Art. 4.

              Operazioni di riorganizzazione aziendale

  1.  I  costi  accessori  all'aggregazione  aziendale, come definiti
dagli IAS, costituiscono, in ogni caso, costi fiscalmente deducibili.
  2.  Per  i soggetti che, per effetto degli IAS, applicano il metodo
dell'acquisto, con riferimento a quanto previsto negli articoli 172 e
173 del testo unico:
    a)  in luogo del disavanzo da fusione o scissione, si ha riguardo
alla  differenza  positiva  tra  il valore complessivo del patrimonio
aziendale  acquisito,  come  iscritto  nel  bilancio  della  societa'
acquirente, e il patrimonio netto dell'entita' acquisita;
    b)  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 172, commi 5 e 6, del
testo  unico,  si applicano con riferimento all'aumento di patrimonio
netto della societa' acquirente.
  3.   Per   le   operazioni   di   cessione  di  azienda  ovvero  di
partecipazioni  rileva  il  regime  fiscale disposto dal testo unico,
anche  ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi
componenti  positivi  e negativi o attivita' e passivita' fiscalmente
rilevanti.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 172 e 173 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917:
             «Art.  172  (Fusione  di  societa'). - 1. La fusione tra
          piu'  societa'  non  costituisce realizzo ne' distribuzione
          delle  plusvalenze  e  minusvalenze dei beni delle societa'
          fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
          e il valore di avviamento.
             2.  Nella  determinazione  del  reddito  della  societa'
          risultante  dalla fusione o incorporante non si tiene conto
          dell'avanzo  o  disavanzo  iscritto in bilancio per effetto
          del   rapporto   di   cambio   delle   azioni   o  quote  o
          dell'annullamento  delle  azioni  o  quote  di alcuna delle
          societa'   fuse  possedute  da  altre.  I  maggiori  valori
          iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione
          del  disavanzo  derivante dall'annullamento o dal concambio
          di   una   partecipazione,   con  riferimento  ad  elementi
          patrimoniali  della  societa'  incorporata o fusa, non sono
          imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa'
          risultante  dalla  fusione.  Tuttavia  i beni ricevuti sono
          valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
          ai  fini  delle  imposte  sui redditi, facendo risultare da
          apposito  prospetto  di riconciliazione della dichiarazione
          dei  redditi  i  dati  esposti  in  bilancio  ed  i  valori
          fiscalmente riconosciuti.
             3.   Il   cambio  delle  partecipazioni  originarie  non
          costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
          di  minusvalenze  ne'  conseguimento  di  ricavi per i soci
          della    societa'   incorporata   o   fusa,   fatta   salva
          l'applicazione,  in  caso  di conguaglio, dell'articolo 47,
          comma  7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e
          87.
             4.  Dalla  data in cui ha effetto la fusione la societa'
          risultante  dalla  fusione  o  incorporante  subentra negli
          obblighi  e  nei  diritti delle societa' fuse o incorporate
          relativi  alle  imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
          nei commi 5 e 7.
             5.  Le  riserve  in  sospensione  di  imposta,  iscritte
          nell'ultimo  bilancio  delle  societa'  fuse  o incorporate
          concorrono  a  formare il reddito della societa' risultante
          dalla  fusione  o incorporante se e nella misura in cui non
          siano  state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente
          utilizzando   l'eventuale   avanzo   da   fusione.   Questa
          disposizione  non  si applica per le riserve tassabili solo
          in  caso  di distribuzione le quali, se e nel limite in cui
          vi  sia  avanzo  di  fusione  o  aumento di capitale per un
          ammontare  superiore al capitale complessivo delle societa'
          partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
          di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
          concorrono  a  formare il reddito della societa' risultante
          dalla  fusione  o  incorporante  in  caso  di distribuzione
          dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle
          che  anteriormente  alla  fusione  sono  state  imputate al
          capitale  delle  societa'  fuse  o incorporate si intendono
          trasferite  nel  capitale  della  societa' risultante dalla
          fusione  o  incorporante e concorrono a formarne il reddito
          in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
             6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o
          da    concambio    che   eccedono   la   ricostituzione   e
          l'attribuzione  delle  riserve di cui al comma 5 si applica
          il  regime  fiscale  del  capitale  e  delle  riserve della
          societa'   incorporata  o  fusa,  diverse  da  quelle  gia'
          attribuite  o  ricostituite  ai sensi del comma 5 che hanno
          proporzionalmente   concorso   alla   sua   formazione.  Si
          considerano  non concorrenti alla formazione dell'avanzo da
          annullamento  il  capitale  e le riserve di capitale fino a
          concorrenza del valore della partecipazione annullata.
             7.  Le  perdite  delle  societa'  che  partecipano  alla
          fusione,  compresa la societa' incorporante, possono essere
          portate   in   diminuzione   del   reddito  della  societa'
          risultante  dalla  fusione  o incorporante per la parte del
          loro  ammontare  che  non eccede l'ammontare del rispettivo
          patrimonio  netto  quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
          inferiore,    dalla    situazione   patrimoniale   di   cui
          all'articolo  2501-quater  del  codice  civile, senza tener
          conto  dei  conferimenti  e  versamenti  fatti negli ultimi
          ventiquattro  mesi  anteriori alla data cui si riferisce la
          situazione  stessa,  e sempre che dal conto economico della
          societa'   le   cui   perdite  sono  riportabili,  relativo
          all'esercizio  precedente  a  quello  in  cui la fusione e'
          stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi
          dell'attivita'  caratteristica,  e un ammontare delle spese
          per   prestazioni   di   lavoro   subordinato   e  relativi
          contributi,  di  cui  all'articolo  2425 del codice civile,
          superiore  al 40 per cento di quello risultante dalla media
          degli   ultimi  due  esercizi  anteriori.  Tra  i  predetti
          versamenti  non si comprendono i contributi erogati a norma
          di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni
          o  quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano
          possedute  dalla  societa' incorporante o da altra societa'
          partecipante  alla  fusione,  la  perdita  non  e' comunque
          ammessa  in  diminuzione  fino a concorrenza dell'ammontare
          complessivo  della  svalutazione  di  tali  azioni  o quote
          effettuata  ai  fini della determinazione del reddito dalla
          societa'  partecipante  o  dall'impresa  che  le ha ad essa
          cedute  dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e
          prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli
          effetti  fiscali  della  fusione  ai  sensi del comma 9, le
          limitazioni  del  presente  comma  si  applicano  anche  al
          risultato  negativo,  determinabile  applicando  le  regole
          ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo
          ai  soggetti  che  partecipano alla fusione in relazione al
          periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e
          la  data  antecedente a quella di efficacia giuridica della
          fusione.  Le  disposizioni  del presente comma si applicano
          anche  agli  interessi  indeducibili  oggetto di riporto in
          avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96.
             8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo
          al  periodo  compreso tra l'inizio del periodo di imposta e
          la  data  in  cui  ha  effetto  la  fusione e' determinato,
          secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di
          societa',   in  base  alle  risultanze  di  apposito  conto
          economico.
             9.  L'atto  di  fusione puo' stabilire che ai fini delle
          imposte  sui redditi gli effetti della fusione decorrano da
          una  data  non  anteriore  a  quella  in  cui  si e' chiuso
          l'ultimo  esercizio  di  ciascuna  delle  societa'  fuse  o
          incorporate  o  a  quella,  se  piu' prossima, in cui si e'
          chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
             10.   Nelle  operazioni  di  fusione,  gli  obblighi  di
          versamento,  inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta
          ed  alle  ritenute  operate su redditi altrui, dei soggetti
          che  si  estinguono  per effetto delle operazioni medesime,
          sono  adempiuti  dagli  stessi  soggetti  fino alla data di
          efficacia  della  fusione  ai sensi dell'articolo 2504-bis,
          comma  2, del codice civile; successivamente a tale data, i
          predetti   obblighi   si  intendono  a  tutti  gli  effetti
          trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
          dalla fusione.
             10-bis.  Il  regime  dell'imposta  sostitutiva di cui al
          comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le
          modalita',  le  condizioni e i termini ivi stabiliti, anche
          dalla  societa' incorporante o risultante dalla fusione per
          ottenere  il  riconoscimento  fiscale  dei  maggiori valori
          iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.».
             «Art.  173  (Scissione  di  societa'). - 1. La scissione
          totale  o  parziale di una societa' in altre preesistenti o
          di  nuova  costituzione  non  da'  luogo  a  realizzo ne' a
          distribuzione  di plusvalenze e minusvalenze dei beni della
          societa'  scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e
          al valore di avviamento.
             2.  Nella  determinazione  del  reddito  delle  societa'
          partecipanti  alla scissione non si tiene conto dell'avanzo
          o  del  disavanzo  conseguenti  al rapporto di cambio delle
          azioni  o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a
          norma   dell'articolo   2506-ter   del  codice  civile.  In
          quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto
          dell'eventuale   imputazione   del   disavanzo   riferibile
          all'annullamento  o al concambio di una partecipazione, con
          riferimento ad elementi patrimoniali della societa' scissa,
          non  sono  imponibili  nei  confronti  della  beneficiaria.
          Tuttavia  i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base
          all'ultimo  valore  riconosciuto  ai fini delle imposte sui
          redditi,   facendo   risultare  da  apposito  prospetto  di
          riconciliazione  della  dichiarazione  dei  redditi, i dati
          esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
             3.   Il   cambio  delle  partecipazioni  originarie  non
          costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
          di  minusvalenze  ne'  conseguimento  di  ricavi per i soci
          della  societa' scissa, fatta salva l'applicazione, in caso
          di  conguaglio,  dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone
          le condizioni, degli articoli 58 e 87.
             4.  Dalla  data  in cui la scissione ha effetto, a norma
          del  comma  11,  le  posizioni  soggettive  della  societa'
          scissa,  ivi  compresa  quella  indicata  nell'articolo 86,
          comma  4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti
          alle  beneficiarie  e,  in caso di scissione parziale, alla
          stessa  societa'  scissa,  in  proporzione delle rispettive
          quote  del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste,
          salvo   che   trattasi  di  posizioni  soggettive  connesse
          specificamente  o  per insiemi agli elementi del patrimonio
          scisso,  nel  qual  caso  seguono  tali  elementi  presso i
          rispettivi titolari.
             5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia
          alle  imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui,
          restano  in capo alla societa' scissa, in caso di scissione
          parziale,    ovvero    si   trasferiscono   alle   societa'
          beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle
          quote  di  patrimonio  netto imputabile proporzionalmente a
          ciascuna di esse.
             6.  Il  valore  fiscalmente  riconosciuto  dei  fondi di
          accantonamento  della  societa'  scissa  si  considera gia'
          dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione
          parziale,    dalla    suddetta    societa',   per   importi
          proporzionali  alle  quote  in cui risultano attribuiti gli
          elementi  del  patrimonio  ai  quali,  specificamente o per
          insiemi,   hanno   riguardo   le   norme   tributarie   che
          disciplinano il valore stesso.
             7.  Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire
          a  norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e
          94   le   disposizioni   del  precedente  comma  4  trovano
          applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate
          per  periodo  di  formazione  in  capo alla societa' scissa
          all'inizio  del periodo d'imposta alle corrispondenti voci,
          ove  esistano,  all'inizio  del  periodo medesimo presso le
          societa' beneficiarie.
             8.  In caso di scissione parziale e in caso di scissione
          non   retroattiva   in   societa'   preesistente   i  costi
          fiscalmente   riconosciuti   si   assumono   nella   misura
          risultante  alla  data  in  cui ha effetto la scissione. In
          particolare:
              a)  i  beni  di  cui  al  comma  7 ricevuti da ciascuna
          beneficiaria  si  presumono,  in proporzione alle quantita'
          rispettivamente   ricevute,  provenienti  proporzionalmente
          dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio
          di  formazione,  della  societa'  scissa  e dalla eventuale
          eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in
          cui ha effetto la scissione;
              b)  le  quote  di  ammortamento  dei  beni  materiali e
          immateriali nonche' le spese di cui all'articolo 102, comma
          6,  relative  ai  beni  trasferiti  vanno ragguagliate alla
          durata  del  possesso  dei  beni  medesimi  da  parte della
          societa'   scissa  e  delle  societa'  beneficiarie;  detto
          criterio e' altresi' applicabile alle spese relative a piu'
          esercizi e agli accantonamenti.
             9.   Le   riserve   in  sospensione  d'imposta  iscritte
          nell'ultimo  bilancio  della societa' scissa debbono essere
          ricostituite    dalle   beneficiarie   secondo   le   quote
          proporzionali  indicate  al  comma  4. In caso di scissione
          parziale,  le  riserve della societa' scissa si riducono in
          corrispondenza.  Se  la  sospensione  d'imposta  dipende da
          eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della
          societa'  scissa,  le  riserve  debbono essere ricostituite
          dalle  beneficiarie  che  acquisiscono  tali  elementi. Nei
          riguardi  della  beneficiaria  ai fini della ricostituzione
          delle  riserve  in  sospensione  d'imposta  e  delle  altre
          riserve   si   applicano,   per  le  rispettive  quote,  le
          disposizioni  dettate  per  le  fusioni  dai  commi  5  e 6
          dell'articolo 172 per la societa' incorporante o risultante
          dalla fusione.
             10.  Alle perdite fiscali delle societa' che partecipano
          alla  scissione  si  applicano  le disposizioni del comma 7
          dell'articolo  172,  riferendosi  alla  societa'  scissa le
          disposizioni  riguardanti  le societa' fuse o incorporate e
          alle beneficiarie quelle riguardanti la societa' risultante
          dalla   fusione   o   incorporante   ed   avendo   riguardo
          all'ammontare    del   patrimonio   netto   quale   risulta
          dall'ultimo  bilancio  o,  se  inferiore,  dal  progetto di
          scissione  di  cui all'articolo 2506-bis del codice civile,
          ovvero  dalla  situazione  patrimoniale di cui all'articolo
          2506-ter del codice civile.
             11.  Ai  fini  delle  imposte sui redditi, la decorrenza
          degli  effetti  della  scissione  e'  regolata  secondo  le
          disposizioni  del  comma  1  dell'articolo  2506-quater del
          codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi
          dell'articolo  2501-ter,  numeri  5)  e  6),  dello  stesso
          codice,  opera limitatamente ai casi di scissione totale ed
          a  condizione  che  vi  sia  coincidenza  tra  la  chiusura
          dell'ultimo  periodo  di  imposta  della  societa' scissa e
          delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.
             12.   Gli   obblighi  tributari  della  societa'  scissa
          riferibili  a  periodi di imposta anteriori alla data dalla
          quale  l'operazione  ha  effetto  sono adempiuti in caso di
          scissione   parziale   dalla   stessa   societa'  scissa  o
          trasferiti,  in  caso  di  scissione  totale, alla societa'
          beneficiaria    appositamente    designata   nell'atto   di
          scissione.
             13.   I   controlli,   gli  accertamenti  e  ogni  altro
          procedimento  relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei
          confronti  della  societa'  scissa o, nel caso di scissione
          totale,  di  quella appositamente designata, ferma restando
          la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della
          societa' scissa. Se la designazione e' omessa, si considera
          designata  la  beneficiaria nominata per prima nell'atto di
          scissione. Le altre societa' beneficiarie sono responsabili
          in  solido  per  le  imposte,  le  sanzioni pecuniarie, gli
          interessi  e  ogni  altro debito e anche nei loro confronti
          possono  essere adottati i provvedimenti cautelari previsti
          dalla  legge.  Le  societa'  coobbligate  hanno facolta' di
          partecipare   ai   suddetti   procedimenti  e  di  prendere
          cognizione  dei  relativi  atti, senza oneri di avvisi o di
          altri adempimenti per l'Amministrazione.
             14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa' scissa
          o  quella  designata  debbono  indicare,  a richiesta degli
          organi  dell'Amministrazione  finanziaria,  i  soggetti e i
          luoghi  presso  i  quali  sono  conservate,  qualora non le
          conservi  presso  la  propria  sede  legale,  le  scritture
          contabili  e  la  documentazione amministrativa e contabile
          relative   alla   gestione   della   societa'  scissa,  con
          riferimento  a  ciascuna  delle  parti  del  suo patrimonio
          trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi
          estranei   alla  operazione  deve  essere  inoltre  esibita
          l'attestazione  di  cui  all'articolo  52,  comma  10,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. Se la societa' scissa o quella designata non adempiono
          a  tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono
          all'accesso  o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad
          essi  richiesto,  si  applicano le disposizioni del comma 5
          del suddetto articolo.
             15.  Nei  confronti  della societa' soggetta all'imposta
          sulle societa' beneficiaria della scissione di una societa'
          non  soggetta a tale imposta e nei confronti della societa'
          del  secondo  tipo  beneficiaria  della  scissione  di  una
          societa'  del  primo  tipo  si  applicano  anche, in quanto
          compatibili,   i   commi   3,  4  e  5  dell'articolo  170,
          considerando a tal fine la societa' scissa come trasformata
          per   la   quota   di   patrimonio  netto  trasferita  alla
          beneficiaria.
             15-bis.  Il  regime  dell'imposta  sostitutiva di cui al
          comma 2-ter dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le
          modalita',  le  condizioni e i termini ivi stabiliti, anche
          dalla  societa'  beneficiaria  dell'operazione di scissione
          per  ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
          iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.».