Art. 2.

         Requisiti di ammissione e domanda di partecipazione
                       alla prova di idoneita'

  1.  La prova di idoneita' ha luogo una sola volta ed e' indetta, in
un'unica sessione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali (d'ora in avanti: «Ministro»), da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito Internet
istituzionale  del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali -
http://www.beniculturali.it  (d'ora  in  avanti:  «sito  Internet del
Ministero») - che ne fissa la data e le modalita' di svolgimento.
  2.  Sono  ammessi  a partecipare alla prova di idoneita' i soggetti
indicati all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice.
  3.  La  domanda  di  partecipazione,  da  presentare entro sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto  di  cui  al comma 1 nella
Gazzetta  Ufficiale, secondo le modalita' ivi stabilite, e' corredata
dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal predetto
articolo  182,  comma  1-bis  del  Codice, per ciascuna categoria dei
soggetti  legittimati a partecipare al concorso. Nella domanda devono
essere  indicati i dati relativi al versamento della tassa prescritta
per  l'ammissione  agli  esami di Stato, secondo quanto stabilito dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 21 dicembre
1990  e  successive  modificazioni. I candidati che superano la prima
prova  devono  presentare,  entro  il  termine di cui all'articolo 6,
comma  3,  a  pena  di  esclusione  dal prosieguo della procedura, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati, come
appresso indicato:
   a)  i  candidati ascrivibili alla categoria di cui alla lettera a)
del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare:
     ai  fini  della  dimostrazione  dell'effettivo  svolgimento, per
almeno  quattro  anni, dell'attivita' di restauro con responsabilita'
diretta  nella gestione tecnica dell'intervento, secondo le modalita'
indicate  dall'articolo  182,  comma 1-ter del Codice, l'elenco degli
interventi svolti e, per ciascun intervento dichiarato, l'originale o
la  copia  autentica  del  certificato  di  regolare  esecuzione  del
medesimo,  rilasciato  dall'autorita'  preposta  alla tutela del bene
oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo  20  ottobre  1998, n. 368. Detto certificato deve essere
accompagnato - fatta eccezione per gli interventi in cui il candidato
abbia  rivestito  formalmente il ruolo di direttore tecnico o risulti
titolare  della  ditta individuale affidataria dei lavori - dall'atto
proveniente  dal  responsabile del procedimento, ovvero dal direttore
dei  lavori, adottato, acquisito al protocollo o, comunque, custodito
dall'autorita'  o  dall'istituto  che ha rilasciato il certificato di
regolare   esecuzione,  attestante  la  responsabilita'  diretta  del
candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione
dell'intervento  di  restauro  sul  bene,  con un ruolo almeno pari a
quello di direttore di cantiere;
   b)  i candidati ascrivibili alle categorie di cui alle lettere b),
c)  e  d)  del  comma  1-bis  dell'articolo  182  del  Codice, devono
presentare:
     l'originale  del  titolo  di  studio  ivi  indicato  o  la copia
autentica  del  medesimo,  ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione,  resa ai sensi degli articoli 46 e 48 del decreto del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il
possesso  del  predetto  titolo  di studio e l'iscrizione ai relativi
corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
   c)  i  candidati  ascrivibili  alla  categoria di cui alla lettera
d-bis)   del   comma  1-bis  dell'articolo  182  del  Codice,  devono
presentare:
     la  documentazione  utile  all'acquisizione  della  qualifica di
«collaboratore  restauratore  di  beni  culturali» ai sensi del comma
1-quinquies,  lettere  a), b) e c), del predetto articolo 182, vale a
dire  il  titolo  di  studio  indicato  a  dette  lettere a) o b) (in
originale,    in   copia   autenticata   o   mediante   dichiarazione
sostitutiva),  oppure la dichiarazione, ovvero la autocertificazione,
nonche'  il  visto  di  buon esito degli interventi, indicati a detta
lettera c);
     inoltre, ai fini della dimostrazione dell'effettivo svolgimento,
per  almeno  tre anni alla data del 30 giugno 2007, dell'attivita' di
restauro   con   responsabilita'   diretta   nella  gestione  tecnica
dell'intervento,  secondo  le  modalita'  indicate dall'articolo 182,
comma  1-ter  del  Codice,  l'elenco  degli  interventi svolti e, per
ciascun  intervento  dichiarato, l'originale o la copia autentica del
certificato   di   regolare   esecuzione   del  medesimo,  rilasciato
dall'autorita'  preposta  alla  tutela  del bene oggetto dei lavori o
dagli  istituti  di  cui  all'articolo  9  del decreto legislativo 20
ottobre  1998,  n.  368. Detto certificato deve essere accompagnato -
fatta  eccezione  per  gli  interventi  in  cui  il  candidato  abbia
rivestito  formalmente  il  ruolo  di  direttore  tecnico  o  risulti
titolare  della  ditta individuale affidataria dei lavori - dall'atto
proveniente  dal  responsabile del procedimento, ovvero dal direttore
dei  lavori, adottato, acquisito al protocollo o, comunque, custodito
dall'autorita'  o  dall'istituto  che ha rilasciato il certificato di
regolare   esecuzione,  attestante  la  responsabilita'  diretta  del
candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione
dell'intervento  di  restauro  sul  bene,  con un ruolo almeno pari a
quello di direttore di cantiere;
   d)  tutti  i  candidati  indicati  alle  lettere precedenti devono
presentare  l'attestazione  del versamento della tassa prescritta per
l'ammissione  agli  esami  di  Stato,  secondo  quanto  stabilito dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 21 dicembre
1990 e successive modificazioni.
  4.  Nella domanda di cui al comma 3 il candidato indica l'ambito di
competenza,  tra quelli previsti nell'allegato A al presente decreto,
rispetto  al  quale intende sostenere le prove previste dall'articolo
3, commi 4 e 5.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          21  dicembre  1990,  recante «Adeguamento delle aliquote di
          importo   fisso   di   taluni  tributi,  nei  limiti  delle
          variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al
          consumo  per le famiglie di operai e di impiegati, previsto
          dall'art.  7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
          90,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 giugno
          1990,  n.  165», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          31 dicembre 1990, n. 303.
             -   Si   riporta   Il  testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo  20  ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione
          del  Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
          dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250:
             «Art.  9  (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i
          seguenti  istituti  operano  scuole di alta formazione e di
          studio:  Istituto  centrale  del  restauro;  Opificio delle
          pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
             2.  Gli  istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di
          formazione  e  di specializzazione anche con il concorso di
          universita'   e   altre  istituzioni  ed  enti  italiani  e
          stranieri   e   possono,   a   loro  volta,  partecipare  e
          contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
             3.  L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di
          ammissione  e  i criteri di selezione del personale docente
          sono  stabiliti  con  regolamenti ministeriali adottati, ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  con  decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per la funzione
          pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica. Con decreto del Ministro possono
          essere  istituite  sezioni  distaccate  delle  scuole  gia'
          istituite.
             4.  Con  regolamento adottato con le modalita' di cui al
          comma  3  si  provvede  al  riordino  delle  scuole  di cui
          all'art.  14 del decreto del Presidente della Repubblica 30
          settembre 1963, n. 1409.».
             - Si riporta il testo degli articoli 46 e 48 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
          recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa»,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42:
             «Art.  46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
          -  1.  Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
          all'istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e prodotte in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti:
              a) data e il luogo di nascita;
              b) residenza;
              c) cittadinanza;
              d) godimento dei diritti civili e politici;
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
              f) stato di famiglia;
              g) esistenza in vita;
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente;
              i)  iscrizione  in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni;
              l) appartenenza a ordini professionali;
              m) titolo di studio, esami sostenuti;
              n)   qualifica   professionale   posseduta,  titolo  di
          specializzazione,   di   abilitazione,  di  formazione,  di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica;
              o)  situazione  reddituale  o  economica  anche ai fini
          della  concessione  dei benefici di qualsiasi tipo previsti
          da leggi speciali;
              p)  assolvimento di specifici obblighi contributivi con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
              q)  possesso e numero del codice fiscale, della partita
          I.V.A.   e   di   qualsiasi   dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria;
              r) stato di disoccupazione;
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
              t) qualita' di studente;
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
              v)  iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
          di qualsiasi tipo;
              z)  tutte  le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio;
              aa)  di  non  aver  riportato  condanne penali e di non
          essere   destinatario   di   provvedimenti  che  riguardano
          l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  e  di  misure di
          prevenzione,   di   decisioni  civili  e  di  provvedimenti
          amministrativi  iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
          della vigente normativa;
              bb)  di  non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali;
              bb-bis)   di   non   essere   l'ente   destinatario  di
          provvedimenti   giudiziari   che   applicano   le  sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231;
              cc) qualita' di vivenza a carico;
              dd)  tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile;
              ee)  di  non  trovarsi  in  stato  di liquidazione o di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
             Art.   48   (Disposizioni   generali   in   materia   di
          dichiarazioni   sostitutive).   -   1.   Le   dichiarazioni
          sostitutive  hanno la stessa validita' temporale degli atti
          che sostituiscono.
             2.  Le  singole  amministrazioni  predispongono i moduli
          necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive,
          che  gli  interessati  hanno  facolta'  di  utilizzare. Nei
          moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
          le  amministrazioni  inseriscono  il richiamo alle sanzioni
          penali previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsita' in
          atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate.  Il  modulo
          contiene anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge
          31 dicembre 1996, n. 675.
             3.  In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
          sostitutive,  le  singole  amministrazioni  inseriscono  la
          relativa formula nei moduli per le istanze.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  del decreto del
          Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante
          «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
          pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
          concorsi,  dei  concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di
          assunzione   nei   pubblici   impieghi»,   pubblicato   nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto
          1994, n. 185:
             «Art. 9 (Commissioni esaminatrici).
          -  1.  Le  commissioni  esaminatrici  dei concorsi previste
          dagli  articoli  precedenti  sono  nominate con decreto del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi
          unici   e   con   provvedimento   del   competente   organo
          amministrativo    negli   altri   casi.   Questi   ne   da'
          comunicazione  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
             2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte
          da  tecnici  esperti  nelle  materie  oggetto del concorso,
          scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni, docenti ed
          estranei  alle medesime e non possono farne parte, ai sensi
          dell'art.  6  del  decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
          546,   i   componenti  dell'organo  di  direzione  politica
          dell'amministrazione   interessata,  coloro  che  ricoprano
          cariche  politiche  o  che siano rappresentanti sindacali o
          designati  dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
          o  dalle  associazioni  professionali.  Almeno un terzo dei
          posti  di  componente  delle commissioni di concorso, salva
          motivata   impossibilita',  e'  riservato  alle  donne,  in
          conformita'   all'art.   29   del   sopra   citato  decreto
          legislativo.  Nel  rispetto  di  tali  principi,  esse,  in
          particolare, sono cosi' composte:
              a) per i concorsi ai profili professionali di categoria
          o  qualifica  settima  e  superiori:  da  un consigliere di
          Stato,  o  da  un  magistrato  o  avvocato  dello  Stato di
          corrispondente  qualifica,  o  da  un dirigente generale od
          equiparato,  con  funzioni  di presidente, e da due esperti
          nelle   materie   oggetto  del  concorso;  le  funzioni  di
          segretario  sono svolte da un funzionario appartenente alla
          ottava  qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato
          di  settima  qualifica. Per gli enti locali territoriali la
          presidenza   delle  commissioni  di  concorsi  puo'  essere
          assunta  anche da un dirigente della stessa amministrazione
          o di altro ente territoriale;
              b)  per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o
          categoria:  da  un  dirigente o equiparato, con funzioni di
          presidente,  e  da  due  esperti  nelle materie oggetto del
          concorso;  le  funzioni  di  segretario  sono  svolte da un
          impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;
              c)  per  le prove selettive previste dal capo terzo del
          presente  regolamento,  relative  a quei profili per il cui
          accesso  si  fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio
          1987, n. 56 , e successive modifiche ed integrazioni: da un
          dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle
          materie  oggetto della selezione; le funzioni di segretario
          sono   svolte  da  un  impiegato  appartenente  alla  sesta
          qualifica o categoria.
             3.  Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o
          per   titoli   ed   esami   possono   essere  suddivise  in
          sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto
          le   prove   scritte   superino   le   1.000   unita',  con
          l'integrazione  di  un numero di componenti, unico restando
          il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e
          di    un    segretario    aggiunto.    A   ciascuna   delle
          sottocommissioni   non  puo'  essere  assegnato  un  numero
          inferiore a 500.
             4.   Il   presidente   ed  i  membri  delle  commissioni
          esaminatrici  possono  essere scelti anche tra il personale
          in  quiescenza  che  abbia  posseduto,  durante il servizio
          attivo,   la  qualifica  richiesta  per  i  concorsi  sopra
          indicati.  L'utilizzazione  del personale in quiescenza non
          e'  consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
          per  motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o per
          decadenza  dall'impiego  comunque  determinata  e,  in ogni
          caso,  qualora  la  decorrenza  del  collocamento  a riposo
          risalga  ad  oltre  un triennio dalla data di pubblicazione
          del bando di concorso.
             5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti
          tanto  per il presidente quanto per i singoli componenti la
          commissione.  I  supplenti  intervengono  alle sedute della
          commissione   nelle   ipotesi   di   impedimento   grave  e
          documentato degli effettivi.
             6.  Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b),
          del  presente  articolo  possono  essere  aggregati  membri
          aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie
          speciali.
             7.  Quando  le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi,
          si  costituisce  in ciascuna sede un comitato di vigilanza,
          presieduto  da  un  membro  della  commissione ovvero da un
          impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non
          inferiore  all'ottava,  e  costituita  da  due impiegati di
          qualifica  o  categoria  non inferiore alla settima e da un
          segretario  scelto  tra  gli  impiegati  di settima o sesta
          qualifica o categoria.
             8.  Gli  impiegati  nominati  presidente  e  membri  dei
          comitati  di  vigilanza  sono scelti fra quelli in servizio
          nella  sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze
          di  servizio,  sia  necessario  destinare  a  tale funzione
          impiegati residenti in altra sede.».