Art. 3. Prove di esame 1. La prova di idoneita' consiste in due prove scritte ed in una prova teorico-pratica, valutate in centesimi. 2. Il candidato che non si presenti ad una prova presso la sede assegnatagli o che venga escluso da una prova, perde il diritto a sostenere l'esame e non ha diritto al rimborso della tassa versata. 3. La prima prova scritta consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla, per ciascuno dei quali sono previste quattro possibili risposte, di cui una sola esatta. La prova e' tesa a valutare la conoscenza, nella prospettiva della successiva attivita' professionale, della teoria e della pratica della conservazione (50 quesiti), dei lineamenti di storia e di storia dell'arte (15 quesiti), dei lineamenti di chimica, di fisica e di biologia (30 quesiti). Il questionario concerne anche la legislazione italiana ed europea in materia di beni culturali, la legislazione in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, nonche' nozioni di economia e gestione delle imprese (5 quesiti). La prova si svolge in Roma, anche presso piu' sedi - qualora il numero dei candidati lo richieda - individuate con successivo provvedimento ministeriale, per gruppi di candidati divisi per ordine alfabetico, in base alla lettera iniziale del cognome. Detto provvedimento viene pubblicato sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» nella data indicata nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Il tempo concesso ai candidati per lo svolgimento della prova e' di sessanta minuti. La prova si intende superata e il candidato e' conseguentemente ammesso alla prova successiva qualora consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Per ogni risposta esatta viene attribuito il punteggio di 1 e per ogni risposta errata viene attribuito il punteggio negativo di -1. Si considera errata la risposta plurima. In caso di risposta omessa non viene attribuito alcun punteggio. La prima prova scritta e' condotta dalla commissione prevista dall'articolo 4, comma 1, anche con l'ausilio di una societa' specializzata individuata dal Ministero. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio possono essere effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando sistemi a lettura ottica. 4. La seconda prova scritta si articola, in relazione ai diversi ambiti di competenza di cui all'allegato A, nella progettazione di un intervento di restauro avente ad oggetto un manufatto. Per lo svolgimento della prova sara' concesso ai candidati un periodo di otto ore a decorrere dalla dettatura del compito. La seconda prova scritta si intende superata e il candidato e' conseguentemente ammesso alla prova successiva qualora consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 5. La prova a carattere teorico-pratico consiste nell'esecuzione di interventi su manufatti o fac-simili, ed e' tesa a dimostrare le capacita' del candidato nell'applicare le conoscenze di carattere teorico-metodologico alla pratica del restauro attinente l'ambito di competenza prescelto. La prova si articola su due giorni e, per ciascun giorno, sara' concesso ai candidati un periodo di otto ore. La prova teorico-pratica si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 6. I manufatti o fac-simili per lo svolgimento della seconda prova scritta e della prova teorico-pratica sono predisposti a cura dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.