Art. 5.

                      Compiti della Commissione

  1. La Commissione:
   a)  forma  l'elenco  dei  soggetti  i quali, avendo presentato nei
termini  una  valida  domanda di partecipazione, possono sostenere la
prima  prova  scritta; tale elenco viene pubblicato sul sito Internet
del  Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie speciale «Concorsi ed esami» almeno
sessanta  giorni  prima  dell'inizio  della  prova di idoneita'; tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati;
   b)  ai  fini  dello svolgimento della prima prova scritta, formula
almeno  500  quesiti a risposta multipla, in proporzione al numero di
quesiti previsti per ciascuna disciplina;
   c)  valuta  la  prima  prova  scritta  e  predispone  l'elenco dei
candidati  che  hanno riportato il punteggio minimo necessario per il
superamento della prova;
   d)  valuta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
di  ammissione  alla  prova  di idoneita' previsti dall'articolo 182,
comma  1-bis  e predispone l'elenco dei candidati ammessi a sostenere
la seconda prova scritta;
   e)  definisce  i  criteri  per  la valutazione della seconda prova
scritta  e  della  prova  teorico-pratica e ne da' comunicazione alle
Sottocommissioni prima dell'inizio della seconda prova scritta. Nella
definizione  dei  criteri  la  commissione  tiene  comunque conto dei
parametri appresso indicati:
    1) per la seconda prova scritta:
     1.1) capacita' di impostazione interdisciplinare;
     1.2)  rispetto  della sequenzialita' delle fasi di progettazione
dell'intervento di restauro;
     1.3) padronanza del lessico tecnico;
     1.4) completamento della prova;
    2) per la prova teorico-pratica:
     2.1)  corrispondenza  dell'esecuzione  dell'elaborato al modello
dato;
     2.2) ordine nell' esecuzione dell' elaborato;
     2.3) completamento della prova;
   f)  individua i manufatti o fac-simili oggetto della seconda prova
scritta  e  della  prova  a  carattere teorico-pratico, individua gli
Istituti  incaricati  di  predisporli e provvede all'assegnazione dei
manufatti  o  fac-simili  a  ciascuna Sottocommissione, garantendo la
piu' assoluta segretezza della fase preparatoria della prova;
   g)  predispone,  il  giorno  stabilito  per  lo  svolgimento della
seconda  prova  scritta  e della successiva prova teorico-pratica, la
traccia  della  prova  da  assegnare  per  ciascuno  degli  ambiti di
competenza  indicati nell'allegato A e alla contestuale trasmissione,
anche per via telematica, della traccia medesima alle sedi presso cui
operano  le  Sottocommissioni, garantendo la piu' assoluta segretezza
della fase preparatoria delle tracce e della gestione dei manufatti o
fac-simili utilizzati. La seconda prova scritta e la successiva prova
teorico-pratica  iniziano  contestualmente in tutte le sedi d'esame e
non  possono  avere  inizio  fino a che tutte le Sottocommissioni non
abbiano  comunicato  alla  Commissione,  anche  per  via  telematica,
l'avvenuto ricevimento delle tracce;
   h)  al  termine della prova di idoneita', sulla base degli elenchi
predisposti dalle Sottocommissioni ai sensi dell'articolo 6, comma 5,
predispone  l'elenco  dei  candidati  idonei  all'acquisizione  della
qualifica  di  restauratore  di beni culturali e quello dei candidati
idonei all'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore
di beni culturali e li trasmette al Ministero.
  2.  La  Commissione individua altresi' le modalita' per la custodia
degli  elaborati  delle prove d'esame per tutta la durata della prova
di  idoneita'. Al termine della prova di idoneita' gli elaborati sono
custoditi dall'Amministrazione per un anno.