Art. 3.

          Operazioni tra soggetti che redigono il bilancio
          in base agli IAS e soggetti che non li applicano

  1. Il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione,
imputazione  temporale e classificazione in bilancio adottati in base
alla corretta applicazione degli IAS, non determina, in ogni caso, in
capo  al medesimo soggetto passivo d'imposta, doppia deduzione ovvero
nessuna deduzione di componenti negativi ne' doppia tassazione ovvero
nessuna tassazione di componenti positivi.
  2.  Nel caso di operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in
base  agli  IAS  e  soggetti che non li applicano la rilevazione e il
trattamento  ai fini fiscali di tali operazioni sono determinati, per
ciascuno   dei   predetti   soggetti,   sulla   base  della  corretta
applicazione   dei  principi  contabili  da  essi  adottati.  Analogo
principio  si  applica  nel  caso  di  operazioni  in  cui entrambi i
soggetti  applicano  gli IAS anche quando siano utilizzati differenti
criteri di iscrizione e di cancellazione dal bilancio di' attivita' e
passivita'.
  3. Fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli
IAS  eventualmente  applicati, il regime fiscale e' individuato sulla
base della natura giuridica delle operazioni nei seguenti casi:
   a)  quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di
cui  all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d) del testo unico, anche
costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni
proprie  e  degli  altri  strumenti  rappresentativi  del  patrimonio
proprio; oppure
   b)  quando  si  tratti  di  individuare  il  soggetto  cui  spetta
l'attribuzione di ritenute o di crediti d'imposta.
  4.  Si  applica,  in  ogni  caso, l'articolo 89, comma 6, del testo
unico  con  riferimento  agli  interessi, dividendi ed altri proventi
derivanti da titoli acquisiti, sotto il profilo giuridico, in base ai
rapporti  di cui alle lettere g-bis) e g-ter) dell'articolo 44, comma
1, del testo unico.
 
          Nota all'art. 3:
             - Si riporta il testo dell'articolo 85, comma 1, lettere
          c) e d), 89, comma 6 e 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter)
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917:
             «Art. 85(Ricavi).
              c)  i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di
          partecipazioni,  anche  non  rappresentate  da  titoli,  al
          capitale  di  societa'  ed enti di cui all'articolo 73, che
          non  costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
          quelle  cui  si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
          anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
          l'attivita'  dell'impresa.  Se le partecipazioni sono nelle
          societa'  o  enti  di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
          d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
              d)   i   corrispettivi   delle  cessioni  di  strumenti
          finanziari  similari  alle azioni ai sensi dell'articolo 44
          emessi  da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non
          costituiscono   immobilizzazioni  finanziarie,  diversi  da
          quelli  cui  si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
          anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa;».
             «Art. 89 (Dividendi ed interessi).
             6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a
          contratti  «pronti  contro termine» che prevedono l'obbligo
          di  rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il
          reddito   del  cessionario  per  l'ammontare  maturato  nel
          periodo  di  durata del contratto. La differenza positiva o
          negativa  tra il corrispettivo a pronti e quello a termine,
          al  netto  degli interessi maturati sulle attivita' oggetto
          dell'operazione   nel  periodo  di  durata  del  contratto,
          concorre  a  formare  il  reddito  per  la  quota  maturata
          nell'esercizio.».
             «Art.  44(Redditi  di  capitale).  -  1. Sono redditi di
          capitale:
              g-bis)  i proventi derivanti da riporti e pronti contro
          termine su titoli e valute;
              g-ter)   i  proventi  derivanti  dal  mutuo  di  titoli
          garantito;».