IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Vista la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque e, in particolare l'Allegato II;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006, n. 152, «Norme in
materia  ambientale»  e  successive  modifiche  ed  integrazioni e in
particolare,  l'articolo  75,  comma  3,  che  prevede  l'adozione di
regolamenti,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3, della legge 23
agosto  1988,  n, 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
per  modificare  gli  allegati  alla parte terza dello stesso decreto
legislativo 3 aprile 2006;
  Viste   le  linee  guida  emanate  dalla  Commissione  Europea  che
forniscono   criteri  tecnici  sulle  modalita'  di  svolgimento  dei
programmi  di  monitoraggio  e per la definizione delle condizioni di
riferimento dei corpi idrici superficiali;
  Tenuto  conto della necessita' di adeguare gli allegati 1 e 3 della
parte terza del citato decreto legislativo n. 152/2006;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 febbraio 2009;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata  con  nota  prot. n. 6687 del 19 marzo 2009 ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

  1.  L'Allegato 1 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' sostituito con l'Allegato 1 del presente decreto;
  2.  Per  effetto  dell'entrata  in  vigore  delle lettere A.2.6.1 e
A.2.7.1  di  cui  all'Allegato  1 del presente decreto cessa di avere
efficacia  la Tab. 2 del decreto ministeriale del 6 novembre 2003, n.
367.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'articolo  10,  commi  2  e  3  del  testo  unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
          (GUUE)
          Note alle premesse:
             -  La  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  23  ottobre 2000, che istituisce un quadro
          per  l'azione comunitaria in materia di acque e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  L 327 del 22 dicembre 2000,
          pag. 0001-0073.
             -  Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
          «Norme  in  materia  ambientale», e successive modifiche ed
          integrazioni,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
          del 14 aprile 2006.
             -  Si  riporta  il comma 3, dell'articolo 75, del citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
             «3.  Le  prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione
          della parte terza del presente decreto sono stabilite negli
          Allegati  al  decreto  stesso  e con uno o piu' regolamenti
          adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente
          e   della  tutela  del  territorio  previa  intesa  con  la
          Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti
          possono  altresi' essere modificati gli Allegati alla parte
          terza  del  presente  decreto  per adeguarli a sopravvenute
          esigenze    o   a   nuove   acquisizioni   scientifiche   o
          tecnologiche.».
             - Si riporta il comma 3, dell'articolo 17 della legge 23
          agosto  1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario:
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».