IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI

                           di concerto con

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  182,  comma  1-bis  del  decreto  legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei
beni culturali e del paesaggio;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2008,
n. 4231/2008;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata  con  la  nota n. 2083 del 3 febbraio 2009 e il successivo
parere  favorevole,  formulato  con  la  nota n. 1549 del 16 febbraio
2009;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                               Oggetto

  1.  Il  presente decreto disciplina le modalita' per lo svolgimento
della  prova  di  idoneita'  (d'ora in avanti: «prova di idoneita'»),
utile  all'acquisizione  della  qualifica  di  «restauratore  di beni
culturali» in applicazione del regime transitorio di cui all'articolo
182,  comma  1-bis,  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive  modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del
paesaggio   (d'ora   in  avanti:  «Codice»),  agli  effetti  indicati
dall'articolo 29, comma 6 del Codice.
  2.   Il   presente   decreto   disciplina   altresi'  le  modalita'
dell'acquisizione,  in  esito alla predetta prova di idoneita', della
qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», ai sensi
dell'articolo 182, comma 1-quinquies, lettera d) del Codice.
 
                                    N O T E

          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si riporta Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214:
             «Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
             Ministri,  sentito  il parere del Consiglio di Stato che
          deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni dalla richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e)  l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
             4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
              a)  riordino degli uffici di diretta collaborazione con
          i  Ministri  ed  i  Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
              b)  individuazione degli uffici di livello dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
              c)   previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
              d)  indicazione e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
              e)  previsione  di  decreti  ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  182  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n. 42, recante «Codice dei
          beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
          legge  6  luglio  2002, n. 137», pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n.
          45:
             «Art.  182  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  In  via
          transitoria,  agli  effetti  indicati  all'art.  29,  comma
          9-bis,  acquisisce  la  qualifica  di  restauratore di beni
          culturali:
              a)  colui  che consegua un diploma presso una scuola di
          restauro  statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo
          20  ottobre  1998,  n.  368,  purche'  risulti  iscritto ai
          relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
              b)  colui  che,  alla  data  di  entrata  in vigore del
          decreto  del  Ministro  24  ottobre  2001,  n.  420,  abbia
          conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
          o  regionale  di  durata  non inferiore a due anni ed abbia
          svolto,  per  un  periodo di tempo almeno doppio rispetto a
          quello  scolare  mancante  per raggiungere un quadriennio e
          comunque  non  inferiore  a due anni, attivita' di restauro
          dei  beni  suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero
          direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o di
          collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
          responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
          dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368;
              c)  colui  che,  alla  data  di  entrata  in vigore del
          decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
          per  un  periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro
          dei  beni  suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero
          direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o di
          collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
          responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
          dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368.
             1-bis.   Puo'   altresi'   acquisire   la  qualifica  di
          restauratore   di   beni  culturali,  ai  medesimi  effetti
          indicati  all'art.  29,  comma 9-bis, previo superamento di
          una  prova  di  idoneita'  con  valore  di  esame  di stato
          abilitante,  secondo  modalita'  stabilite  con decreto del
          Ministro   da   emanare   di   concerto   con   i  Ministri
          dell'istruzione  e  dell'universita' e della ricerca, entro
          il 30 ottobre 2008:
              a)  colui  che,  alla  data  di  entrata  in vigore del
          decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
          per  un  periodo  almeno  pari a quattro anni, attivita' di
          restauro  dei  beni  suddetti,  direttamente  e in proprio,
          ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
          collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
          responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
          dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368;
              b)  colui che abbia conseguito o consegua un diploma in
          restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
          almeno  triennale,  purche'  risulti  iscritto  ai relativi
          corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
              c)  colui  che  abbia  conseguito o consegua un diploma
          presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
          non  inferiore  a  due  anni,  purche'  risulti iscritto ai
          relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
              d)   colui   che   consegua   un   diploma   di  laurea
          specialistica  in  conservazione  e restauro del patrimonio
          storico-artistico,  purche'  risulti  iscritto  ai relativi
          corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
              d-bis)  colui  che  abbia  acquisito  la  qualifica  di
          collaboratore  restauratore  di beni culturali ai sensi del
          comma  1-quinquies,  lettere  a),  b) e c) ed abbia svolto,
          alla  data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a
          tre   anni,   attivita'  di  restauro  di  beni  culturali,
          direttamente   e  in  proprio,  ovvero  direttamente  e  in
          rapporto   di   lavoro   dipendente   o  di  collaborazione
          coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella
          gestione  tecnica  dell'intervento, con regolare esecuzione
          certificata  dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o
          dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368.
             1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b)
          e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis):
              a)  la durata dell'attivita' di restauro e' documentata
          dai  termini di consegna e di completamento dei lavori, con
          possibilita'  di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti
          nello stesso periodo;
              b)  il  requisito  della  responsabilita' diretta nella
          gestione    tecnica    dell'intervento    deve    risultare
          esclusivamente  da  atti  di data certa lettere a) e d-bis)
          emanati,   ricevuti  o  comunque  custoditi  dall'autorita'
          preposta  alla  tutela  del bene oggetto dei lavori o dagli
          istituti  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo 20
          ottobre  1998,  n.  368;  i  competenti organi ministeriali
          rilasciano  agli  interessati  le  necessarie  attestazioni
          entro trenta giorni dalla richiesta.
             1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali
          e'  attribuita,  previa verifica del possesso dei requisiti
          ovvero previo superamento della prova di idoneita', secondo
          quanto  disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del
          Ministero  che  danno  luogo all'inserimento in un apposito
          elenco,  reso  accessibile  a  tutti  gli interessati. Alla
          tenuta   dell'elenco   provvede   il   Ministero  medesimo,
          nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie
          disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
          oneri  per  la finanza pubblica, sentita una rappresentanza
          degli  iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato,
          anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali
          conseguono la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e
          9.
             1-quinquies.  Nelle  more  dell'attuazione dell'art. 29,
          comma  10,  ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello
          stesso  articolo,  acquisisce la qualifica di collaboratore
          restauratore di beni culturali:
              a)  colui  che  abbia  conseguito  un diploma di laurea
          universitaria  triennale in tecnologie per la conservazione
          e  il  restauro  dei  beni  culturali, ovvero un diploma in
          restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
          almeno triennale;
              b)  colui  che  abbia  conseguito un diploma presso una
          scuola  di  restauro  statale  o  regionale  di  durata non
          inferiore a tre anni;
              c)  colui  che,  alla  data  del  1° maggio 2004, abbia
          svolto  lavori  di  restauro di beni ai sensi dell'art. 29,
          comma  4,  anche  in proprio, per non meno di quattro anni.
          L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del
          datore     di     lavoro,     ovvero     autocertificazione
          dell'interessato  ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto
          di  buon  esito  degli interventi rilasciato dai competenti
          organi ministeriali;
              d)  il candidato che, essendo ammesso in via definitiva
          a  sostenere la prova di idoneita' di cui al comma 1-bis ed
          essendo  poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica
          di  restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede
          giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore
          restauratore di beni culturali.
             2.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
          ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
          e  9  del  medesimo  articolo,  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  di
          concerto  con  il  Ministro,  la  Fondazione "Centro per la
          conservazione  ed il restauro dei beni culturali La Venaria
          Reale"  e'  autorizzata  ad  istituire  ed attivare, in via
          sperimentale,  per  un  ciclo formativo, in convenzione con
          l'Universita'  di  Torino  e  il  Politecnico di Torino, un
          corso  di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
          di  restauratori  dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
          seguenti   dello   stesso  art.  29.  Il  decreto  predetto
          definisce  l'ordinamento  didattico  del  corso, sulla base
          dello  specifico  progetto  approvato dai competenti organi
          della   Fondazione  e  delle  universita',  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
             3.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in vigore del
          presente  codice,  le  regioni  e  gli  altri enti pubblici
          territoriali   adottano   le   necessarie  disposizioni  di
          adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
          In  caso  di  inadempienza,  il  Ministero  procede  in via
          sostitutiva,  ai  sensi  dell'art. 117, quinto comma, della
          Costituzione.
             3-bis.  In  deroga al divieto di cui all'art. 146, comma
          4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorita' competente
          alla  gestione  del  vincolo  paesaggistico  i procedimenti
          relativi  alle  domande  di autorizzazione paesaggistica in
          sanatoria  presentate  entro  il  30 aprile 2004 non ancora
          definiti alla data di entrata in vigore del presente comma,
          ovvero  definiti  con  determinazione  di  improcedibilita'
          della  domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia
          nel     merito     della    compatibilita'    paesaggistica
          dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente
          e'   obbligata,  su  istanza  della  parte  interessata,  a
          riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato
          nei  termini  di  legge.  Si applicano le sanzioni previste
          dall'art. 167, comma 5.
             3-ter.  Le  disposizioni  del  comma  3-bis si applicano
          anche  alle  domande di sanatoria presentate nei termini ai
          sensi  dell'art.  1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre
          2004,  n.  308,  ferma  restando  la  quantificazione della
          sanzione   pecuniaria   ivi   stabilita.  Il  parere  della
          soprintendenza  di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15
          dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
             3-quater.   Agli   accertamenti   della   compatibilita'
          paesaggistica  effettuati,  alla  data di entrata in vigore
          della  presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma
          1-quater,  si  applicano  le  sanzioni di cui all'art. 167,
          comma 5.».
             -  Il  decreto-legge  18  maggio  2006,  n. 181, recante
          «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei  Ministeri», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          18   maggio   2006,  n.  114  e  convertito  in  legge  con
          modificazioni  con  legge  17  luglio 2006, n. 233, recante
          «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          18  maggio  2006,  n.  181, recante disposizioni urgenti in
          materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo
          per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia di
          funzioni  e  organizzazione  della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  e  dei Ministeri», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 17 luglio 2006, n. 164.
             -  Il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85, recante
          «Disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di
          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244»,  e'  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale del 16 maggio 2008, n. 114 e convertito
          in  legge  con  modificazioni  con legge 14 luglio 2008, n.
          121,  recante «Conversione in legge, con modificazioni, del
          decreto-legge  16  maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
          urgenti  per  l'adeguamento  delle  strutture di Governo in
          applicazione  dell'art.  1, commi 376 e 377, della legge 24
          dicembre 2007, n. 244», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 15 luglio 2008, n. 164.
          Nota all'art. 1:
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  29  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n. 42, recante «Codice dei
          beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
          legge  6  luglio  2002, n. 137», pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n.
          45:
             «Art.  29  (Conservazione).  -  1.  La conservazione del
          patrimonio  culturale  e' assicurata mediante una coerente,
          coordinata  e programmata attivita' di studio, prevenzione,
          manutenzione e restauro.
             2.   Per  prevenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita'  idonee  a  limitare  le  situazioni  di  rischio
          connesse al bene culturale nel suo contesto.
             3.  Per  manutenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita'  e  degli interventi destinati al controllo delle
          condizioni   del   bene   culturale   e   al   mantenimento
          dell'integrita',      dell'efficienza      funzionale     e
          dell'identita' del bene e delle sue parti.
             4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene
          attraverso   un   complesso   di   operazioni   finalizzate
          all'integrita'  materiale ed al recupero del bene medesimo,
          alla  protezione  ed  alla  trasmissione  dei  suoi  valori
          culturali.  Nel  caso  di  beni immobili situati nelle zone
          dichiarate   a  rischio  sismico  in  base  alla  normativa
          vigente,    il    restauro    comprende   l'intervento   di
          miglioramento strutturale.
             5.  Il  Ministero definisce, anche con il concorso delle
          regioni  e  con la collaborazione delle universita' e degli
          istituti  di  ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
          tecniche,  criteri  e  modelli  di intervento in materia di
          conservazione dei beni culturali.
             6.  Fermo  quanto disposto dalla normativa in materia di
          progettazione    ed    esecuzione    di   opere   su   beni
          architettonici,  gli  interventi di manutenzione e restauro
          su  beni  culturali  mobili  e  superfici  decorate di beni
          architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
          sono   restauratori   di  beni  culturali  ai  sensi  della
          normativa in materia.
             7.  I  profili  di  competenza  dei restauratori e degli
          altri  operatori  che  svolgono  attivita' complementari al
          restauro  o  altre  attivita'  di  conservazione  dei  beni
          culturali   mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni
          architettonici  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro
          adottato  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della legge 23
          agosto   1988,   n.   400,   d'intesa   con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
             8.  Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
          Ministro  dell'universita' e della ricerca, sono definiti i
          criteri   ed   i   livelli   di   qualita'  cui  si  adegua
          l'insegnamento del restauro.
             9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole
          di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'art.
          9  del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche'
          dai  centri  di  cui  al  comma  11  e dagli altri soggetti
          pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto
          del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge   n.  400  del  1988  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  sono  individuati  le
          modalita'    di    accreditamento,   i   requisiti   minimi
          organizzativi  e  di  funzionamento  dei soggetti di cui al
          presente   comma,   le   modalita'  della  vigilanza  sullo
          svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
          abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
          di  esame  di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante
          del  Ministero,  il  titolo accademico rilasciato a seguito
          del  superamento  di  detto  esame,  che  e'  equiparato al
          diploma  di  laurea  specialistica o magistrale, nonche' le
          caratteristiche  del  corpo  docente.  Il  procedimento  di
          accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
          novanta  giorni dalla presentazione della domanda corredata
          dalla prescritta documentazione.
             9-bis.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore dei decreti
          previsti  dai  commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
          degli   interventi  di  manutenzione  e  restauro  su  beni
          culturali    mobili    e   superfici   decorate   di   beni
          architettonici,  nonche'  agli  effetti  del  possesso  dei
          requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
          di  detti  lavori,  la  qualifica  di  restauratore di beni
          culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
          predette disposizioni.
             10.   La   formazione  delle  figure  professionali  che
          svolgono   attivita'  complementari  al  restauro  o  altre
          attivita'   di  conservazione  e'  assicurata  da  soggetti
          pubblici  e  privati  ai sensi della normativa regionale. I
          relativi  corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
          definiti  con  accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
          ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281.
             11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni,
          anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti
          pubblici   e   privati,  possono  istituire  congiuntamente
          centri,   anche   a  carattere  interregionale,  dotati  di
          personalita'  giuridica, cui affidare attivita' di ricerca,
          sperimentazione,  studio,  documentazione  ed attuazione di
          interventi  di  conservazione e restauro su beni culturali,
          di  particolare  complessita'.  Presso  tali centri possono
          essere  altresi'  istituite,  ove accreditate, ai sensi del
          comma  9,  scuole di alta formazione per l'insegnamento del
          restauro.  All'attuazione  del  presente  comma si provvede
          nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie
          disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica.».