Art. 6.

                   Svolgimento delle prove d'esame

  1. Il giorno della prima prova scritta la Commissione o il comitato
di   vigilanza   di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  provvede  alla
distribuzione  dei  questionari ai candidati. La selezione automatica
dei  questionari  e' disposta dalla Commissione, anche per il tramite
della  societa'  specializzata  individuata  dal  Ministero  ai sensi
dell'articolo  3,  comma 3, garantendo la piu' rigorosa segretezza di
tutte le fasi preparatorie della prova.
  2.  I  questionari,  stampati  su  moduli  a  lettura  ottica, sono
contenuti  in  confezioni  individualmente sigillate, la cui apertura
contestuale da parte dei candidati e' autorizzata dalla Commissione o
dal  comitato  di  vigilanza  di  cui  all'articolo  4,  comma  2. Il
candidato  che abbia aperto il plico contenente il questionario prima
di essere stato autorizzato e' escluso dalla prova.
  3.  Al  termine della prima prova scritta la Commissione predispone
l'elenco  dei  candidati  che  hanno  riportato  il  punteggio minimo
necessario  per  l'ammissione alla seconda prova scritta. Tale elenco
e'   pubblicato   sul   sito   Internet   del  Ministero,  unitamente
all'indicazione  dell'ufficio presso il quale deve essere presentata,
entro  i  successivi  trenta  giorni, la documentazione attestante il
possesso  dei  requisiti  di  ammissione  dichiarati  all'atto  della
domanda.   Di  tale  pubblicazione  viene  data  comunicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale «Concorsi ed esami». Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati.
  4.  Una  volta  verificato  il possesso dei requisiti di ammissione
sulla  base  della predetta documentazione, la Commissione predispone
l'elenco  degli  ammessi  alla  seconda  prova scritta, stabilisce il
calendario  di  tale  prova e della successiva prova teorico-pratica,
nonche' le sedi di svolgimento delle predette prove e la suddivisione
dei  candidati  tra  le sedi, anche in base alla lettera iniziale del
cognome, in relazione all'ambito di competenza indicato dai candidati
nella  domanda  di partecipazione. L'elenco dei candidati ammessi, il
calendario  delle  prove,  le  sedi individuate e la suddivisione per
lettera dei candidati sono pubblicati sul sito Internet del Ministero
e  di  tale  pubblicazione  viene  data  comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione
ha  valore  di  notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.
  5.    Al    termine   della   seconda   prova   scritta,   ciascuna
Sottocommissione   procede   collegialmente   alla  correzione  degli
elaborati   e   decide  a  maggioranza  l'attribuzione  del  relativo
punteggio.  Al  termine  della  correzione  ciascuna Sottocommissione
trasmette  alla Commissione l'elenco dei candidati ammessi alla prova
teorico-pratica.
  6.  Il  presidente  della  Commissione comunica a ciascun candidato
l'ammissione  alla prova teorico-pratica almeno quindici giorni prima
dello  svolgimento  della  prova  medesima, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno. L'elenco dei candidati ammessi e' pubblicato sul
sito  Internet  del  Ministero  e  di  tale  pubblicazione viene data
comunicazione  nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed  esami».  Tale  pubblicazione  ha  valore  di notifica a tutti gli
effetti  nei  confronti  di  tutti  i  candidati. La Commissione puo'
procedere ad una nuova suddivisione dei candidati, anche in base alla
lettera iniziale del cognome, presso le sedi individuate ai sensi del
comma 4, in relazione all'ambito di competenza indicato dal candidato
nella  domanda  di  partecipazione. In tale caso ne da' comunicazione
agli  interessati  mediante  raccomandata con ricevuta di ritorno; la
nuova  suddivisione  dei  candidati  e'  altresi' pubblicata sul sito
Internet   del   Ministero   e   di  tale  pubblicazione  viene  data
comunicazione  nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed  esami».  Tale  pubblicazione  ha  valore  di notifica a tutti gli
effetti nei confronti di tutti i candidati.
  7.  Durante  il  tempo di svolgimento della seconda prova scritta e
della  prova teorico-pratica debbono essere presenti nel locale degli
esami  almeno tre componenti della Sottocommissione nominata ai sensi
dell'articolo  4,  comma  3.  Ad  essi e' affidata la vigilanza degli
esami, con l'ausilio dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4,
comma 2.
  8. Al termine della prova teorico-pratica ciascuna Sottocommissione
procede alla relativa valutazione secondo quanto stabilito al comma 5
e  trasmette  alla  Commissione  l'elenco  dei  candidati  che  hanno
superato la prova.