Art. 4. Composizione della Commissione e Sottocommissioni esaminatrici 1. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1 , e' nominata la commissione esaminatrice della prova di idoneita' (d'ora in avanti: «Commissione»), che ha sede presso il Ministero ed e' composta da cinque membri, dei quali: a) uno, con funzioni di presidente, e' scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari, contabili, o tra gli avvocati dello Stato, ed e' designato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; b) due sono scelti nell'ambito del personale tecnico del Ministero, il primo tra i dirigenti tecnici, l'altro tra i restauratori della terza area, posizione economica F4. In caso di accertata carenza in organico dei restauratori di posizione F4, l'incarico puo' essere conferito anche a restauratori di terza area, posizioni economiche F1, F2 e F3; c) due sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tra professori universitari di prima o seconda fascia o ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato B al presente decreto, attinenti alla conservazione del patrimonio storico ed artistico, ovvero docenti di ruolo delle Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie afferenti alla conservazione ed al restauro del patrimonio storico ed artistico. 2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente per ciascun componente. Per le funzioni di segreteria, il Ministro nomina uno o piu' dipendenti dell'amministrazione, appartenenti all'area terza del personale amministrativo. Ai soli fini dello svolgimento della prima prova scritta, per ogni sede di espletamento, con il decreto di cui al comma 1, possono essere costituiti appositi comitati di vigilanza con le modalita' di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. Presso ogni sede individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, il Ministro nomina una Sottocommissione avente la composizione indicata ai commi precedenti. 4. Con decreto adottato dal Ministro dopo la correzione della prima prova, la Commissione e le Sottocommissioni possono essere integrate con membri aggregati, esperti negli ambiti di competenza in esse non rappresentati, mantenendo un numero dispari di componenti. I membri aggregati esprimono il loro giudizio unitamente ai membri effettivi soltanto in relazione ai candidati per cui viene disposta l'aggregazione.