Art. 5. Criteri di neutralita' e first time adoption 1. I criteri di neutralita' previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 rilevano anche in sede di prima applicazione degli IAS effettuata successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 assumendo, per le fattispecie per le quali non trovano applicazione i commi da 2 a 6 del predetto articolo 13, le disposizioni dell'articolo 83 del testo unico nella formulazione vigente sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di cambiamento degli IAS gia' adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: «Art. 13 (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali. 2. Le societa' che, nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili passando dai criteri indicati nell'articolo 92, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. Tale disposizione si applica ai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione. 3. Le societa' che, nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione di cui all'articolo 93 del citato testo unico, passando dal criterio del costo a quello dei corrispettivi pattuiti, possono per tali commesse continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano su opzione del contribuente, da esercitare nella dichiarazione dei redditi; detta opzione non e' revocabile. 5. Il ripristino e l'eliminazione nell'attivo patrimoniale in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, rispettivamente, di costi gia' imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non piu' capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito ne' del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilita' sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti. 6. L'eliminazione nel passivo patrimoniale, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 115, comma 11, 128 e 141, del testo unico delle imposte sui redditi, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilita' degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonche' l'imponibilita' della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi. 7. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti alla prima applicazione dei principi contabili internazionali per quelle imprese che, in tutto o in parte, abbiano redatto conformemente ad essi le relative dichiarazioni; restano salvi gli accertamenti e le liquidazioni d'imposta divenuti definitivi.». - Si riporta il testo dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007: «Art. 83 (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio netto le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.».