Art. 2.

          Criteri di qualificazione, imputazione temporale
          e classificazione in bilancio previsti dagli IAS

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  83, comma 1, terzo periodo, del testo
unico,   per   i   soggetti   IAS   assumono   rilevanza,   ai   fini
dell'applicazione  del  Capo  II,  Sezione  I,  del  testo unico, gli
elementi  reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base
al  criterio  della  prevalenza  della  sostanza sulla forma previsto
dagli IAS. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali
soggetti  le  disposizioni  dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo
unico,  nonche' ogni altra disposizione di determinazione del reddito
che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di
rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio.
  2.  Anche  ai soggetti IAS, fermo restando quanto previsto al comma
1,  si  applicano  le  disposizioni  del Capo II, Sezione I del testo
unico  che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti
negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in piu'
periodi   di  imposta,  nonche'  quelle  che  esentano  o  escludono,
parzialmente  o  totalmente,  dalla formazione del reddito imponibile
componenti   positivi,   comunque  denominati,  o  ne  consentono  la
ripartizione in piu' periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la
rilevanza   di   componenti   positivi   o  negativi  nell'esercizio,
rispettivamente,   della   loro  percezione  o  del  loro  pagamento.
Concorrono   comunque   alla  formazione  del  reddito  imponibile  i
componenti  positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle
disposizioni  dello  stesso  testo  unico,  imputati  direttamente  a
patrimonio  per effetto dell'applicazione degli IAS. Resta, altresi',
ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 109,
commi  3,  con  riferimento  ai  componenti  da  imputarsi  al  conto
economico  ovvero  a patrimonio, e 4, lettera b), ultimo periodo, del
testo unico.
  3.  Per i soggetti IAS, i limiti di cui all'articolo 106, commi 1 e
3,  del testo unico, non si applicano alle differenze emergenti dalla
prima  iscrizione dei crediti ivi previsti. I soggetti cui si applica
il  comma  3  del citato articolo 106 possono, tuttavia, assoggettare
anche  le  predette  differenze  di  prima  iscrizione  ai limiti ivi
indicati.
  4.  Per  i'  soggetti  IAS,  gli  accantonamenti  ai  fondi  di cui
all'articolo 105, commi 1 e 2, del testo unico, deducibili in ciascun
esercizio  sono  determinati  in misura non superiore alla differenza
fra   l'importo   complessivo   dei   fondi   calcolati   al  termine
dell'esercizio   in   conformita'  alle  disposizioni  legislative  e
contrattuali  che  regolano  il  rapporto di lavoro dei dipendenti, e
l'importo   di   tali   fondi  fiscalmente  riconosciuto  al  termine
dell'esercizio   precedente,   assunto   al   netto   degli  utilizzi
dell'esercizio.
  Concorrono  a  determinare  gli  accantonamenti tutte le componenti
positive  e  negative iscritte a conto economico o a patrimonio netto
in contropartita di detti fondi.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Si  riporta il testo vigente degli articoli 83, comma
          1,  109,  commi 1, 2, 3 e 4, lettera b), 106, commi 1 e 3 e
          105,  commi  1  e  2,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
             «Art.  83 (Determinazione del reddito complessivo). - 1.
          Il  reddito complessivo e' determinato apportando all'utile
          o  alla  perdita  risultante  dal conto economico, relativo
          all'esercizio  chiuso  nel periodo d'imposta, le variazioni
          in  aumento  o  in diminuzione conseguenti all'applicazione
          dei  criteri  stabiliti nelle successive disposizioni della
          presente  sezione.  In  caso  di attivita' che fruiscono di
          regimi  di  parziale  o totale detassazione del reddito, le
          relative  perdite  fiscali  assumono rilevanza nella stessa
          misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.
          Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
          contabili  internazionali  di  cui  al  regolamento (CE) n.
          1606/2002  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 19
          luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei
          successivi  articoli  della  presente sezione, i criteri di
          qualificazione,  imputazione temporale e classificazione in
          bilancio previsti da detti principi contabili.».
             «Art.  109  (Norme  generali  sui componenti del reddito
          d'impresa).  - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
          positivi  e negativi, per i quali le precedenti norme della
          presente  Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,   le   spese   e   gli   altri  componenti  di  cui
          nell'esercizio   di   competenza   non   sia  ancora  certa
          l'esistenza  o  determinabile in modo obiettivo l'ammontare
          concorrono  a  formarlo nell'esercizio in cui si verificano
          tali condizioni.
             2.   Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza:
              a)   i  corrispettivi  delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,   e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni  si
          considerano   sostenute,   alla   data   della  consegna  o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per  gli  immobili  e  per le aziende, ovvero, se diversa e
          successiva,   alla   data  in  cui  si  verifica  l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della    proprieta'.   La   locazione   con   clausola   di
          trasferimento  della  proprieta'  vincolante per ambedue le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
              b)  i  corrispettivi  delle  prestazioni  di servizi si
          considerano  conseguiti,  e  le  spese  di acquisizione dei
          servizi  si  considerano  sostenute,  alla  data  in cui le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti   di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e  altri
          contratti  da  cui  derivano  corrispettivi periodici, alla
          data di maturazione dei corrispettivi;
              c)  per  le  societa'  e  gli  enti  che  hanno  emesso
          obbligazioni  o  titoli similari la differenza tra le somme
          dovute  alla  scadenza  e  quelle  ricevute  in  dipendenza
          dell'emissione  e' deducibile in ciascun periodo di imposta
          per  una  quota  determinata  in  conformita'  al  piano di
          ammortamento del prestito.
             3.  I  ricavi,  gli  altri  proventi di ogni genere e le
          rimanenze  concorrono  a  formare  il  reddito anche se non
          risultano imputati al conto economico.
             3. (Omissis).
             4.  Le  spese  e  gli altri componenti negativi non sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza.  Si  considerano  imputati  a conto economico i
          componenti  imputati  direttamente a patrimonio per effetto
          dei   principi   contabili  internazionali.  Sono  tuttavia
          deducibili:
              a) (Omissis);
              b)  quelli  che  pur  non  essendo  imputabili al conto
          economico,  sono  deducibili  per disposizione di legge. Le
          spese  e  gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
          altri  proventi,  che  pur non risultando imputati al conto
          economico  concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
          deduzione  se  e  nella misura in cui risultano da elementi
          certi e precisi.».
             «Art. 106 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per
          rischi  su  crediti).  -  1.  Le  svalutazioni  dei crediti
          risultanti  in  bilancio,  per  l'importo  non  coperto  da
          garanzia  assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni
          e  dalle  prestazioni  di  servizi  indicate  nel  comma  1
          dell'articolo  85, sono deducibili in ciascun esercizio nel
          limite  dello  0,50  per  cento  del  valore  nominale o di
          acquisizione  dei crediti stessi. Nel computo del limite si
          tiene  conto anche di accantonamenti per rischi su crediti.
          La   deduzione  non  e'  piu'  ammessa  quando  l'ammontare
          complessivo  delle  svalutazioni  e degli accantonamenti ha
          raggiunto   il  5  per  cento  del  valore  nominale  o  di
          acquisizione  dei  crediti risultanti in bilancio alla fine
          dell'esercizio.
             2. (Omissis).
             3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
          legislativo  27  gennaio  1992,  n. 87, le svalutazioni dei
          crediti  risultanti  in bilancio, per l'importo non coperto
          da  garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di
          erogazione  del  credito alla clientela, compresi i crediti
          finanziari  concessi  a  Stati,  banche  centrali o enti di
          Stato  esteri destinati al finanziamento delle esportazioni
          italiane   o   delle  attivita'  ad  esse  collegate,  sono
          deducibili  in  ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per
          cento  del  valore  dei  crediti  risultanti  in  bilancio,
          aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio.
          L'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni che supera lo
          0,30 per cento e' deducibile in quote costanti nei diciotto
          esercizi   successivi.   Ai  fini  del  presente  comma  le
          svalutazioni  si  assumono al netto delle rivalutazioni dei
          crediti   risultanti   in  bilancio.  Se  in  un  esercizio
          l'ammontare  complessivo delle svalutazioni e' inferiore al
          limite  dello  0,30  per  cento, sono ammessi in deduzione,
          fino  al  predetto  limite,  accantonamenti  per  rischi su
          crediti. Gli accantonamenti non sono piu' deducibili quando
          il  loro  ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento
          del  valore  dei  crediti  risultanti in bilancio alla fine
          dell'esercizio.».
             «Art. 105 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza). -
          1.  Gli  accantonamenti  ai fondi per le indennita' di fine
          rapporto  e ai fondi di previdenza del personale dipendente
          istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se
          costituiti  in  conti  individuali  dei singoli dipendenti,
          sono   deducibili   nei   limiti   delle   quote   maturate
          nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative
          e  contrattuali  che  regolano  il  rapporto  di lavoro dei
          dipendenti stessi.
             2.  I  maggiori  accantonamenti necessari per adeguare i
          fondi  a sopravvenute modificazioni normative e retributive
          sono  deducibili  nell'esercizio dal quale hanno effetto le
          modificazioni  o per quote costanti nell'esercizio stesso e
          nei due successivi.».