Art. 2. Requisiti di ammissione e domanda di partecipazione alla prova di idoneita' 1. La prova di idoneita' ha luogo una sola volta ed e' indetta, in un'unica sessione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali (d'ora in avanti: «Ministro»), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito Internet istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali - http://www.beniculturali.it (d'ora in avanti: «sito Internet del Ministero») - che ne fissa la data e le modalita' di svolgimento. 2. Sono ammessi a partecipare alla prova di idoneita' i soggetti indicati all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice. 3. La domanda di partecipazione, da presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalita' ivi stabilite, e' corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal predetto articolo 182, comma 1-bis del Codice, per ciascuna categoria dei soggetti legittimati a partecipare al concorso. Nella domanda devono essere indicati i dati relativi al versamento della tassa prescritta per l'ammissione agli esami di Stato, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990 e successive modificazioni. I candidati che superano la prima prova devono presentare, entro il termine di cui all'articolo 6, comma 3, a pena di esclusione dal prosieguo della procedura, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati, come appresso indicato: a) i candidati ascrivibili alla categoria di cui alla lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare: ai fini della dimostrazione dell'effettivo svolgimento, per almeno quattro anni, dell'attivita' di restauro con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo le modalita' indicate dall'articolo 182, comma 1-ter del Codice, l'elenco degli interventi svolti e, per ciascun intervento dichiarato, l'originale o la copia autentica del certificato di regolare esecuzione del medesimo, rilasciato dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Detto certificato deve essere accompagnato - fatta eccezione per gli interventi in cui il candidato abbia rivestito formalmente il ruolo di direttore tecnico o risulti titolare della ditta individuale affidataria dei lavori - dall'atto proveniente dal responsabile del procedimento, ovvero dal direttore dei lavori, adottato, acquisito al protocollo o, comunque, custodito dall'autorita' o dall'istituto che ha rilasciato il certificato di regolare esecuzione, attestante la responsabilita' diretta del candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione dell'intervento di restauro sul bene, con un ruolo almeno pari a quello di direttore di cantiere; b) i candidati ascrivibili alle categorie di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare: l'originale del titolo di studio ivi indicato o la copia autentica del medesimo, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso del predetto titolo di studio e l'iscrizione ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006; c) i candidati ascrivibili alla categoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1-bis dell'articolo 182 del Codice, devono presentare: la documentazione utile all'acquisizione della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali» ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c), del predetto articolo 182, vale a dire il titolo di studio indicato a dette lettere a) o b) (in originale, in copia autenticata o mediante dichiarazione sostitutiva), oppure la dichiarazione, ovvero la autocertificazione, nonche' il visto di buon esito degli interventi, indicati a detta lettera c); inoltre, ai fini della dimostrazione dell'effettivo svolgimento, per almeno tre anni alla data del 30 giugno 2007, dell'attivita' di restauro con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, secondo le modalita' indicate dall'articolo 182, comma 1-ter del Codice, l'elenco degli interventi svolti e, per ciascun intervento dichiarato, l'originale o la copia autentica del certificato di regolare esecuzione del medesimo, rilasciato dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Detto certificato deve essere accompagnato - fatta eccezione per gli interventi in cui il candidato abbia rivestito formalmente il ruolo di direttore tecnico o risulti titolare della ditta individuale affidataria dei lavori - dall'atto proveniente dal responsabile del procedimento, ovvero dal direttore dei lavori, adottato, acquisito al protocollo o, comunque, custodito dall'autorita' o dall'istituto che ha rilasciato il certificato di regolare esecuzione, attestante la responsabilita' diretta del candidato nella scelta delle metodologie, dei tempi e dell'esecuzione dell'intervento di restauro sul bene, con un ruolo almeno pari a quello di direttore di cantiere; d) tutti i candidati indicati alle lettere precedenti devono presentare l'attestazione del versamento della tassa prescritta per l'ammissione agli esami di Stato, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990 e successive modificazioni. 4. Nella domanda di cui al comma 3 il candidato indica l'ambito di competenza, tra quelli previsti nell'allegato A al presente decreto, rispetto al quale intende sostenere le prove previste dall'articolo 3, commi 4 e 5.
Nota all'art. 2: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, recante «Adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1990, n. 303. - Si riporta Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250: «Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro. 2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di universita' e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti. 3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia' istituite. 4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.». - Si riporta il testo degli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42: «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Art. 48 (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive). - 1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono. 2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facolta' di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.». - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1994, n. 185: «Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne, in conformita' all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono cosi' composte: a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi puo' essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale; b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria; c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria. 3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unita', con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero inferiore a 500. 4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. 5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. 6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali. 7. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu' sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria. 8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede.».