Art. 6. Svolgimento delle prove d'esame 1. Il giorno della prima prova scritta la Commissione o il comitato di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2, provvede alla distribuzione dei questionari ai candidati. La selezione automatica dei questionari e' disposta dalla Commissione, anche per il tramite della societa' specializzata individuata dal Ministero ai sensi dell'articolo 3, comma 3, garantendo la piu' rigorosa segretezza di tutte le fasi preparatorie della prova. 2. I questionari, stampati su moduli a lettura ottica, sono contenuti in confezioni individualmente sigillate, la cui apertura contestuale da parte dei candidati e' autorizzata dalla Commissione o dal comitato di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2. Il candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima di essere stato autorizzato e' escluso dalla prova. 3. Al termine della prima prova scritta la Commissione predispone l'elenco dei candidati che hanno riportato il punteggio minimo necessario per l'ammissione alla seconda prova scritta. Tale elenco e' pubblicato sul sito Internet del Ministero, unitamente all'indicazione dell'ufficio presso il quale deve essere presentata, entro i successivi trenta giorni, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione dichiarati all'atto della domanda. Di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 4. Una volta verificato il possesso dei requisiti di ammissione sulla base della predetta documentazione, la Commissione predispone l'elenco degli ammessi alla seconda prova scritta, stabilisce il calendario di tale prova e della successiva prova teorico-pratica, nonche' le sedi di svolgimento delle predette prove e la suddivisione dei candidati tra le sedi, anche in base alla lettera iniziale del cognome, in relazione all'ambito di competenza indicato dai candidati nella domanda di partecipazione. L'elenco dei candidati ammessi, il calendario delle prove, le sedi individuate e la suddivisione per lettera dei candidati sono pubblicati sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 5. Al termine della seconda prova scritta, ciascuna Sottocommissione procede collegialmente alla correzione degli elaborati e decide a maggioranza l'attribuzione del relativo punteggio. Al termine della correzione ciascuna Sottocommissione trasmette alla Commissione l'elenco dei candidati ammessi alla prova teorico-pratica. 6. Il presidente della Commissione comunica a ciascun candidato l'ammissione alla prova teorico-pratica almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova medesima, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L'elenco dei candidati ammessi e' pubblicato sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La Commissione puo' procedere ad una nuova suddivisione dei candidati, anche in base alla lettera iniziale del cognome, presso le sedi individuate ai sensi del comma 4, in relazione all'ambito di competenza indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. In tale caso ne da' comunicazione agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; la nuova suddivisione dei candidati e' altresi' pubblicata sul sito Internet del Ministero e di tale pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 7. Durante il tempo di svolgimento della seconda prova scritta e della prova teorico-pratica debbono essere presenti nel locale degli esami almeno tre componenti della Sottocommissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Ad essi e' affidata la vigilanza degli esami, con l'ausilio dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2. 8. Al termine della prova teorico-pratica ciascuna Sottocommissione procede alla relativa valutazione secondo quanto stabilito al comma 5 e trasmette alla Commissione l'elenco dei candidati che hanno superato la prova.