Art. 7.

  Acquisizione delle qualifiche di «restauratore di beni culturali»
         e di «collaboratore restauratore di beni culturali»

  1.  L'elenco  dei  candidati,  i  quali,  avendo  superato la prova
teorico-pratica,  acquisiscono  la qualifica di «restauratore di beni
culturali»,  e'  approvato  con decreto del Ministro ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, nonche' nel sito Internet del Ministero.
  2.   Il   punteggio  della  prova  teorico-pratica  necessario  per
conseguire    l'idoneita'   all'acquisizione   della   qualifica   di
«collaboratore  restauratore  di  beni  culturali»,  ai  sensi  della
lettera  d)  del  comma  l-quinquies dell'articolo 182 del Codice, e'
compreso tra 50 e 69 centesimi.
  3.  La  Commissione predispone l'elenco dei candidati che, ai sensi
del comma 2, acquisiscono la qualifica di «collaboratore restauratore
di beni culturali» e lo trasmette al Ministero. L'elenco e' approvato
con  decreto  del Ministro ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
nonche' nel sito Internet del Ministero.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
   Roma, 30 marzo 2009

                       Il Ministro per i beni
                      e le attivita' culturali
                                Bondi

  Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
           Gelmini

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 177