   bilancio  in  base  ai  principi  contabili
          internazionali  di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
          Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i
          componenti  negativi  imputati  al  conto economico in base
          alla   corretta  applicazione  di  tali  principi  assumono
          rilievo anche ai fini fiscali».
             59.  Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo
          28   febbraio   2005,  n.  38,  e'  abrogato.  Resta  ferma
          l'applicazione  delle  disposizioni  dell'articolo  13  del
          predetto decreto legislativo.
             60.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze,  da  emanare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, sono stabilite le
          disposizioni  di  attuazione e di coordinamento delle norme
          contenute  nei  commi  58  e 59. In particolare, il decreto
          deve prevedere:
              a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali
          delle     qualificazioni,     imputazioni    temporali    e
          classificazioni adottate in base alla corretta applicazione
          dei  principi  contabili  internazionali  di  cui al citato
          regolamento  (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o
          nessuna  deduzione  di  componenti  negativi  ovvero doppia
          tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
              b)  i  criteri  per  la rilevazione e il trattamento ai
          fini   fiscali   delle  transazioni  che  vedano  coinvolti
          soggetti  che  redigono il bilancio di esercizio in base ai
          richiamati principi contabili internazionali e soggetti che
          redigono   il   bilancio  in  base  ai  principi  contabili
          nazionali;
              c)  i  criteri  di coordinamento dei principi contabili
          internazionali  in materia di aggregazioni aziendali con la
          disciplina  fiscale in materia di operazioni straordinarie,
          anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;
              d)   i   criteri  per  il  coordinamento  dei  principi
          contabili  internazionali  con  le  norme  sul  consolidato
          nazionale e mondiale;
              e)  i  criteri  di coordinamento dei principi contabili
          internazionali  in materia di cancellazione delle attivita'
          e   passivita'  dal  bilancio  con  la  disciplina  fiscale
          relativa alle perdite e alle svalutazioni;
              f)  i  criteri  di  coordinamento  con  le disposizioni
          contenute  nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
          con  particolare  riguardo  alle disposizioni relative alla
          prima applicazione dei principi contabili internazionali;
              g)  i  criteri  di  coordinamento per il trattamento ai
          fini  fiscali  dei  costi  imputabili,  in base ai principi
          contabili   internazionali,   a   diretta   riduzione   del
          patrimonio netto;
              h)  i criteri di coordinamento per il trattamento delle
          spese di ricerca e sviluppo;
              i)  i  criteri per consentire la continuita' dei valori
          da  assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58
          con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.
             61.  Le  disposizioni  recate  dai  commi  58  e  59  si
          applicano  a  decorrere  dal periodo d'imposta successivo a
          quello  in  corso  al  31  dicembre  2007.  Per  i  periodi
          d'imposta  precedenti,  sono  fatti salvi gli effetti sulla
          determinazione   dell'imposta  prodotti  dai  comportamenti
          adottati   sulla   base  della  corretta  applicazione  dei
          principi  contabili  internazionali,  purche'  coerenti con
          quelli   che  sarebbero  derivati  dall'applicazione  delle
          disposizioni introdotte dal comma 58.».
             -  Il  decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n. 38,
          recante  «Esercizio  delle opzioni previste dall'articolo 5
          del  regolamento  (CE)  n. 1606/2002 in materia di principi
          contabili   internazionali»,   e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66.
             -  Il  regolamento  (CE)  n.  1606/2002  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  19  luglio 2002, relativo
          all'applicazione  di  principi contabili internazionali, e'
          stato  pubblicato  nella  G.U.C.E.  11 settembre 2002, n. L
          243.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917, recante «Approvazione del testo unico delle
          imposte  sui  redditi»,  e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302.
             -  Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
             «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
              1) Ministero degli affari esteri;
              2) Ministero dell'interno;
              3) Ministero della giustizia;
              4) Ministero della difesa;
              5) Ministero dell'economia e delle finanze;
              6) Ministero dello sviluppo economico;
              7)  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e
          forestali;
              8)   Ministero   dell'ambiente   e   della  tutela  del
          territorio e del mare;
              9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
              10)   Ministero   del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali;
              11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca;
              12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.
             2.   I  Ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,    nonche'    per   mezzo   delle   agenzie
          disciplinate  dal presente decreto legislativo, le funzioni
          di  spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le aree
          funzionali   indicate   per  ciascuna  amministrazione  dal
          presente  decreto,  nel  rispetto  degli obblighi derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea.
             3.  Sono  in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
          riferimento  alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
          relativa responsabilita'.
             4.   I   Ministeri   intrattengono,   nelle  materie  di
          rispettiva  competenza,  i  rapporti con l'Unione europea e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore,  fatte  salve  le  competenze  del Ministero degli
          affari esteri.».
             «Art.  23  (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
             2.  Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane.
          Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti
          e   attivita'  e  le  funzioni  relative  ai  rapporti  con
          autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
             3.   Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b)  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.».
             - Si trascrive il testo dell'articolo 17, comma 3, della
          legge   23   agosto   1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»:
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Nota all'art. 1:
             -  Per il testo dell'articolo 1, commi da 58 a 61, della
          legge  24  dicembre  2007,  n. 244, si veda nelle note alle
          premesse.
             - I riferimenti relativi al regolamento (CE) n. 1606 del
          2002  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
          1992, sono riportati nelle note relative alle premesse.
             - I riferimenti relativi al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, sono riportati nelle
          note relative alle premesse.