Art. 4.

   Composizione della Commissione e Sottocommissioni esaminatrici

  1.  Con  decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla
pubblicazione  del  decreto  di  cui  all'articolo  2,  comma  1 , e'
nominata  la commissione esaminatrice della prova di idoneita' (d'ora
in  avanti:  «Commissione»),  che  ha  sede presso il Ministero ed e'
composta da cinque membri, dei quali:
   a)  uno,  con  funzioni  di presidente, e' scelto tra i magistrati
amministrativi,  ordinari, contabili, o tra gli avvocati dello Stato,
ed e' designato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;
   b)   due   sono  scelti  nell'ambito  del  personale  tecnico  del
Ministero,   il   primo  tra  i  dirigenti  tecnici,  l'altro  tra  i
restauratori  della  terza  area,  posizione economica F4. In caso di
accertata  carenza  in  organico  dei  restauratori  di posizione F4,
l'incarico  puo' essere conferito anche a restauratori di terza area,
posizioni economiche F1, F2 e F3;
   c)    due    sono    designati   dal   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  tra  professori universitari di
prima  o  seconda  fascia  o  ricercatori  universitari,  nei settori
scientifico-disciplinari  di  cui all'allegato B al presente decreto,
attinenti  alla  conservazione  del  patrimonio storico ed artistico,
ovvero  docenti di ruolo delle Accademie delle belle arti nell'ambito
delle  materie  afferenti  alla  conservazione  ed  al  restauro  del
patrimonio storico ed artistico.
  2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente
per  ciascun  componente.  Per le funzioni di segreteria, il Ministro
nomina  uno  o  piu'  dipendenti  dell'amministrazione,  appartenenti
all'area  terza  del  personale  amministrativo.  Ai  soli fini dello
svolgimento della prima prova scritta, per ogni sede di espletamento,
con  il decreto di cui al comma 1, possono essere costituiti appositi
comitati  di  vigilanza  con  le  modalita'  di  cui  ai  commi 7 e 8
dell'articolo  9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
  3.  Presso ogni sede individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
il  Ministro  nomina  una  Sottocommissione  avente  la  composizione
indicata ai commi precedenti.
  4. Con decreto adottato dal Ministro dopo la correzione della prima
prova,  la Commissione e le Sottocommissioni possono essere integrate
con  membri aggregati, esperti negli ambiti di competenza in esse non
rappresentati,  mantenendo  un numero dispari di componenti. I membri
aggregati  esprimono  il loro giudizio unitamente ai membri effettivi
soltanto   in   relazione   ai   candidati  per  cui  viene  disposta
l'aggregazione.