Art. 5.

            Criteri di neutralita' e first time adoption

  1.  I  criteri di neutralita' previsti dall'articolo 13 del decreto
legislativo  28  febbraio 2005, n. 38 rilevano anche in sede di prima
applicazione  degli  IAS  effettuata  successivamente  al  periodo di
imposta  in  corso  al 31 dicembre 2007 assumendo, per le fattispecie
per  le  quali non trovano applicazione i commi da 2 a 6 del predetto
articolo  13,  le disposizioni dell'articolo 83 del testo unico nella
formulazione  vigente  sino  al  periodo  di  imposta  in corso al 31
dicembre 2007.
  2.  Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano anche in caso di
cambiamento  degli  IAS  gia'  adottati,  rispetto  ai  valori e alle
qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale.
 
          Nota all'art. 5:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  13 del decreto
          legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
             «Art.   13   (Disposizioni   transitorie).   -   1.   Le
          disposizioni  degli  articoli  83 e 109, comma 4, del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificati   dall'articolo  11  del  presente  decreto,  si
          applicano  anche  ai  componenti  imputati  direttamente  a
          patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi
          contabili internazionali.
             2. Le societa' che, nell'esercizio di prima applicazione
          dei  principi  contabili internazionali, anche per opzione,
          cambiano  la  valutazione  dei  beni fungibili passando dai
          criteri  indicati  nell'articolo 92, commi 2 e 3, del testo
          unico  delle  imposte sui redditi approvato dal decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, a
          quelli  previsti  dai  citati  principi  contabili, possono
          continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri
          di  valutazione.  Tale  disposizione si applica ai soggetti
          che  hanno  adottato  i  suddetti criteri per i tre periodi
          d'imposta  precedenti  a  quello  di prima applicazione dei
          principi  contabili internazionali o dal minore periodo che
          intercorre dalla costituzione.
             3. Le societa' che, nell'esercizio di prima applicazione
          dei  principi  contabili internazionali, anche per opzione,
          cambiano la valutazione delle opere, forniture e servizi di
          durata   ultrannuale   in   corso   di  esecuzione  di  cui
          all'articolo  93  del  citato  testo  unico,  passando  dal
          criterio  del  costo  a  quello dei corrispettivi pattuiti,
          possono  per  tali  commesse continuare ad adottare ai fini
          fiscali i precedenti criteri di valutazione.
             4.  Le  disposizioni  dei  commi  2  e 3 si applicano su
          opzione del contribuente, da esercitare nella dichiarazione
          dei redditi; detta opzione non e' revocabile.
             5.    Il   ripristino   e   l'eliminazione   nell'attivo
          patrimoniale  in  sede  di  prima applicazione dei principi
          contabili  internazionali,  rispettivamente,  di costi gia'
          imputati  al  conto  economico  di precedenti esercizi e di
          quelli  iscritti e non piu' capitalizzabili non rilevano ai
          fini  della  determinazione  del  reddito  ne'  del  valore
          fiscalmente  riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la
          deducibilita'  sulla  base  dei  criteri  applicabili negli
          esercizi precedenti.
             6.  L'eliminazione  nel passivo patrimoniale, in sede di
          prima  applicazione  dei principi contabili internazionali,
          di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto
          dell'applicazione  delle  disposizioni  degli articoli 115,
          comma  11,  128  e  141,  del testo unico delle imposte sui
          redditi,  non  rileva  ai  fini  della  determinazione  del
          reddito; resta ferma l'indeducibilita' degli oneri a fronte
          dei  quali  detti  fondi  sono  stati  costituiti,  nonche'
          l'imponibilita'  della relativa sopravvenienza nel caso del
          mancato verificarsi degli stessi.
             7.  Le  disposizioni  del presente decreto hanno effetto
          anche  per  i  periodi  di  imposta  antecedenti alla prima
          applicazione  dei  principi  contabili  internazionali  per
          quelle  imprese  che,  in tutto o in parte, abbiano redatto
          conformemente  ad  essi  le relative dichiarazioni; restano
          salvi gli accertamenti e le liquidazioni d'imposta divenuti
          definitivi.».
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 83 del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella
          formulazione  vigente sino al periodo d'imposta in corso al
          31 dicembre 2007:
             «Art.  83 (Determinazione del reddito complessivo). - 1.
          Il  reddito complessivo e' determinato apportando all'utile
          o  alla  perdita  risultante  dal conto economico, relativo
          all'esercizio  chiuso  nel  periodo  d'imposta, aumentato o
          diminuito  dei  componenti  che  per  effetto  dei principi
          contabili   internazionali  sono  imputati  direttamente  a
          patrimonio  netto le variazioni in aumento o in diminuzione
          conseguenti  all'applicazione  dei  criteri stabiliti nelle
          successive disposizioni della presente sezione.».